Corsi Sicurezza sul Lavoro - Obblighi D.Lgs. 81/08

Data pubblicazione: 12 Maggio 2026

In sintesi: I corsi di sicurezza sul lavoro sono obbligatori per tutte le aziende italiane in base all'art. 37 del D.Lgs 81/08. Comprendono formazione generale e specifica per i lavoratori - da 8 a 16 ore in relazione al livello di rischio - percorsi dedicati a preposti e dirigenti, e iter formativi per le figure di emergenza (antincendio, primo soccorso). L'Accordo Stato-Regioni n. 59/CSR del 17 aprile 2025 ha aggiornato durate, struttura e contenuti per le principali figure aziendali.

IL PUNTO CHIAVE

Se sei datore di lavoro, RSPP o HR manager, tieni a mente tre cose: primo, l'obbligo formativo nasce dall'art. 37 D.Lgs 81/08 e si estende a ogni lavoratore, senza eccezioni di settore o dimensione aziendale. Secondo, il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 ha modificato durate e contenuti per preposti, dirigenti e datori di lavoro - chi ha già completato i vecchi percorsi deve verificare la conformità. Terzo, l'azione concreta: rivedere subito il piano formativo aziendale e allinearlo al quadro normativo vigente prima della prossima verifica ispettiva.

I rapporti dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro documentano anno dopo anno che la mancata o incompleta formazione in materia di sicurezza è tra le violazioni più contestate durante le ispezioni aziendali. Un dato che non sorprende chi lavora sul campo: la formazione obbligatoria è spesso gestita in modo frammentato, con aggiornamenti mancanti, percorsi non allineati al profilo di rischio reale o documentazione carente.

Eppure il sistema normativo è preciso. Il D.Lgs 81/08 - Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro - fissa all'art. 37 l'obbligo di formare ogni lavoratore, declinando obblighi diversi per figure diverse: lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro, addetti alle emergenze. L'Accordo Stato-Regioni n. 59/CSR del 17 aprile 2025 ha poi aggiornato l'impianto formativo, modificando durate e contenuti per le principali figure aziendali - con ricadute concrete per le aziende che stavano ancora applicando le regole precedenti.

Questa guida mappa i corsi sicurezza sul lavoro obbligatori per tipologia di figura professionale: chi deve fare cosa, per quante ore, con quale frequenza di aggiornamento. Il punto di arrivo è aiutarti a costruire un piano formativo aziendale solido, verificabile e conforme - quello che un ispettore trova in ordine quando entra.

A cura del team consulenza SILAQ - specialisti D.Lgs 81/08 dal 1986

L'obbligo formativo nel D.Lgs 81/08: chi deve formarsi (senza eccezioni)

Ogni lavoratore ha diritto a ricevere una formazione adeguata in materia di salute e sicurezza. L'art. 37, comma 1, del D.Lgs 81/08 pone questo obbligo in capo al datore di lavoro, che deve garantire percorsi formativi specifici in relazione alle mansioni svolte e ai rischi a cui il lavoratore è esposto. Non si tratta di una raccomandazione: è una prescrizione normativa che non ammette deroghe legate alla dimensione aziendale, al settore o alla tipologia contrattuale.

Chi rientra nell'obbligo? In sintesi, tutti i soggetti che operano nell'ambito di un'azienda o unità produttiva:

  • Lavoratori- a titolo di esempio: a tempo indeterminato, determinato, in somministrazione, in apprendistato e in generale tutti i soggetti che svolgono un’attività lavorativa nell’organizzazione di un datore di lavoro, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 81/08.
  • Preposti- la figura che sovrintende all'attività lavorativa e garantisce il rispetto delle disposizioni di sicurezza
  • Dirigenti - coloro che attuano le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa
  • Datore di Lavoro - Datore di Lavoro SPP - qualora intenda svolgere direttamente i compiti di RSPP (in determinate condizioni previste dalla norma)
  • Addetti alle emergenze - Addetti alle emergenze - antincendio e primo soccorso (obblighi distinti per norma specifica)

Vale la pena precisare una distinzione che crea confusione in molte aziende. L'obbligo di formare il preposto non nasce dall'Accordo Stato-Regioni: nasce dall'art. 37 D.Lgs 81/08, che è la fonte primaria. L'Accordo Stato-Regioni n. 59/CSR del 17 aprile 2025 - esattamente come i precedenti accordi del 2011 e del 2016 - si limita a definire modalità, durate e contenuti minimi. Questa distinzione conta: confondere la fonte dell'obbligo con la fonte attuativa genera errori nella gestione documentale che emergono durante le ispezioni.

