Corso Preposti: Durata, Costi e Obblighi con il Nuovo ASR 2025

Data pubblicazione: 15 Aprile 2026

Il corso preposti è il percorso formativo obbligatorio previsto dall'art. 37 del D.Lgs 81/08 per chi sovrintende all'attività lavorativa e vigila sul rispetto delle misure di sicurezza. Con l'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (in vigore dal 24 maggio 2025), la durata minima del corso base è passata da 8 a 12 ore, con aggiornamento biennale di 6 ore obbligatoriamente in presenza o videoconferenza sincrona.

IL PUNTO CHIAVE

Se sei datore di lavoro o RSPP, devi sapere che dal 24 maggio 2026 ogni preposto va formato con un corso di 12 ore in presenza e aggiornato ogni 2 anni con 6 ore aggiuntive. La mancata formazione espone a sanzioni di alcune migliaia di euro (art. 55 D.Lgs 81/08), raddoppiate se i lavoratori coinvolti sono più di cinque. Azione concreta: verifica subito gli attestati dei tuoi preposti e pianifica gli aggiornamenti entro la scadenza biennale.

593.000 denunce di infortunio nel 2024, 1.202 decessi sul lavoro (fonte: INAIL, Relazione annuale 2024). Numeri che rendono evidente quanto la figura del preposto sia centrale nel sistema di prevenzione aziendale — non come ruolo burocratico, ma come prima linea di vigilanza sul campo.

Eppure la formazione preposti obbligatoria resta uno dei punti più critici durante le ispezioni. Il Rapporto INL 2024 parla chiaro: su 108.267 ispezioni concluse, il 74% delle imprese è risultato irregolare, con 83.330 violazioni accertate in materia di salute e sicurezza — un dato in crescita del 127% rispetto all'anno precedente (fonte: Rapporto annuale INL 2024, ispettorato.gov.it). Fra le contestazioni più frequenti, la mancata formazione dei preposti e l'assenza di formale individuazione continuano a occupare le prime posizioni.

In questa guida il team SILAQ — ente accreditato in Lombardia, Piemonte e Sicilia con oltre 40 anni di esperienza nella formazione sulla sicurezza — analizza tutto ciò che serve sapere sul corso preposti: durata, costi, contenuti, modalità di aggiornamento e scadenze dopo l'entrata in vigore dell'ASR 17 aprile 2025.

Sommario

  1. Chi è il preposto e perché deve essere formato (il quadro normativo aggiornato)
  2. Obblighi del datore di lavoro: nomina, formazione e documentazione (cosa verifica l'ispettore)
  3. 12 ore obbligatorie: il nuovo corso preposti ASR 2025 (contenuti e modalità)
  4. Quanto costa il corso preposti e come scegliere l'ente formativo (criteri pratici)
  5. Aggiornamento biennale: scadenze, transitorio e casi particolari (le date da segnare)
  6. Quando il preposto deve fermare i lavori — e cosa rischia se non lo fa (responsabilità penale)
  7. Sanzioni per mancata formazione: importi e rischi concreti (tabella aggiornata)
  8. Domande frequenti sul corso preposti (FAQ)

⏱ Tempo di lettura: 12 minuti

1. Chi è il preposto e perché deve essere formato?

Il preposto è la figura che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e) del D.Lgs 81/08, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori.

Un ruolo operativo, non di scrivania. Chi fa il preposto sta in reparto, in cantiere, in magazzino. Osserva, corregge, interviene. La Legge 215/2021 ha reso questa figura ancora più centrale nel sistema di prevenzione, introducendo l'obbligo esplicito di individuazione formale da parte del datore di lavoro (art. 18, comma 1, lettera b-bis), con tanto di sanzione in caso di inadempienza.

