Blog SILAQ - Sicurezza sul Lavoro e D.Lgs. 81/08
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è la figura chiave del sistema prevenzionale aziendale regolata dagli articoli 47-50 del D.Lgs 81/2008. Il suo corso di formazione iniziale dura obbligatoriamente 32 ore e si articola in quattro moduli che coprono aspetti giuridici, valutazione dei rischi, comunicazione e organizzazione della prevenzione. A questa si aggiunge la formazione di aggiornamento annuale: 4 ore per aziende da 15 a 50 lavoratori, 8 ore per aziende con più di 50 lavoratori. Per le imprese che occupano meno di 15 lavoratori, la contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico. Il corso RLS può essere svolto in modalità e-learning se previsto dal CCNL applicato dall’azienda. L'RLS gode di diritti precisi (accesso ai luoghi di lavoro, consultazione preventiva, permessi retribuiti) la cui violazione espone il datore di lavoro a sanzioni fino a oltre 5.000 euro.
Le prove di evacuazione antincendio sono esercitazioni obbligatorie, con cadenza almeno annuale, nei luoghi di lavoro dotati di piano di emergenza. Disciplinate dal DM 2 settembre 2021 (Decreto GSA) e dall’art. 43 del D.Lgs. 81/08, simulano l’abbandono coordinato dell’edificio in caso di incendio, coinvolgendo addetti antincendio e lavoratori. Al termine, va redatto un verbale firmato da RSPP, squadra di emergenza, RLS e datore di lavoro.
La prova di evacuazione è obbligatoria almeno una volta l’anno per tutti i luoghi di lavoro dotati di piano di emergenza, ai sensi del D.Lgs. 81/08 (art. 43) e del DM 2 settembre 2021 (art. 2, co. 2). L’obbligo riguarda le aziende con almeno 10 lavoratori, le attività soggette a prevenzione incendi (DPR 151/2011) e i luoghi aperti al pubblico con oltre 50 persone. Per le scuole, la cadenza è di almeno due prove per anno scolastico.
La prova di evacuazione è un’esercitazione obbligatoria, prevista dal D.Lgs. 81/08 (art. 43) e disciplinata nel dettaglio dal DM 2 settembre 2021 (Decreto GSA), che simula l’abbandono coordinato di un luogo di lavoro in caso di emergenza. Va effettuata almeno una volta l’anno in tutti i luoghi di lavoro dotati di piano di emergenza ed evacuazione.
L’aggiornamento preposti ha cadenza biennale e durata minima di 6 ore, come stabilito dall’art. 37, comma 7-ter del D.Lgs 81/08 e confermato dall’ASR del 17 aprile 2025 (in vigore dal 24 maggio 2025). Le modalità ammesse sono solo presenza e videoconferenza sincrona. Per i preposti formati prima del 24 maggio 2023, la scadenza del primo aggiornamento è fissata al 24 maggio 2026 (periodo transitorio).