SCENARIO REALE

I rapporti ispettivi INL 2024 documentano che tra le violazioni più frequenti nelle PMI manifatturiere vi è la formazione incompleta dei lavoratori neoassunti: il percorso generale viene erogato, ma la formazione specifica per il rischio effettivo della mansione è assente. L'ispettore verifica entrambe le componenti - e la mancanza della seconda non è meno grave della prima.

L'obbligo formativo, poi, non si esaurisce al momento dell'assunzione. L'art. 37, comma 2, specifica che la formazione va periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgere di nuovi. Tradotto in pratica: cambio mansione, introduzione di nuovi macchinari, modifica sostanziale del processo produttivo - ogni variazione rilevante fa scattare l'obbligo di aggiornamento formativo.

8, 12 o 16 ore: la formazione base lavoratori in base al livello di rischio

La formazione per i lavoratori si articola in due componenti distinte, previste dall'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011: una formazione generale di 4 ore, uguale per tutti i lavoratori indipendentemente dal settore; e una formazione specifica, la cui durata varia in base al livello di rischio dell'attività svolta.

Il totale monte ore dipende quindi dal profilo di rischio aziendale:

  • Rischio basso - 4 ore generali + 4 ore specifiche = 8 ore totali
  • Rischio medio - 4 ore generali + 8 ore specifiche = 12 ore totali
  • Rischio alto - 4 ore generali + 12 ore specifiche = 16 ore totali

La classificazione del livello di rischio non è rimessa alla discrezionalità del datore di lavoro: l’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 (Allegato II) ha individuato un sistema di associazione tra codici ATECO e livelli di rischio (basso, medio, alto), confermato dall’Accordo Stato-Regioni del 17/04/2025, che rappresenta il primo riferimento per l’individuazione del percorso formativo. Tuttavia, tale classificazione deve essere coerente con quanto emerge dalla valutazione dei rischi aziendale: il DVR può infatti evidenziare condizioni di rischio che richiedono un inquadramento più cautelativo rispetto a quello derivante dal solo codice ATECO. Un errore frequente - riscontrato anche nell’esperienza operativa di consulenza - consiste nell’attribuire il rischio basso sulla base di una valutazione semplificata o meramente formale, senza considerare le effettive condizioni operative descritte nel DVR. Il risultato è una formazione formalmente registrata, ma non conforme ai requisiti minimi previsti dalla normativa vigente.

ATTENZIONE

Molti credono che la formazione lavoratori online (FAD) sia sempre valida. In realtà, la normativa consente la FAD per la formazione generale e, solo nei casi di rischio basso, anche per la formazione specifica. Per i settori a rischio medio e alto, invece, la formazione specifica deve essere erogata in presenza o videoconferenza sincrona. Applicare la FAD indiscriminatamente espone l'azienda a una non conformità che non emerge subito - ma che l'ispettore individua leggendo il programma del corso.

Un aspetto che il nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 ha introdotto - e che merita attenzione - è la revisione della struttura formativa complessiva, con l'obiettivo di rendere il percorso più aderente al reale profilo di rischio lavorativo. L'esperienza di consulenza nel settore conferma che le aziende che hanno già avviato un aggiornamento del DVR in parallelo all'aggiornamento formativo presentano una conformità molto più solida durante i controlli ispettivi.

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Preposti dopo il 17 aprile 2026: 12 ore obbligatorie e cosa cambia davvero

Dodici ore. Il nuovo Accordo Stato-Regioni n. 59/CSR del 17 aprile 2025 ha portato il corso base per preposti da 8 a 12 ore, con un aggiornamento biennale obbligatorio di 6 ore. Non è un ritocco marginale: per le aziende che hanno formato i propri preposti sotto la vecchia normativa, si pone immediatamente la questione della transizione e della validità del percorso già svolto.

Chi è il preposto? Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e, del D.Lgs 81/08, è la persona che sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori. Una figura operativa - il capo squadra, il responsabile di reparto, il team leader - che risponde in prima persona se non esercita i propri compiti di vigilanza.

Il datore di lavoro è tenuto a individuare il preposto e a garantirgli l'autorità e i mezzi necessari (art. 18, comma 1, lett. b-bis, D.Lgs 81/08, come modificato dalla L. 215/2021 di conversione del D.L. 146/2021). La nomina formale scritta è buona prassi raccomandata - non è una prescrizione normativa esplicita, ma la sua assenza crea ambiguità documentale in caso di contenzioso.

