Nuovo Accordo Stato-Regioni 2025
NUOVO ACCORDO STATO-REGIONI 2025
Sabato 24 maggio è stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Noi di SILAQ abbiamo scelto di aspettare a parlare e attendere che l'Accordo fosse ufficializzato per poterci concentrare su ciò che conta davvero: essere pronti con risposte concrete e soluzioni efficaci.
Ora che l’Accordo è realtà, siamo pronti ad accompagnarvi nel cambiamento con la nostra competenza di sempre e con strumenti aggiornati.
LE PRINCIPALI NOVITÁ
Si tratta di un riassetto normativo importante, che mira a rendere più coerente la formazione obbligatoria, garantendo maggiore qualità ed efficacia nella prevenzione dei rischi professionali.
Tra le principali novità:
- Obbligo formativo anche per i datori di lavoro: previsti almeno 16 ore di formazione iniziale e 6 ore di aggiornamento ogni 5 anni - il principale e più rilevante cambiamento introdotto dal nuovo Accordo
- Unificazione degli Accordi precedenti: un corpus normativo unico per regolamentare in modo coordinato la formazione obbligatori
- Percorsi formativi più definiti: durata, contenuti minimi e modalità di verifica previsti per tutte le figure coinvolte (dirigenti, preposti, lavoratori ecc.)
- Organizzazione, monitoraggio e verifiche: nuove regole per l’erogazione, il controllo della qualità e la tracciabilità della formazione
- Requisiti per enti formatori e docenti: sarà istituito un elenco nazionale, con criteri condivisi con parti sociali e Conferenza Stato-Regioni
LA PAROLA AL DIRETTORE TECNICO DEL GRUPPO SILAQ

«Come SILAQ abbiamo accolto il Nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 con determinazione e spirito costruttivo. È finalmente arrivato un testo unico e molto più esaustivo del precedente che segna il passaggio definitivo dalla quantità alla qualità nella formazione per la sicurezza sul lavoro.
Da anni ci battiamo per una formazione concreta, misurabile, fatta da professionisti veri. Oggi l’Accordo ci dà ragione perché i contenuti sono più rigorosi, i progetti formativi devono essere dettagliati, il tutoraggio è diventato obbligatorio (che noi abbiamo sempre applicato, anche quando nessuno lo chiedeva) e finalmente le nuove tecnologie immersive hanno un valore per apprendere davvero.
Siamo pronti… ma lo siamo sempre stati! Oggi siamo anche riconosciuti come soggetto istituzionale, in virtù della nostra partnership con l'Istituto Universitario Salvo D'Acquisto da cui è nata IUSDA Academy, un ulteriore passo avanti verso un sistema di formazione qualificato, scientifico e indipendente.
E la realtà virtuale? Non è un gadget, è uno strumento formativo potentissimo. La utilizziamo già da tempo a SAFELAND – polo tecnologico per la formazione e le prove pratiche sulla sicurezza sul lavoro implementato da SILAQ alle porte di Milano – nei nostri percorsi formativi, nei simulatori di emergenza, negli scenari di rischio ricreati in 3D, con un obiettivo chiaro: preparare le persone ad affrontare i pericoli veri, non quelli disegnati su una slide.
SILAQ c’è. Come c’era prima dell’Accordo. E come ci sarà anche domani, per accompagnare imprese e lavoratori verso un’idea di sicurezza fatta di consapevolezza, competenza e responsabilità.»
FOCUS: FORMAZIONE PER DATORI DI LAVORO
Il nuovo Accordo introduce la formazione obbligatoria per tutti i datori di lavoro con un corso di 16 ore suddiviso in moduli giuridici e organizzativi. Inoltre, per i titolari di imprese edilizie che operano nei cantieri è previsto un modulo aggiuntivo di 6 ore. La formazione va obbligatoriamente aggiornata ogni 5 anni con durata di almeno 6 ore, accessibili anche online.
La formazione dei datori di lavoro è obbligatoria anche per il datore di lavoro che svolga direttamente l'incarico di RSPP (DLSPP) il quale dovrà quindi effettuare il corso per datori di lavoro prima di quello per RSSP: modulo di 8 ore comune a tutti i settori più ulteriori moduli tecnici specifici per alcuni settori (es. costruzioni, chimico...).
