Blog SILAQ - Sicurezza sul Lavoro e D.Lgs. 81/08
L’aggiornamento preposti ha cadenza biennale e durata minima di 6 ore, come stabilito dall’art. 37, comma 7-ter del D.Lgs 81/08 e confermato dall’ASR del 17 aprile 2025 (in vigore dal 24 maggio 2025). Le modalità ammesse sono solo presenza e videoconferenza sincrona. Per i preposti formati prima del 24 maggio 2023, la scadenza del primo aggiornamento è fissata al 24 maggio 2026 (periodo transitorio).
La formazione preposti è un obbligo previsto dall’art. 37 del D.Lgs 81/08, aggiornato dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025. Il percorso base dura 12 ore, l’aggiornamento biennale 6 ore, con erogazione ammessa solo in presenza o videoconferenza sincrona. Per i preposti che operano in ambienti confinati, il DPR 177/2011 richiede formazione specifica aggiuntiva di 12 ore (4 giuridico-tecniche + 8 pratiche) e almeno tre anni di esperienza...
Dal 24 maggio 2025 il corso preposti in e-learning non è più valido. L’ASR 2025 ammette solo videoconferenza sincrona o presenza in aula. Eppure molte aziende continuano a formare i preposti in modalità non conforme, esponendosi a sanzioni e ad attestati contestabili in sede ispettiva. E-learning, videoconferenza, aula: ecco cosa è ammesso, cosa no e come scegliere.
La Cassazione (n. 32520/2025) conferma: il preposto risponde penalmente per omessa vigilanza, anche se il lavoratore ha agito in autonomia. I corsi per preposto conformi all’ASR 2025 non sono un optional — sono la condizione per esercitare il ruolo senza esporsi. Ruolo, responsabilità e come scegliere il percorso formativo giusto.
Il corso preposti è il percorso formativo obbligatorio previsto dall’art. 37 del D.Lgs 81/08 per chi sovrintende all’attività lavorativa e vigila sul rispetto delle misure di sicurezza. Con l’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (in vigore dal 24 maggio 2025), la durata minima del corso base è passata da 8 a 12 ore, con aggiornamento biennale di 6 ore obbligatoriamente in presenza o videoconferenza sincrona.