C'è poi un aspetto che nella nostra esperienza di consulenza vediamo sottovalutato: la giurisprudenza della Cassazione ha consolidato il principio secondo cui la responsabilità penale del preposto sussiste anche in assenza di nomina formale, qualora eserciti di fatto funzioni direttive e di vigilanza (Cass. Pen. Sez. IV, n. 15696/2025, caso relativo a un'attività di bonifica su parete rocciosa dove un lavoratore è precipitato, fonte: ingenio-web.it). Tradotto: se una persona in azienda agisce come preposto, è preposto agli occhi della legge — formato o meno.

Scenario reale

Nel caso affrontato dalla Cassazione (sentenza n. 15696/2025), un lavoratore impiegato in attività di bonifica su una parete rocciosa è precipitato da circa otto metri di altezza. Privo di dispositivi di protezione individuale, non era stato adeguatamente vigilato. La Corte ha confermato la responsabilità penale del preposto di fatto, pur in assenza di nomina formale, ribadendo che chi esercita funzioni di vigilanza ne porta le conseguenze giuridiche (fonte: ingenio-web.it, 2025).

2. Obblighi del datore di lavoro: nomina, formazione e documentazione

Il datore di lavoro deve individuare formalmente il preposto, formare questa figura entro i termini di legge e conservare tutta la documentazione che lo dimostri. Tre adempimenti, tutti verificati in sede ispettiva.

L'art. 18, comma 1, lettera b-bis) del D.Lgs 81/08, introdotto dalla Legge 215/2021, prescrive l'obbligo di "individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19".

L'individuazione del preposto, pur non essendo rigidamente disciplinata nelle modalità, deve essere tracciabile; è buona prassi che l'atto di individuazione contenga almeno: le generalità del soggetto designato, la descrizione dei compiti attribuiti, il riconoscimento esplicito dei poteri gerarchici e del potere di intervento (inclusa la facoltà di interrompere un'attività non sicura) e la firma per accettazione dell'incarico. Tale documentazione, se coerente con il mansionario e con il DVR aziendale, diventa elemento di prova fondamentale in caso di infortuni o ispezioni da parte di ASL o Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Resta fermo il principio di effettività di cui all'art. 299 del D.Lgs. 81/08, per cui assume comunque il ruolo di preposto il soggetto che, di fatto, esercita i poteri tipici della funzione, anche in assenza di formale individuazione.

La formazione deve avvenire ai sensi dell'art. 37 e, con il nuovo ASR 2025, ha requisiti di durata e modalità più stringenti. Il registro della formazione — nella nostra esperienza è il primo documento che l'ispettore chiede, ancora prima del DVR — deve contenere data, argomenti, durata, firma del docente, firma del partecipante e riferimento normativo specifico del corso.

Un errore che riscontriamo con frequenza: il registro formazione compilato a posteriori, con date retrodatate. L'ispettore lo nota subito. Le firme tutte con la stessa penna, l'inchiostro identico su pagine diverse, i riferimenti normativi non aggiornati. Sono dettagli che trasformano un adempimento formale in una contestazione.

Attenzione

Molti credono che l'individuazione del preposto sia un atto puramente formale. In realtà, senza una formale individuazione, il datore di lavoro si espone a una doppia contestazione: mancata individuazione (art. 18) e mancata formazione (art. 37). Due violazioni distinte, due sanzioni cumulative.

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3. 12 ore obbligatorie: il nuovo corso preposti ASR 2025

Il percorso formativo per preposti passa da 8 a 12 ore minime con l'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 maggio 2025 (GU Serie Generale n. 119).

La nuova durata si applica a decorrere dal 24 maggio 2026, in considerazione del periodo transitorio di 12 mesi previsto dall'Accordo.

Dodici ore. Non otto come prima, non dieci come qualcuno sperava. Il legislatore ha raddoppiato la scommessa sulla formazione del preposto, riconoscendo che questa figura ha bisogno di competenze più profonde rispetto a quelle previste dal vecchio Accordo del 2011. I contenuti coprono aspetti giuridici, gestionali, organizzativi e, soprattutto, le competenze per la valutazione, il controllo e la comunicazione delle situazioni di rischio.