In sintesi:
- durata minima 16 ore
- modulo aggiuntivo cantieri 6 ore
- modalità di erogazione in presenza, videoconferenza sincrona, e-learning
- aggiornamento quinquennale durata minima 6 ore
- DLSPP deve prima svolgere anche il corso come Datore di lavoro
FOCUS ENTI FORMATORI
1. CLASSIFICAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI
Il nuovo Accordo distingue tre categorie principali di soggetti formatori:
- soggetti istituzionali (enti pubblici, ministeri, Regioni, INAIL, Università, INL…)
- soggetti accreditati presso la Regione
- altri soggetti (Fondi interprofessionali, Organismi paritetici, Associazioni sindacali dei datori o dei lavoratori)

2. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE
Le nuove disposizioni prevedono le seguenti novità:
- numero massimo di partecipanti: ridotto da 35 a 30 per i corsi in presenza; tale limite non si applica ai corsi erogati in modalità e-learning
- rapporto istruttore/allievi: per le attività pratiche, non deve superare 1 a 6, garantendo un apprendimento efficace e personalizzato
- frequenza minima: per accedere alla verifica finale, è richiesta una frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione previste
- documentazione: obbligo di redigere e conservare per almeno dieci anni il fascicolo del corso, contenente il registro delle presenze, i verbali delle verifiche finali e gli attestati rilasciati, validi su tutto il territorio nazionale
3. MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE
Le nuove indicazioni riguardo le diverse modalità:
- presenza: tutti i corsi possono essere svolti in tale modalità
- videoconferenza sincrona: non consentita per la parte pratica dei corsi iniziali e per i corsi di aggiornamento destinati a lavoratori operanti in ambienti confinati o sospetti di inquinamento e che utilizzano attrezzature di lavoro. Introdotta una nuova regola: ogni partecipante dovrà connettersi da un dispositivo esclusivo e non sarà ammesso l’uso dello smartphone
- e-learning: non consentito per i corsi iniziali destinati a preposti, datori di lavoro se DLSPP, RSPP/ASPP (moduli B/C), coordinatori e lavoratori operanti in ambienti confinati o sospetti di inquinamento e che utilizzano attrezzature di lavoro. Inoltre, l'e-learning non è ammesso per i corsi di aggiornamento destinati a preposti e lavoratori in ambienti confinati o sospetti di inquinamento
4. VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO E MONITORAGGIO
Secondo le nuove direttive, si applicano le seguenti regole:
- test finale: obbligatorio, con almeno 30 domande a risposta multipla; il partecipante deve ottenere almeno il 70% di risposte corrette per superare il test
- test di aggiornamento: per i corsi di aggiornamento, il test finale deve contenere almeno 10 domande
- colloquio: in alcuni casi, come alternativa al test a domande, è possibile sottoporre il discente a un colloquio
- monitoraggio: obbligo per i soggetti formatori di notificare elettronicamente agli Organi di Vigilanza l’avvio dei corsi di formazione
FOCUS: IUSDA ACADEMY

Il CTS sta attivamente riprogettando l’offerta formativa, avvalendosi anche di docenti qualificati provenienti dal SILAQ.
In questo contesto, IUSDA ha aperto una sede distaccata presso SAFELAND – polo tecnologico per la formazione e le prove pratiche sulla sicurezza sul lavoro implementato da SILAQ a Peschiera Borromeo (MI) – con lo scopo di sperimentare una didattica universitaria avanzata applicata alla sicurezza sul lavoro.
IUSDA partecipa inoltre a progetti di sperimentazione innovativa legati alle tecnologie per la sicurezza, rafforzando il proprio ruolo nel settore. Il contributo di SILAQ si rivela perciò particolarmente strategico grazie alla sua consolidata esperienza nell’innovazione applicata alla formazione.
IL TUTOR D’AULA SILAQ
SILAQ si distingue da sempre per una spiccata vocazione all’innovazione, sostenuta da un costante aggiornamento delle competenze e delle tecnologie utilizzate.
Un team ITC interno, dedicato allo sviluppo tecnologico, realizza soluzioni digitali avanzate e su misura, offrendo un ventaglio di servizi unici e all’avanguardia.
SILAQ, infatti, in qualità di soggetto istituzionale tramite IUSDA Academy (e, ancor prima, come “soggetto accreditato” dalle regioni Lombardia, Piemonte e Sicilia), da sempre mette a disposizione dei propri clienti un supporto per i corsi erogati in modalità e-learning (sia sincrona che asincrona), precedendo di fatto quanto introdotto dal Nuovo Accordo.
L'accordo ha infatti introdotto la figura del tutor d'aula, la cui presenza sarà obbligatoria in tutti i corsi base e di aggiornamento svolti in e-learning.
Il tutor d'aula dovrà possedere le conoscenze relative alle funzionalità della piattaforma e-learning per gestire le particolari dinamiche relazionali e di interazione con i discenti che caratterizzano la formazione “da remoto”. Inoltre, dovrà saper gestire alcune procedure specifiche quali le modalità di accesso protetto e la registrazione dei partecipanti, la verifica e il tracciamento della continuità della presenza, il monitoraggio dell'andamento dell'apprendimento, il supporto didattico al docente soprattutto nelle esercitazioni e nelle verifiche in modalità sincrona, la gestione delle chat e del flusso di posta elettronica, e in generale di tutte le modalità operative per la gestione didattica.
IL NUOVO ACCORDO PER LA FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA IN DETTAGLIO
Il 17 aprile 2025, durante una sessione ordinaria (Rep. atti n. 59/CSR), la Conferenza Stato-Regioni ha siglato un’intesa cruciale. Questo accordo, in ottemperanza all’articolo 37, comma 2, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, definisce in modo unitario la durata e i contenuti minimi dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, come previsto dalla stessa normativa.