SCENARIO REALE

Nel settore della logistica, l'esperienza di consulenza rileva che i capi magazzino spesso svolgono di fatto funzioni da preposto da anni, senza mai aver ricevuto la formazione specifica richiesta dalla norma. Con il nuovo ASR 2025, questa situazione genera una doppia irregolarità: assenza di formazione e assenza di individuazione formale. Due voci distinte sul verbale ispettivo.

Un consiglio professionale: non attendere la scadenza dell'eventuale periodo transitorio per verificare lo stato formativo dei preposti. L'Accordo Stato-Regioni 2025 ha aggiornato anche i contenuti minimi - il vecchio attestato da 8 ore, anche se valido al momento del rilascio, non copre tutti gli elementi ora previsti.

Per quanto riguarda l'e-learning, la posizione normativa è chiara: l'Accordo Stato-Regioni 17/04/2025 esclude espressamente la modalità FAD per i preposti: i percorsi di formazione base e di aggiornamento devono essere svolti esclusivamente in presenza o in videoconferenza sincrona. Chi eroga anche una sola parte in e-learning non è in regola.

SCHEDA OPERATIVA - PIANO CONFORMITÀ FORMATIVA

Tabella di verifica percorsi obbligatori per ruolo, scadenze aggiornamento e check di conformità al nuovo ASR 2025. Pronta all'uso.

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Corsi per le emergenze: antincendio e primo soccorso, obblighi precisi

La formazione per la gestione delle emergenze segue un binario normativo separato rispetto alla formazione generale dei lavoratori. Sono due le aree obbligatorie per tutte le aziende: la prevenzione e lotta antincendio (art. 46 D.Lgs 81/08) e il pronto soccorso (art. 45 D.Lgs 81/08). Entrambe prevedono percorsi specifici, distinti da chi li deve frequentare, e aggiornamenti periodici vincolanti.

Antincendio - DM 02 settembre 2021 (in vigore dal 4 ottobre 2022)

  • Addetti emergenze in luoghi di lavoro di livello 1 (ex rischio di incendio basso): percorso formativo di 4 ore (teoria + prova pratica)
  • Addetti emergenze in luoghi di lavoro di livello 2 (ex rischio di incendio medio): percorso formativo di 8 ore (teoria + prova pratica)
  • Addetti emergenze in luoghi di lavoro di livello 3 (ex rischio di incendio elevato): percorso formativo di 16 ore (teoria + prove pratiche estese)

Il cambio introdotto dal D.M. 2 settembre 2021 è in realtà limitato alla terminologia utilizzata per classificare il rischio incendio: non riguarda i criteri sostanziali di valutazione, che restano legati alle caratteristiche dell’attività e del luogo di lavoro. In particolare, si è passati dalla precedente classificazione in rischio basso, medio ed elevato alla nuova articolazione in livello 1, 2 e 3, senza modifiche di fondo nella logica di attribuzione.

Le principali novità operative riguardano:

  • obbligatorietà della prova pratica anche per il livello 1, aspetto che prima non era previsto per il rischio basso;
  • è stata definita in modo esplicito la periodicità dell’aggiornamento, ora fissata con cadenza quinquennale. Per approfondire: silaq.store/43-antincendio

Primo Soccorso - DM 388/2003

Il decreto classifica le aziende in tre gruppi (A, B, C) in base al codice ATECO e al numero di lavoratori. La durata del percorso varia tra 12 e 16 ore, con aggiornamento obbligatorio ogni tre anni. Un aspetto da non sottovalutare: l'aggiornamento triennale è spesso il primo obbligo che cade nelle PMI - la formazione iniziale risulta presente sul registro, ma il rinnovo periodico non è stato gestito.

IL CONSIGLIO DELL'ESPERTO

Sul campo si riscontra spesso che le aziende nominano gli addetti antincendio e primo soccorso senza integrare la pianificazione della loro formazione nel calendario aziendale complessivo. Il risultato è che, a distanza di tre anni, la documentazione è aggiornata per i lavoratori ma non per gli addetti all'emergenza. Un sistema di gestione delle scadenze - anche il più semplice - elimina questo rischio con un impegno minimo.

Il Datore di Lavoro può svolgere da solo le funzioni di RSPP?