C'è un aspetto che cambia radicalmente le regole del gioco: la modalità e-learning non è più ammessa per il corso preposti. Né per la formazione base, né per l'aggiornamento. Restano solo due opzioni: presenza fisica in aula o videoconferenza sincrona. Una scelta precisa del legislatore, che ha voluto garantire l'interazione diretta tra docente e partecipanti su temi che richiedono confronto pratico, simulazioni e verifica in tempo reale.

Sul piano dei contenuti, il corso copre: il quadro giuridico-normativo aggiornato, le tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, la valutazione dei rischi con riferimento al contesto aziendale specifico, le modalità di esercizio della funzione di controllo e la gestione delle situazioni di emergenza. A nostro avviso, l'ASR 2025 ha corretto un difetto della precedente disciplina — la superficialità dei programmi — ma ha creato un nuovo problema: i costi per le microimprese, che ora devono gestire 12 ore di assenza dal lavoro per ogni preposto da formare.

Il consiglio dell'esperto

Nella nostra esperienza, 12 ore di corso base spesso non bastano per ruoli ad alto rischio. Un consiglio professionale: prevedere moduli integrativi specifici per il settore — edilizia, chimico, alimentare — che vadano oltre il minimo normativo. La formazione aggiuntiva non è un costo, è un investimento sulla riduzione degli infortuni e delle contestazioni ispettive.

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4. Quanto costa il corso preposti e come scegliere l'ente formativo

Il costo del corso preposti varia mediamente tra 150 e 350 euro a partecipante per la formazione base di 12 ore, con differenze significative in base alla modalità (aula fisica vs. videoconferenza), alla località e all'ente formativo scelto.

Ma davvero il prezzo è il criterio giusto? Nella nostra attività di consulenza vediamo un errore ricorrente: aziende che scelgono il corso più economico senza verificare i requisiti dell'ente erogatore. Risultato? Attestati che non soddisfano i requisiti normativi perché rilasciati da soggetti non accreditati, senza le verifiche di apprendimento obbligatorie o con programmi non conformi all'ASR 2025.

Ecco i criteri che contano davvero nella scelta: l'ente deve essere fra i soggetti formatori previsti dall'ASR 17/04/2025; il programma deve rispettare i contenuti minimi e la durata prevista dall'ASR 17/04/2025; le verifiche di apprendimento devono essere documentate e tracciabili; l'attestato deve riportare tutti gli elementi richiesti dalla normativa (denominazione del soggetto formatore, dati del partecipante, tipologia di corso con riferimento a normativa e durata, modalità di erogazione del corso, firma del legale rappresentante del soggetto formatore o suoi incaricati, data e luogo). Un attestato privo di questi elementi, in caso di ispezione, non ha alcun valore di prova.

Per l'aggiornamento biennale di 6 ore, i costi si attestano generalmente tra 80 e 180 euro a partecipante. Le aziende con più preposti possono valutare edizioni aziendali dedicate, spesso più vantaggiose sia dal punto di vista economico sia organizzativo.

SCENARIO REALE

Come evidenziato dal Rapporto INL 2024 (ispettorato.gov.it), la formazione non conforme ai requisiti dell'Accordo Stato-Regioni è tra le violazioni più contestate durante le verifiche ispettive. In diversi casi nel settore manifatturiero, gli ispettori hanno accertato che i corsi erano stati erogati in e-learning quando la norma prevedeva la presenza, rendendo gli attestati non conformi e generando contestazioni a catena su tutti i preposti coinvolti.

5. Aggiornamento biennale: scadenze, transitorio e casi particolari

L'aggiornamento della formazione preposti ha ora cadenza biennale con una durata minima di 6 ore, erogabile solo in presenza o videoconferenza sincrona (ASR 17/04/2025, in vigore dal 24 maggio 2025).