L’Accordo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 119 del 24/05/2025) ed è entrato in vigore il medesimo giorno. Si conferma che il testo finale è in linea con la “bozza definitiva” anticipata dal Ministero del Lavoro a maggio 2024, comprese purtroppo alcune imprecisioni e punti interrogativi già presenti in quella versione.
Il nuovo Accordo sulla formazione in sicurezza sul lavoro consolida le precedenti intese del 2011, 2012 e 2016, configurandosi come un “accordo quadro” o un “testo unico” per la formazione in questo ambito. Il documento stabilisce le procedure, le tempistiche e i requisiti chiave per la formazione di diverse figure professionali, tra cui lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro (con la specifica formazione obbligatoria per questa figura), DL SPP, RSPP e ASPP, coordinatori per la sicurezza, operatori di attrezzature (con l’aggiunta dei carroponti) e, dopo oltre tredici anni di attesa, finalmente gli addetti alle attività in spazi confinati.
Scarica il testo del Nuovo Accordo
LE LINEE GENERALI
Il nuovo Accordo Stato-Regioni, ratificato il 17 aprile 2025 (Rep. atti n. 59/CSR), consolida tutti i precedenti accordi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Questo “accordo quadro” definisce la durata e i contenuti minimi dei percorsi formativi per diverse figure professionali, come previsto dal D.Lgs. 81/2008 e dal DPR n. 177/2011.
I percorsi formativi riguardano:
- Datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori.
- Responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP e ASPP).
- Datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione (DL SPP).
- Coordinatori per la progettazione e l’esecuzione dei lavori.
- Lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati.
- Operatori di attrezzature di lavoro che richiedono specifica abilitazione, inclusi i carroponti.
Inoltre, il nuovo Accordo aggiorna l’allegato XIV del D.Lgs. n. 81/2008 e stabilisce le modalità di verifica finale obbligatoria dell’apprendimento e le verifiche di efficacia della formazione durante la prestazione lavorativa
LE NOVITÀ DEL NUOVO ACCORDO DEL 17/04/2025: I SOGGETTI FORMATORI
Il nuovo Accordo sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro del 2025 definisce in modo chiaro i soggetti abilitati a erogare corsi di formazione e aggiornamento, inclusi seminari e convegni. Questi soggetti sono distinti in tre categorie principali: Istituzionali, Accreditati e Altri soggetti.
Tra gli “Altri soggetti” rientrano:
- I Fondi Interprofessionali di settore, a condizione che il loro statuto li configuri come erogatori diretti di formazione.
- Gli Organismi Paritetici, come specificato dall’articolo 51, comma 1, del D.Lgs. 81/08 e inclusi nel repertorio del medesimo articolo.
- Le Associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori, purché siano comparativamente più rappresentative a livello nazionale. L’Accordo prevede che saranno definiti ulteriori requisiti minimi per queste associazioni che agiscono anche come “soggetti formatori”.
I soggetti formatori “Accreditati” devono possedere l’accreditamento regionale per la formazione e aver maturato almeno tre anni di esperienza documentata in materia di salute e sicurezza. Tuttavia, per i corsi rivolti a lavoratori, preposti e dirigenti, è sufficiente il solo requisito dell’accreditamento regionale, senza l’esperienza triennale. Questo permette ai soggetti accreditati senza esperienza pregressa di acquisirla attraverso l’erogazione di queste specifiche tipologie formative per un periodo di almeno tre anni.
In parziale deroga a quanto sopra, il nuovo Accordo consente ai datori di lavoro di organizzare e gestire direttamente i corsi di formazione sulla sicurezza per i propri dipendenti (lavoratori, preposti e dirigenti), assumendo così il ruolo di soggetto formatore.
Per quanto riguarda le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, la loro rappresentatività nazionale sarà valutata in base a criteri quali:
- La presenza di sedi in almeno la metà delle province italiane, equamente distribuite tra Nord, Centro, Sud e Isole.
- La consistenza numerica degli iscritti al singolo sindacato.
- Il numero complessivo dei CCNL (Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro) sottoscritti, escludendo quelli sottoscritti per mera adesione.
Il nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 stabilisce inoltre che gli organismi paritetici e le associazioni sindacali possono svolgere le attività formative e di aggiornamento sia direttamente sia avvalendosi di strutture formative o di servizio che siano loro “di diretta emanazione”. Per “diretta emanazione” si intende una struttura di proprietà esclusiva o con partecipazione prevalente dell’associazione sindacale di riferimento.
NOVITÀ NELL’ORGANIZZAZIONE DEI CORSI SECONDO IL NUOVO ACCORDO 2025
Il nuovo Accordo del 2025 introduce precise indicazioni sull’organizzazione dei corsi di formazione in sicurezza. Ogni soggetto formatore è ora tenuto a predisporre un dettagliato “progetto formativo”, un documento che illustra l’intero processo di progettazione e include tutte le informazioni e gli elementi distintivi dell’azione formativa.
