Blog SILAQ - Sicurezza sul Lavoro e D.Lgs. 81/08
Se operi in cantiere o gestisci l'uso di ponteggi, devi sapere che il D.Lgs 81/08 impone verifiche prima di ogni montaggio e durante l'uso del ponteggio, secondo quanto previsto dall'Allegato XIX e dopo qualsiasi evento che possa averne compromesso la stabilità. Un ponteggio non verificato — anche se apparentemente integro — non soddisfa i requisiti normativi. L'azione concreta da fare adesso: programmare un piano di controllo e manutenzione coerente con il Pi.M.U.S., il libretto del fabbricante e le verifiche richieste dall'Allegato XIX.
Il montaggio del trabattello rientra tra le attività che espongono il lavoratore al rischio di caduta dall'alto: il D.Lgs 81/08 (in particolare artt. 71, 73, 75-79, 107, 111, 115 e 140) e la norma tecnica UNI EN 1004-1:2021 stabiliscono requisiti precisi su attrezzatura, uso, DPI e responsabilità tra datore di lavoro, preposto e addetto. La formazione specifica è una prescrizione di legge, non una raccomandazione.
I lavori elettrici sono disciplinati dal D.Lgs 81/08 (articoli 80-87) e dalla norma tecnica CEI 11-27, in vigore dal 1° novembre 2025 nella sua sesta edizione. La norma definisce ruoli, qualifiche (PES, PAV, PEI) e procedure operative per chi opera su impianti elettrici e in loro vicinanza; non si applica ai lavori sotto tensione su impianti a tensione superiore a 1.000 V in corrente alternata e 1.500 V in corrente continua, disciplinati dalla CEI 11-15.
Se in azienda qualcuno mette le mani su un quadro o su una linea sotto i 1000 volt, quel lavoratore deve avere una qualifica. La Persona Avvertita (PAV) opera sugli impianti a bassa tensione sotto il coordinamento di una Persona Esperta (PES), nei limiti fissati dalla norma tecnica CEI 11-27. La qualifica la attribuisce per iscritto il datore di lavoro, secondo la pertinente normativa tecnica richiamata dagli artt. 82 e 83 del D.Lgs 81/08. Verifica chi, oggi, in azienda è davvero qualificato a operare
Il corso per addetti al montaggio, uso e smontaggio di trabattelli è obbligatorio ai sensi degli artt. 37, 71 e 73 del D.Lgs. 81/08, nonché dell’art. 140 per i ponti su ruote a torre nei cantieri temporanei o mobili. L'Accordo Stato-Regioni del 17/04/2025 che disciplina la formazione per l’utilizzo delle attrezzature di lavoro ai sensi dell’art. 73, comma 5, non ricomprende i ponti su ruote a torre tra le attrezzature soggette ad abilitazione obbligatoria. La formazione per i trabattelli deve pertanto essere adeguata al D.lsg. 81/08, specifica e documentata, in relazione ai rischi, alle modalità di utilizzo e alle istruzioni del fabbricante.