Qui va fatta una distinzione. Il periodo transitorio previsto dall'Accordo 2025 funziona così: per i preposti che hanno completato il corso base o l'ultimo aggiornamento prima del 24 maggio 2023, l'Accordo riconosce una proroga di 12 mesi dall'entrata in vigore — il che significa scadenza al 24 maggio 2026. Per chi ha completato la formazione dopo il 24 maggio 2023, si applica direttamente la cadenza biennale dalla data dell'ultimo corso.

Un passaggio delicato. Capita più spesso di quanto si pensi: aziende che calcolano la scadenza dalla data di individuazione anziché dalla data dell'ultimo attestato formativo. Sono due cose diverse, e confonderle porta a ritrovarsi con preposti scaduti senza rendersene conto. La decorrenza si calcola sempre dall'ultimo aggiornamento completato, non dalla nomina né dall'assunzione.

C'è poi la questione delle aziende multi-sede. Se un preposto cambia unità produttiva, il suo attestato resta valido — ma la formazione deve essere integrata con i rischi specifici del nuovo contesto lavorativo. Su questo punto la norma non è esplicita quanto dovrebbe, e la prassi ispettiva varia da regione a regione. In Lombardia l'ATS tende a richiedere un'integrazione documentata; in altre regioni la verifica è meno stringente.

Attenzione

Il periodo transitorio di 12 mesi (fino al 23 maggio 2026) consente ancora di avviare percorsi formativi secondo le regole previgenti. Dopo quella data, tutti i nuovi corsi dovranno rispettare integralmente i requisiti del nuovo ASR 2025. Non aspettare l'ultimo momento: la disponibilità di aule e calendari si riduce drasticamente a ridosso delle scadenze.

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6. Quando il preposto deve fermare i lavori — e cosa rischia se non lo fa

Il preposto ha l'obbligo di interrompere l'attività lavorativa quando rileva condizioni di pericolo grave e imminente, ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera f-bis) del D.Lgs 81/08, introdotta dalla Legge 215/2021.

Pensiamolo come un arbitro in campo: non gioca, ma se non fischia il fallo, la partita degenera. Il preposto vede un operaio senza casco, una procedura violata, un impianto che non funziona. Deve agire. La norma non dice "puoi" intervenire — dice "devi". E la differenza tra facoltà e obbligo, quando parliamo di responsabilità penale, è enorme.

Deve vigilare. Deve segnalare. Deve interrompere. Tre verbi che riassumono il nucleo del ruolo. La formulazione dell'art. 19, lettera f-bis, è inequivocabile: il preposto è tenuto a "in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività" e segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate.

Su questo punto esistono due scuole di pensiero in giurisprudenza. Da un lato, chi ritiene che il preposto debba valutare autonomamente la gravità del rischio prima di fermare i lavori. Dall'altro, chi sostiene che qualsiasi non conformità rilevata giustifichi l'interruzione cautelativa. Gli orientamenti più recenti della Cassazione tendono verso la seconda posizione, tutelando il preposto che interrompe per eccesso di cautela piuttosto che condannare chi non ha agito per timore di rallentare la produzione.

Il consiglio dell'esperto

Un accorgimento che nella nostra esperienza funziona: creare un protocollo interno scritto per la gestione delle interruzioni di sicurezza. Il preposto che ferma i lavori seguendo una procedura aziendale documentata è protetto da eventuali pressioni interne e ha una base solida in caso di contenzioso. La procedura deve prevedere: segnalazione, verifica, decisione, comunicazione al datore di lavoro, ripristino.

7. Sanzioni per mancata formazione: importi e rischi concreti

Le sanzioni per la mancata formazione del preposto ricadono sul datore di lavoro e sul dirigente, con importi che variano in base al numero di lavoratori coinvolti.