Questo “documento progettuale” dovrà specificare:
- Dettagli didattici del percorso:
-
- Obiettivi e risultati attesi.
- Articolazione oraria delle unità didattiche.
- Contenuti e argomenti trattati per ciascuna unità.
- Specifiche di realizzazione (metodologie e strumenti):
-
- Strategia formativa e metodologie didattiche adottate.
- Materiale didattico e strumenti di supporto.
- Azioni di tutoraggio previste.
- Modalità di valutazione e monitoraggio:
-
- Valutazione della qualità formativa tramite questionari di gradimento.
- Criteri e modalità di verifica dell’apprendimento, sia intermedi che finali.
Importanti novità riguardano il numero massimo di partecipanti:
- Per ogni corso, il limite scende da 35 a 30 allievi.
- Nelle attività pratiche, il rapporto istruttore/allievi deve essere di 1:6, confermando quanto già stabilito dall’Accordo del 22/02/2012 per le attrezzature di lavoro.
Per ogni corso sarà obbligatorio tenere un registro (cartaceo o elettronico) e ogni partecipante dovrà frequentare almeno il 90% delle ore per essere ammesso alla verifica di apprendimento e ottenere l’attestato.
In tutti i corsi di formazione, abilitazione e aggiornamento, dovrà essere redatto e conservato un “Verbale delle verifiche finali” (su supporto cartaceo o elettronico), che dovrà contenere i seguenti elementi minimi:
- Dati identificativi del soggetto formatore.
- Dati del corso (tipologia e durata).
- Elenco degli ammessi alla verifica e il relativo esito.
- Luogo e data della verifica finale.
- Sottoscrizione del responsabile del progetto formativo.
- Esiti documentati dei risultati; in caso di colloquio, dovranno essere riportati gli argomenti trattati.
Infine, viene esplicitamente stabilito che tutti gli attestati rilasciati avranno validità su tutto il territorio nazionale.
MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE
Il nuovo Accordo del 2025 definisce quattro principali modalità per l’erogazione dei corsi di formazione in sicurezza:
- In presenza fisica
- In videoconferenza sincrona
- In modalità e-learning
- In modalità mista
L’Accordo fornisce anche indicazioni specifiche per la formazione erogata tramite videoconferenza sincrona e e-learning.
METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE E TECNOLOGIE IMMERSIVE NELLA FORMAZIONE
Il panorama formativo si espande ulteriormente grazie alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) e ai linguaggi digitali, che aprono nuove frontiere che permettono di semplificare l'apprendimento, consentendo visualizzazioni in tempo reale e la ripetizione illimitata di prove e operazioni, riducendo le conseguenze di eventuali errori.
In questo contesto, spiccano:
- Realtà Aumentata e Virtuale: Queste tecnologie immersive trasformano l'esperienza formativa. La realtà aumentata sovrappone informazioni digitali al mondo fisico percepito dall'utente, consentendo ad esempio di fornire istruzioni tecniche in tempo reale o di sperimentare procedure complesse. La realtà virtuale, invece, immerge il discente in un ambiente digitale parallelo, isolandolo dall'esterno.
- Simulatori Virtuali e Fisici/Bordo Macchina: Software di simulazione virtuale sono strumenti preziosi per l'acquisizione di abilità manuali e pratiche;questi sistemi possono integrarsi con soluzioni innovative che combinano le funzionalità della realtà virtuale e aumentata per un'esperienza di apprendimento ancora più profonda.
- Gamification: Questa metodologia sfrutta i meccanismi tipici del gioco (e in particolare del videogioco) per aumentare il coinvolgimento, la motivazione e l'attenzione dei partecipanti.
L'uso di ambienti virtuali può estendersi anche a spazi tridimensionali (come il metaverso) dove gli utenti possono interagire tramite avatar. È importante sottolineare che, sebbene innovative, la realtà virtuale o aumentata non sostituiscono la parte pratica dei corsi specifici previsti dai punti 7 e 8 del presente accordo.
ATTESTATI DI FORMAZIONE
Al termine di ogni corso (sia di base che di aggiornamento), se il partecipante ha raggiunto almeno il 90% delle ore di frequenza e ha superato la verifica finale di apprendimento, il soggetto formatore rilascerà un attestato. Questo documento dovrà includere i seguenti dati minimi:
- Nome del soggetto formatore.
- Dati anagrafici del partecipante (nome, cognome, codice fiscale).
- Tipologia del corso con riferimento normativo e durata.
- Modalità di erogazione del corso.
- Firma (preferibilmente digitale) del legale rappresentante del soggetto formatore o di un suo delegato.
- Data e luogo di rilascio.
Secondo il nuovo Accordo del 17/04/2025, questi attestati sono validi su tutto il territorio nazionale.