Sì, in determinate condizioni. L'art. 34 del D.Lgs 81/08 prevede che il datore di lavoro possa svolgere direttamente i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), a condizione di aver frequentato appositi corsi di formazione. Il diritto di avvalersi di questa opzione dipende dalla natura dell'attività aziendale e dal livello di rischio - non dalla sola dimensione dell'organico.

Il percorso formativo per il datore di lavoro che intende svolgere le funzioni di RSPP si articola in:

  • Un modulo comune di formazione di base, uguale per tutti
  • Uno o più moduli integrativi specifici per macro-area di rischio (costruzioni, chimica/petrolchimica, agricoltura/silvicoltura, e altri settori ad alto rischio)

A questo si affianca lo specifico corso per datore di lavoro, introdotto dal più recente Accordo Stato-Regioni, distinto dal percorso per datore di lavoro RSPP e finalizzato a fornire le competenze gestionali e organizzative in materia di salute e sicurezza. Tale formazione è obbligatoria per il datore di lavoro, indipendentemente dalla scelta di assumere o meno direttamente il ruolo di RSPP, e prevede inoltre un aggiornamento periodico secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

L'Accordo Stato-Regioni n. 59/CSR del 17 aprile 2025 ha aggiornato anche questo percorso. Chi ha completato la formazione sotto la vecchia normativa deve verificare se il proprio attestato è ancora valido o se sono previste integrazioni.

Chi non rientra nelle condizioni che consentono l'auto-svolgimento del ruolo RSPP è tenuto a designare un RSPP interno (adeguatamente formato ai sensi del D.Lgs 81/08) o a ricorrere a un RSPP esterno. In entrambi i casi, la responsabilità organizzativa rimane in capo al datore di lavoro: delegare il ruolo non significa delegare l'obbligo di vigilare sulla correttezza della gestione.

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Aggiornamenti periodici: ogni quanti anni e quante ore?

La formazione non finisce con il primo percorso. L'obbligo di aggiornamento periodico è esplicito nell'art. 37, comma 2, del D.Lgs 81/08 e viene declinato in modo preciso dagli Accordi Stato-Regioni per ciascuna figura professionale. La frequenza e la durata variano - ed è qui che molte aziende perdono la conformità nel tempo.

Il quadro degli aggiornamenti obbligatori per le principali figure aziendali:

  • Lavoratori - 6 ore ogni 5 anni (ASR 07/07/2016). La decorrenza si calcola dalla data di completamento dell'ultimo corso.
  • Preposti - 6 ore ogni 2 anni (nuovo ASR n. 59/CSR 17/04/2025). Il criterio biennale è più stringente del precedente - chi si era abituato alla vecchia scadenza rischia di essere già fuori norma.
  • Dirigenti - aggiornamento periodico secondo le tempistiche stabilite dall'ASR n. 59/CSR 17/04/2025. Verificare il percorso specifico con il consulente.
  • RLS - 4 ore/anno nelle aziende con un numero di lavoratori fino a 50; 8 ore/anno nelle aziende con più di 50 lavoratori (ASR 07/07/2016, Allegato I).
  • Addetti antincendio - aggiornamento obbligatorio secondo le scadenze del DM 02/09/2021.
  • Addetti primo soccorso - ogni 3 anni (DM 388/2003).

Il CCNL applicabile nella propria azienda può prevedere disposizioni più stringenti rispetto ai minimi normativi. Vale la pena verificare i dettagli specifici con il consulente del lavoro.

La gestione delle scadenze è, a conti fatti, il vero punto critico. Non la formazione iniziale - che di solito viene eseguita all'assunzione - ma il tracciamento sistematico degli aggiornamenti nel tempo. Chi non tiene un registro formativo strutturato con date di scadenza si trova, in sede ispettiva, a dover dimostrare la conformità su dati sparsi.

Quando la formazione manca: le conseguenze per l'azienda

Le sanzioni per omessa o insufficiente formazione in materia di sicurezza sono previste dagli artt. 55 e seguenti del D.Lgs 81/08. La responsabilità è in capo al datore di lavoro, che risponde sia in sede amministrativa che in sede penale. La formulazione della norma non distingue tra mancanza totale e mancanza parziale: anche un percorso incompiuto - formazione generale svolta ma specifica mancante - costituisce una violazione contestabile.