Quanto costano queste violazioni? Il D.Lgs 81/08 prevede all'art. 55 sanzioni nell'ordine di alcune migliaia di euro. Il punto critico — e qui molti non fanno i conti — è il meccanismo di moltiplicazione: se la violazione riguarda più di cinque lavoratori, gli importi raddoppiano; oltre dieci lavoratori, triplicano (art. 55, comma 6-bis). Per un'azienda con 15 preposti non formati, il conto totale può raggiungere cifre a cinque zeri.

C'è di più. Le conseguenze non si fermano all'aspetto economico. Per le violazioni più gravi, il D.Lgs 81/08 prevede profili di responsabilità che possono estendersi al piano penale per il datore di lavoro. E in caso di infortunio con preposto non formato, la posizione del vertice aziendale si aggrava sensibilmente sotto il profilo della colpa specifica. La mancata formazione diventa un elemento che pesa in sede processuale.

Violazione Sanzione Rif. normativo Rischio pratico
Mancata individuazione del preposto Ammenda nell'ordine di migliaia di euro Art. 18 co. 1 lett. b-bis, art. 55 co. 5 lett. d) Tra le prime voci verificate dall'ispettore INL
Mancata formazione del preposto Ammenda da alcune migliaia di euro, raddoppio oltre 5 lavoratori Art. 37, art. 55 co. 5 lett. c) I registri formativi sono il primo documento richiesto in ispezione
Mancato aggiornamento biennale Stessa fascia sanzionatoria della mancata formazione Art. 37 co. 7, ASR 17/04/2025 Verifica immediata: data ultimo attestato vs. scadenza biennale
Omessa vigilanza del preposto Sanzioni che possono avere risvolti penali per il preposto stesso Art. 19, art. 56 co. 1 lett. a) La giurisprudenza della Cassazione ha consolidato la responsabilità personale del preposto
SCENARIO REALE

Il Rapporto INL 2024 registra 15.002 provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale, di cui oltre un terzo (5.601) per gravi violazioni in materia di sicurezza. Le ispezioni nel 2024 sono aumentate del 42% rispetto all'anno precedente, con 158.069 accessi ispettivi totali (fonte: Rapporto annuale INL 2024, ispettorato.gov.it). Il trend è inequivocabile: la vigilanza si intensifica.

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8. Domande frequenti sul corso preposti

Quanto dura il corso preposti con il nuovo ASR 2025?

Il corso base ha una durata minima di 12 ore, esclusivamente in presenza o videoconferenza sincrona (ASR 17/04/2025, in vigore dal 24 maggio 2025). Attenzione però: la modalità e-learning non è più ammessa né per il corso base né per l'aggiornamento. Aziende che hanno preposti formati in FAD asincrona dopo il 24 maggio 2025 dovranno ripetere la formazione.

Ogni quanto va aggiornato il corso preposti?

L'aggiornamento ha cadenza biennale, 6 ore minimo (ASR 2025). Attenzione però: la decorrenza si calcola dall'ultimo aggiornamento completato, non dalla individuazione. Per chi ha completato l'ultimo corso prima del 24 maggio 2023, la scadenza è fissata al 24 maggio 2026 grazie al periodo transitorio.

Quanto costa il corso preposti?

Il costo del corso preposti base (12 ore) varia mediamente tra 150 e 350 euro a partecipante, a seconda dell'ente formativo e della modalità. L'aggiornamento biennale (6 ore) si colloca generalmente tra 80 e 180 euro. Attenzione però: il prezzo più basso non è sempre la scelta migliore — verificare l'accreditamento dell'ente e la conformità del programma ai requisiti ASR 2025.

La formazione preposti è obbligatoria per tutte le aziende?

Sì, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs 81/08, la formazione del preposto è obbligatoria in tutte le aziende dove sia presente almeno un preposto individuato. Attenzione però: la Legge 215/2021 ha reso obbligatoria anche l'individuazione formale del preposto (art. 18 comma 1 lett. b-bis), quindi la domanda corretta non è "se" formare, ma "quando" e "come".