IL FASCICOLO DEL CORSO
Per ogni corso di formazione e aggiornamento, il soggetto formatore è tenuto a custodire un “Fascicolo del corso”. Questo insieme di documenti, che può essere cartaceo o elettronico, deve essere conservato presso il soggetto formatore per almeno 10 anni e deve contenere:
- Dati anagrafici dei partecipanti.
- Registro delle presenze dei partecipanti con le firme.
- Elenco dei docenti con le firme.
- Progetto formativo e programma del corso.
- Verbale di verifica finale.
ORGANIZZAZIONE DEI CORSI PER LAVORATORI, PREPOSTI E DIRIGENTI
Il nuovo Accordo del 2025 introduce flessibilità nell’organizzazione dei corsi di formazione per lavoratori, preposti e dirigenti. I datori di lavoro hanno la facoltà di organizzare direttamente tali corsi per i propri dipendenti, assumendo in questo caso il ruolo di soggetto formatore e occupandosi di tutti gli adempimenti organizzativi previsti. Questa possibilità rappresenta una deroga all’obbligo generale di affidarsi a enti accreditati, istituzionali o altri enti riconosciuti dall’Accordo.
Qualora il datore di lavoro non opti per l’organizzazione interna, il corso dovrà essere erogato da uno dei seguenti soggetti, come specificato nel nuovo Accordo 2025:
- Soggetti Istituzionali: amministrazioni pubbliche (es. Ministeri, Regioni, Università, INAIL, INL, Vigili del Fuoco) e organizzazioni di volontariato della Protezione Civile, limitatamente al proprio personale
- Soggetti Accreditati: enti accreditati secondo i modelli regionali, con almeno tre anni di esperienza documentata nella formazione su salute e sicurezza sul lavoro (previste deroghe per i corsi destinati a lavoratori, preposti e dirigenti per i quali è sufficiente l'accreditamento regionale senza il requisito dell'esperienza)
- Altri Soggetti: fondi interprofessionali di settore, organismi paritetici e associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori di maggiore rappresentatività a livello nazionale.
In linea con l’articolo 37, comma 12, del D.Lgs. n. 81/08, la realizzazione di questi corsi deve avvenire previa richiesta di collaborazione agli organismi paritetici (citati nel Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali dell’11 ottobre 2022, n. 171), qualora questi siano presenti nel settore e nel territorio dell’attività del datore di lavoro. Se l’organismo paritetico fornisce indicazioni, queste devono essere considerate nella pianificazione e realizzazione della formazione, anche se l’esecuzione non è affidata a loro. Se la richiesta non riceve risposta dall’organismo paritetico entro quindici giorni dall’invio, il datore di lavoro può procedere autonomamente alla pianificazione e all’attuazione delle attività formative.
NOVITÀ SULLA FORMAZIONE DEI LAVORATORI
Il nuovo Accordo mantiene sostanzialmente invariate le disposizioni relative alla formazione generale e specifica dei lavoratori, sia per quanto riguarda i contenuti che la durata, rispetto al precedente Accordo del 21/12/2011.
Sono confermate le durate minime di 4 ore per la formazione generale e le seguenti per la formazione specifica, basata sulla classe di rischio dell’azienda (identificata tramite codice ATECO 2007):
- 4 ore per settori a rischio basso.
- 8 ore per settori a rischio medio.
- 12 ore per settori a rischio alto.
Viene inoltre ribadita la possibilità per i lavoratori che, pur operando in aziende di settori a rischio medio o alto, non svolgono mansioni che prevedano la loro presenza (anche saltuaria) nei reparti produttivi, di frequentare i corsi previsti per il rischio basso.
Anche per i corsi di aggiornamento non ci sono variazioni: la periodicità rimane quinquennale e la durata minima di 6 ore.
È obbligatoria una verifica finale di apprendimento, che può avvenire tramite test o colloquio:
- Il test dovrà includere almeno 30 domande con almeno tre risposte alternative.
- L’esito sarà considerato positivo con almeno il 70% di risposte corrette.
La formazione sulla sicurezza dei lavoratori potrà essere erogata in modalità e-learning esclusivamente per:
- Il corso della parte generale.
- Il corso della parte specifica solo per le aziende a rischio basso.
- Il corso di aggiornamento.
NOVITÀ SULLA FORMAZIONE DEI PREPOSTI
Il nuovo Accordo del 17 aprile 2025 introduce importanti modifiche alla formazione dei preposti. Il corso integrativo per i preposti resta accessibile solo dopo aver frequentato la formazione generale e specifica prevista per i lavoratori.
La novità principale riguarda la durata e la modalità di erogazione del corso base per preposti:
- La durata minima passa da 8 a 12 ore.
- Il corso deve svilupparsi in quattro moduli: Giuridico-normativo, Gestione e organizzazione della sicurezza, Valutazione delle situazioni di rischio e controllo dell’esecuzione delle attività, Comunicazione e informazione.
- Non è più prevista la possibilità di erogare la formazione (base e aggiornamento) in modalità e-learning.