L'esperienza ispettiva conferma tre situazioni ricorrenti:

  • Formazione mai erogata ai lavoratori neoassunti (frequente nelle microimprese con alta rotazione del personale)
  • Aggiornamento scaduto per i lavoratori già formati, con registro fermo all'anno dell'assunzione
  • Percorso non conforme alla normativa vigente - ad esempio, un corso preposti da 8 ore erogato dopo che il nuovo ASR ha portato il requisito a 12 ore

Tradotto in pratica: l'ispettore non si limita a verificare se esiste un attestato. Legge il programma del corso, confronta le ore con la norma applicabile, controlla le date di aggiornamento. Un attestato datato, incompleto o rilasciato da ente non accreditato può essere considerato equivalente all'assenza di formazione.

SCENARIO REALE

In un’azienda del settore metalmeccanico verificata nel 2024 dagli organi di vigilanza, tutti i lavoratori risultavano formalmente formati e con attestati regolarmente registrati. Tuttavia, in sede di controllo è emerso che il problema non riguardava l’accreditamento dell’ente erogatore, ma la non conformità dei contenuti e delle modalità formative rispetto a quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni (durate ridotte, assenza di verifica finale e mancato rispetto dei contenuti minimi).
Di conseguenza, la formazione è stata considerata non valida e l’azienda ha dovuto procedere alla sua ripetizione. Un rischio che si riduce solo verificando non solo il soggetto erogatore, ma soprattutto la coerenza del percorso formativo con i requisiti normativi applicabili.

Le conseguenze non si limitano alle sanzioni economiche. In caso di infortunio o malattia professionale con nesso causale dimostrabile alla mancata formazione, le responsabilità del datore di lavoro possono avere profili che vanno oltre l'aspetto economico - con ricadute sulla responsabilità penale personale e sull'eventuale copertura assicurativa INAIL.

Riepilogo sanzioni per mancata formazione (D.Lgs 81/08)

Violazione Sanzione Riferimento normativo ⚡ Rischio pratico
Omessa formazione lavoratori Sanzione penale (ammenda + profilo penale) - importi aggiornati ISTAT Art. 37 co. 1 + art. 55 co. 5 lett. c D.Lgs 81/08 Prima voce verificata in sede ispettiva. Alta frequenza di contestazione.
Mancato aggiornamento periodico Sanzione analoga all'omessa formazione Art. 37 co. 6 + art. 55 D.Lgs 81/08 Verificata tramite date sul registro. Spesso non gestita nelle PMI.
Omessa formazione preposto Sanzione a carico DL; responsabilità del preposto in caso di infortunio correlato Art. 37 + art. 18 co. 1 lett. b-bis + art. 55 D.Lgs 81/08 Frequente nei cantieri e PMI manifatturiere. Doppia violazione se manca la nomina.
Mancata formazione addetti antincendio Sanzione a carico del datore di lavoro Art. 46 + art. 43 co. 1 lett. b + art. 55 D.Lgs 81/08 Contestata anche in assenza di eventi, in sede di verifica documentale.
Mancata formazione addetti primo soccorso Sanzione a carico del datore di lavoro Art. 45 + art. 43 co. 1 lett. b + art. 55 D.Lgs 81/08 Aggiornamento triennale: violazione più comune in questa categoria.

⚠️ Gli importi sanzionatori del D.Lgs 81/08 sono soggetti ad adeguamento periodico in base agli indici ISTAT. Verificare sempre gli importi aggiornati sull'art. 55 e seguenti prima di procedere a qualsiasi valutazione economica.

SCHEDA OPERATIVA - PIANO CONFORMITÀ FORMATIVA

Piano di Conformità Formativa Aziendale: tabella con tutti gli obblighi formativi per figura (lavoratori, preposti, dirigenti, addetti emergenze), ore richieste, scadenze aggiornamento e check di conformità al quadro normativo 2025. Disponibile in formato editabile, pronta per l'integrazione nel DVR.

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L'infografica riepilogativa

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Domande frequenti sui corsi sicurezza sul lavoro

Chi è obbligato a seguire i corsi di sicurezza sul lavoro?

Tutti i lavoratori, indipendentemente dal tipo di contratto e dal settore aziendale, ai sensi dell'art. 37 D.Lgs 81/08. L'obbligo si estende a preposti, dirigenti, datori di lavoro che svolgono funzioni di RSPP, addetti antincendio e primo soccorso, e al RLS.

Attenzione però: La norma usa il termine "lavoratori", non "dipendenti" - il perimetro è più ampio e include anche tirocinanti, stagisti e figure con contratti para-subordinati in determinate condizioni.