Il corso preposti si può fare online?

Dal 24 maggio 2025 non più in e-learning asincrono. L'ASR 2025 ammette solo la presenza fisica in aula e la videoconferenza sincrona. Attenzione però: la videoconferenza sincrona è equiparata alla formazione in presenza, ma deve garantire interazione in tempo reale, verifica della presenza e prove di apprendimento tracciabili.

Cosa succede se il preposto non viene aggiornato entro la scadenza?

Il datore di lavoro si espone a sanzioni ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs 81/08, con importi nell'ordine di alcune migliaia di euro per ciascuna violazione. Attenzione però: un preposto con formazione scaduta equivale, ai fini ispettivi, a un preposto non formato. La conseguenza è la medesima: contestazione e obbligo di ripetere l'intero percorso formativo.

Chi può erogare il corso preposti?

Il corso deve essere erogato da soggetti formatori conformi a quanto previsto dall'ASR 2025 e, preferibilmente, accreditati dalla Regione per i servizi di formazione professionale. Attenzione però: non basta che l'ente sia "accreditato" genericamente — deve essere accreditato specificamente per la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con docenti qualificati ai sensi del DM 6 marzo 2013.

Il preposto può rifiutare la nomina?

Su questo punto la norma non è esplicita quanto dovrebbe. Il D.Lgs 81/08 non prevede espressamente il rifiuto, ma la giurisprudenza riconosce che la nomina richiede l'accettazione del lavoratore. Attenzione però: anche senza nomina formale, chi esercita di fatto funzioni di vigilanza è considerato preposto dalla Cassazione, con tutte le responsabilità connesse.

Come si calcolano le scadenze per i preposti già formati prima dell'ASR 2025?

Per chi ha completato il corso o l'aggiornamento prima del 24 maggio 2023: scadenza al 24 maggio 2026 (proroga di 12 mesi). Per chi ha completato dopo il 24 maggio 2023: cadenza biennale dalla data dell'attestato. Attenzione però: la proroga vale per l'adeguamento al nuovo regime, non per ritardare un aggiornamento già scaduto secondo le regole previgenti.

Il prossimo passo

Ricapitoliamo. Il corso preposti non è un adempimento burocratico da archiviare e dimenticare: è lo strumento che trasforma una figura chiave dell'organigramma aziendale in un professionista della prevenzione. Con l'ASR 2025, il legislatore ha alzato l'asticella: 12 ore di formazione base, aggiornamento biennale, niente più e-learning, verifiche tracciabili.

Ecco cosa ti conviene fare adesso. Primo: verifica gli attestati di tutti i preposti della tua azienda e confronta le date con le nuove scadenze biennali. Secondo: controlla che i corsi siano stati erogati in modalità conforme (presenza o videoconferenza sincrona — se qualcuno ha fatto l'e-learning dopo il 24 maggio 2025, quell'attestato non regge). Terzo: pianifica il calendario formativo per i prossimi 12 mesi, prima che le aule disponibili si esauriscano a ridosso delle scadenze.

La formazione dei preposti è un investimento che si misura in infortuni evitati, contestazioni prevenute e consapevolezza diffusa. Il nostro team è a disposizione per una consulenza personalizzata sulle scadenze e gli adempimenti specifici della tua azienda.

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Disclaimer

Normativa aggiornata al 26/03/2026. Le informazioni contenute in questo articolo hanno carattere informativo e non sostituiscono la consulenza di un professionista qualificato. Importi sanzionatori indicati come ordini di grandezza; per gli importi esatti aggiornati ISTAT consultare il testo vigente del D.Lgs 81/08.

Ultimo aggiornamento: 26/03/2026 | Prossima revisione: entro giugno 2026

Redazione SILAQ — Team Formazione e Compliance

A cura del team consulenza SILAQ — specialisti D.Lgs 81/08 dal 1986