Il corso per preposti, secondo il nuovo Accordo, è ora valido anche per adempiere agli obblighi formativi specifici per questa figura, come stabiliti dall’articolo 97, comma 3-ter, del D.Lgs. 81/2008 (relativo agli obblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria).
La verifica finale di apprendimento è obbligatoria, tramite test o colloquio:
- Il test deve contenere almeno 30 domande con almeno tre risposte alternative.
- L’esito è positivo con almeno il 70% di risposte corrette.
Per quanto riguarda l’aggiornamento, la periodicità diventa biennale, in linea con la Legge 215/2021, con una durata minima di 6 ore. Anche per l’aggiornamento, la verifica di apprendimento finale è obbligatoria, sempre con test o colloquio:
- Il test dovrà avere almeno 10 domande (rispetto alle 30 del corso base) con almeno tre risposte alternative.
- L’esito positivo richiede almeno il 70% di risposte corrette.
Infine, i preposti che hanno completato il corso base o l’ultimo aggiornamento da più di due anni, dovranno effettuare il corso di aggiornamento entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del nuovo Accordo Stato-Regioni.
NOVITÀ SULLA FORMAZIONE DEI DIRIGENTI
Il nuovo Accordo sulla formazione modifica la durata del corso base per i dirigenti, che passa da 16 a 12 ore. Viene però introdotto un modulo aggiuntivo “cantieri” di 6 ore specificamente destinato ai dirigenti delle imprese affidatarie operanti in cantieri temporanei e mobili, per soddisfare i requisiti dell’articolo 97, comma 3-ter, del D.Lgs. 81/08.
Per i corsi di aggiornamento, rimane invariata la periodicità quinquennale con una durata minima di 6 ore. La formazione per dirigenti, sia base che di aggiornamento, può essere svolta in modalità e-learning.
NOVITÀ SULLA FORMAZIONE DEL DATORE DI LAVORO
Il nuovo Accordo introduce, come atteso, un corso di formazione obbligatorio per i datori di lavoro della durata di 16 ore, suddiviso in due moduli: uno a carattere giuridico-normativo e uno sull’organizzazione e gestione della salute e sicurezza sul lavoro.
Anche per i datori di lavoro di imprese affidatarie nei cantieri temporanei e mobili è previsto un modulo aggiuntivo “cantieri” di 6 ore. Questo modulo, identico per contenuti e durata a quello previsto per i dirigenti, permette di adempiere agli obblighi formativi per il datore di lavoro dell’impresa affidataria ai sensi dell’articolo 97 del D.Lgs. 81/08.
I datori di lavoro dovranno completare questa formazione entro 2 anni dall’entrata in vigore del nuovo Accordo 2025. Per i corsi di aggiornamento, la periodicità è quinquennale con una durata minima di 6 ore. La formazione del datore di lavoro, sia “base” che di aggiornamento, è consentita anche in modalità e-learning.
NOVITÀ SULLA FORMAZIONE DEL DATORE DI LAVORO CHE SVOLGE DIRETTAMENTE I COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI (DL SPP)
Il nuovo Accordo introduce modifiche significative per i datori di lavoro che intendono assumere direttamente il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (DL SPP). Dopo aver completato il corso base per datori di lavoro (come descritto nel paragrafo precedente), il DL SPP dovrà frequentare:
- Un modulo comune di 8 ore, valido per tutti i settori. Questo modulo include anche un’esercitazione pratica consistente nella predisposizione di un Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) specifico per il settore ATECO di riferimento dell’azienda.
- Moduli tecnico-integrativi aggiuntivi, specifici per determinati settori:
- Modulo integrativo 1: A – Agricoltura – Silvicoltura – Zootecnia (16 ore)
- Modulo integrativo 2: A – Pesca (12 ore)
- Modulo integrativo 3: F – Costruzioni (16 ore)
- Modulo integrativo 4: C – Chimico – Petrolchimico (16 ore)
È importante notare che non è consentita l’erogazione della formazione base del DL SPP in modalità e-learning.
Per quanto riguarda i corsi di aggiornamento, è prevista una periodicità quinquennale con una durata minima di 8 ore. Questi corsi di aggiornamento potranno invece essere erogati anche in modalità e-learning.
NOVITÀ SULLA FORMAZIONE PER RSPP E ASPP
Per i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP), il nuovo Accordo non introduce differenze significative rispetto ai contenuti dell’Accordo Stato-Regioni del 7/7/2016.
La struttura della formazione rimane basata su tre moduli (A, B e C), dove i Moduli A e B sono validi per tutti, e il Modulo C è richiesto specificamente per i responsabili. Tuttavia, sono state apportate alcune modifiche alle unità didattiche, in particolare ai Moduli B di specializzazione, che passano da quattro a cinque:
- Il settore della pesca è stato scorporato da quello dell’agricoltura e silvicoltura, diventando un modulo a sé.
- Il settore B – Estrazione di minerali da cave e miniere è stato rimosso dal modulo delle costruzioni.
Resta invariato l’obbligo di aggiornamento quinquennale, con un totale di 40 ore per gli RSPP e 20 ore per gli ASPP.
Il nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 chiarisce inoltre che l’assenza (entro un limite di 10 anni) dalla regolare frequenza ai corsi di aggiornamento non comporta la perdita del credito formativo maturato con i corsi abilitanti. Il completamento dell’aggiornamento, anche se in ritardo, consente di riprendere l’esercizio della funzione. Tuttavia, per poter esercitare la propria funzione, gli RSPP, gli ASPP e i Coordinatori per la progettazione e l’esecuzione devono poter dimostrare, al momento dell’affidamento dell’incarico e trascorsi cinque anni dalla prima abilitazione, di aver partecipato a corsi di aggiornamento per un numero di ore non inferiore al minimo previsto nel quinquennio antecedente.
NOVITÀ SULLA FORMAZIONE PER I COORDINATORI CSP/CSE
Il nuovo Accordo del 17 aprile 2025 include disposizioni anche per la formazione dei Coordinatori per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) e in fase di Esecuzione (CSE). L’Accordo aggiorna e sostituisce i requisiti formativi precedentemente indicati dall’articolo 98 e dall’allegato XIV del D.Lgs. 81/08.
Tuttavia, è importante sottolineare che il nuovo Accordo non introduce variazioni alla durata minima né ai contenuti del percorso formativo già previsto per queste figure.
I corsi per CSP/CSE possono essere erogati dai soggetti formatori specificamente individuati dall’articolo 98 del D.Lgs. 81/08, come ulteriormente precisato dal nuovo Accordo Stato-Regioni del 17/4/2025.
NOVITÀ SULLA FORMAZIONE IN AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI
Una delle principali innovazioni del nuovo Accordo è la definizione, dopo oltre dieci anni di attesa, dei criteri per la formazione degli addetti alle attività in spazi confinati o sospetti di inquinamento, come previsto dal DPR 177/2011.
Il corso per questi addetti ha una durata minima di 12 ore, articolata in:
- Un modulo giuridico-tecnico di 4 ore.
- Una parte pratica di 8 ore. È importante notare che non è consentita l’erogazione di questa formazione in videoconferenza o in modalità e-learning.
La parte pratica (8 ore) dovrà coprire i seguenti argomenti e prevedere prove specifiche:
- Procedure da attuare in caso di emergenza (es. incendio/esplosione, anossia, presenza di gas tossici, recupero infortunato).
- Simulazione sull’uso dei dispositivi e della strumentazione fornita, inclusi:
- Dispositivi di protezione individuali (DPI).
- Apparecchi per la Protezione delle Vie Respiratorie (APVR): utilizzo, tipologia, filtri.
- Imbracature di sicurezza, tripode, rilevatori di gas, misuratori di esplosività.
- Sistemi di segnalazione e comunicazione.
Per quanto riguarda l’aggiornamento periodico, è prevista una periodicità quinquennale con una durata minima di 4 ore, da svolgersi esclusivamente in presenza.
Il nuovo Accordo 2025 riconosce la formazione pregressa per gli addetti ai lavori in spazi confinati, a condizione che i contenuti siano conformi a quelli previsti dal nuovo Accordo stesso. Se la conformità non può essere dimostrata, i lavoratori dovranno frequentare il corso aggiornato entro 12 mesi dall’entrata in vigore del nuovo Accordo.
REQUISITI DEI DOCENTI DEI CORSI SPAZI CONFINATI
Per assicurare la qualità della formazione, sono stati definiti specifici requisiti per i docenti:
- I docenti del modulo giuridico-tecnico devono essere qualificati come formatori sulla sicurezza secondo il D.I. 6/3/13 e possedere un’esperienza professionale documentata di almeno tre anni nel settore dei lavori in ambiente confinato o sospetto di inquinamento.
- I docenti del modulo pratico devono essere qualificati come formatori sulla sicurezza secondo il D.I. 6/3/13 e vantare un’esperienza professionale pratica documentata di almeno tre anni nello stesso settore.
NOVITÀ SULLA FORMAZIONE PER L’ABILITAZIONE DEGLI OPERATORI DI ATTREZZATURE (ART. 73, COMMA 5, D.LGS. 81/2008)
Per i corsi relativi all’uso delle attrezzature di lavoro che richiedono una specifica abilitazione degli operatori, come già previsto dall’Accordo del 22/02/2012 e regolamentato dall’art. 73, comma 5, del D.Lgs. 81/2008, il nuovo Accordo 2025 non introduce variazioni sostanziali nei contenuti esistenti.
Tuttavia, il nuovo Accordo 2025 chiarisce un aspetto fondamentale: l’acquisizione dell’abilitazione all’uso dell’attrezzatura non esaurisce gli obblighi di formazione, informazione e addestramento previsti dal Titolo III del D.Lgs. 81/08. Ciò significa che il lavoratore “abilitato” deve ricevere ogni ulteriore informazione, formazione e addestramento necessari per utilizzare l’attrezzatura in sicurezza, considerando, ad esempio, le procedure di lavoro specifiche dell’azienda o i rischi presenti nell’area di lavoro.
Una novità significativa è l’introduzione di nuovi corsi di formazione teorico-pratica per l’abilitazione alla conduzione delle seguenti attrezzature:
- Macchina agricola raccoglifrutta (comunemente detta carro raccoglifrutta CRF):
- Modulo Teorico-Tecnico: 4 ore
- Parte Pratica: 4 ore
- Caricatori per la movimentazione di materiali (CMM):
- Modulo Teorico-Tecnico: 4 ore
- Parte Pratica: 4 ore
- Carriponte:
- Modulo Teorico-Tecnico: 4 ore
- Parte Pratica (Carroponte/Gru a cavalletto con comando in cabina): 6 ore
- Parte Pratica (Carroponte/Gru a cavalletto con comando pensile/radiocomando): 6 ore
- Parte Pratica (Carroponte/Gru a cavalletto con comando pensile/radiocomando e/o con comando in cabina): 7 ore
I corsi per l’abilitazione all’uso delle attrezzature sopra elencate devono essere completati entro 12 mesi dall’entrata in vigore del nuovo Accordo sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
I corsi di formazione per queste attrezzature già erogati alla data di entrata in vigore del presente accordo sono riconosciuti, a patto che i loro contenuti siano conformi a quanto stabilito dal nuovo Accordo.
L’aggiornamento della formazione rimane con cadenza quinquennale e una durata minima di 4 ore, inerenti alla parte pratica.
NOVITÀ SULLO SVOLGIMENTO DELLA VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI
L’Accordo stabilisce nuove regole per le verifiche di apprendimento.
Per i corsi base rivolti a lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro:
- Il test finale dovrà contenere almeno 30 domande con almeno tre opzioni di risposta.
- Per superare la prova, il partecipante dovrà fornire almeno il 70% di risposte corrette.
- In alternativa al test a domande, è prevista la possibilità di sostenere un colloquio.
Per i corsi di aggiornamento:
- Il test finale dovrà includere almeno 10 domande, sempre con tre opzioni di risposta.
- Anche in questo caso, il superamento del test richiede almeno il 70% di risposte corrette.
Per gli altri corsi (come quelli per RSPP, DL SPP, addetti a spazi confinati e operatori di attrezzature), il nuovo Accordo specifica chiaramente le modalità di verifica, che potranno includere, a seconda dei casi: simulazioni, prove pratiche o colloqui.
ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E CONTROLLO
Allo stato attuale, il nuovo Accordo non fornisce indicazioni dettagliate sul tema del monitoraggio e controllo, come previsto dall’articolo 37, comma 2, lettera b-bis, del D.lgs. n. 81/2008. La Parte VI dell’Accordo si limita a precisare che gli Organi di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nell’ambito delle loro attività e competenze, dovranno pianificare controlli sia sull’erogazione della formazione da parte dei soggetti formatori, sia sul rispetto della normativa da parte dei destinatari della formazione.
Ulteriori dettagli e indicazioni su questo aspetto sono attesi da futuri atti legislativi, dei quali al momento non ci sono anticipazioni.
LA PAROLA AL DIRETTORE TECNICO DEL GRUPPO SILAQ

«Come SILAQ abbiamo accolto il Nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 con determinazione e spirito costruttivo. È finalmente arrivato un testo unico e molto più esaustivo del precedente che segna il passaggio definitivo dalla quantità alla qualità nella formazione per la sicurezza sul lavoro.
Da anni ci battiamo per una formazione concreta, misurabile, fatta da professionisti veri. Oggi l’Accordo ci dà ragione perché i contenuti sono più rigorosi, i progetti formativi devono essere dettagliati, il tutoraggio è diventato obbligatorio (che noi abbiamo sempre applicato, anche quando nessuno lo chiedeva) e finalmente le nuove tecnologie immersive hanno un valore per apprendere davvero.
Siamo pronti… ma lo siamo sempre stati! Oggi siamo anche riconosciuti come soggetto istituzionale, in virtù della nostra partnership con l'Istituto Universitario Salvo D'Acquisto da cui è nata IUSDA Academy, un ulteriore passo avanti verso un sistema di formazione qualificato, scientifico e indipendente.
E la realtà virtuale? Non è un gadget, è uno strumento formativo potentissimo. La utilizziamo già da tempo a SAFELAND – polo tecnologico per la formazione e le prove pratiche sulla sicurezza sul lavoro implementato da SILAQ alle porte di Milano – nei nostri percorsi formativi, nei simulatori di emergenza, negli scenari di rischio ricreati in 3D, con un obiettivo chiaro: preparare le persone ad affrontare i pericoli veri, non quelli disegnati su una slide.
SILAQ c’è. Come c’era prima dell’Accordo. E come ci sarà anche domani, per accompagnare imprese e lavoratori verso un’idea di sicurezza fatta di consapevolezza, competenza e responsabilità.»