Quanto dura il corso di formazione per i lavoratori?

La durata dipende dal livello di rischio: 8 ore per rischio basso, 12 ore per rischio medio, 16 ore per rischio alto (ASR 17/04/2025).

Attenzione però: il livello di rischio iniziale per la formazione dei lavoratori si basa sul codice ATECO secondo le indicazioni degli Accordi Stato-Regioni, ma deve sempre essere verificato e confermato attraverso la valutazione dei rischi aziendale. Il DVR può infatti evidenziare condizioni operative che modificano o rendono più cautelativa l’attribuzione del livello formativo. Attribuire un rischio basso esclusivamente in modo automatico o non coerente con quanto emerge dal DVR, quando l’attività ricade invece in un contesto di rischio medio o alto, costituisce una non conformità e può rendere la formazione non adeguata ai requisiti minimi previsti dalla normativa.

Cosa è cambiato con il nuovo Accordo Stato-Regioni 2025?

L'Accordo Stato-Regioni n. 59/CSR del 17 aprile 2025 ha aggiornato i percorsi formativi per preposti (da 8 a 12 ore, aggiornamento ogni 2 anni), dirigente (da 16 a 12 ore + eventuale modulo cantieri), datori di lavoro RSPP e lavoratori, ridefinendo struttura e contenuti minimi.

Attenzione però: Chi aveva completato la formazione sotto il vecchio regime deve verificare la validità del proprio attestato - non è automatico che il vecchio percorso sia sufficiente.

Con quale frequenza bisogna rinnovare la formazione sulla sicurezza?

Lavoratori e dirigenti ogni 5 anni (6 ore); preposti ogni 2 anni (6 ore, nuovo ASR 2025); addetti antincendio quinquennale e primo soccorso triennale secondo i rispettivi DM; RLS annualmente (4 o 8 ore in base al numero di lavoratori).

Attenzione però: La decorrenza si calcola dalla data dell'ultimo corso effettivo, non dalla data di nomina. Molte aziende commettono questo errore nel computo delle scadenze.

La formazione online (FAD) è valida per tutti i corsi di sicurezza?

No, non per tutti. La modalità e-learning è ammessa per la componente teorica di molti percorsi ma non sempre può essere utilizzata in modo integrale. La parte pratica, quando prevista, deve essere svolta in presenza. Ad esempio, per antincendio e primo soccorso la formazione pratica è obbligatoriamente in aula. Inoltre, la formazione del preposto non può essere erogata in modalità e-learning, in quanto la normativa richiede esplicitamente la formazione in presenza per garantire l’efficacia dell’interazione ela verifica delle competenze operative richieste dal ruolo.

Attenzione però: Anche laddove la FAD è ammessa, il provider deve essere accreditato nella regione di competenza - un ente accreditato in Lombardia non è automaticamente valido in tutte le regioni.

L'attestato di formazione ottenuto in un'altra azienda è ancora valido?

Dipende. La formazione generale (modulo da 4 ore) è generalmente riconoscibile se il contenuto soddisfa i requisiti minimi. La formazione specifica è invece legata al profilo di rischio specifico: se il lavoratore cambia settore o mansione, il percorso pregresso può non essere sufficiente.

Attenzione però: La norma non fissa automaticamente un termine di validità universale - è il nuovo datore di lavoro a dover valutare l'adeguatezza del percorso già svolto.

Il Datore di Lavoro deve frequentare corsi di sicurezza?

Sì, in ogni caso è tenuto a frequentare lo specifico corso per datore di lavoro previsto dalla normativa vigente, indipendentemente dalla nomina del RSPP.

Qualora invece intenda svolgere in prima persona le funzioni di RSPP, deve seguire anche il percorso formativo aggiuntivo previsto per il datore di lavoro RSPP, articolato in modulo comune e moduli integrativi specifici per settore di attività.

La nomina di un RSPP esterno non esonera il datore di lavoro dagli obblighi formativi, né dalla responsabilità complessiva dell’organizzazione della sicurezza in azienda.

Attenzione però: Il diritto di svolgere direttamente le funzioni di RSPP non è incondizionato: l'art. 34 D.Lgs 81/08 stabilisce i requisiti e i limiti di applicabilità.

Qual è la differenza tra formazione generale e formazione specifica?

La formazione generale (4 ore) riguarda i concetti di base in materia di salute e sicurezza sul lavoro, la normativa di riferimento, gli obblighi dei vari soggetti aziendali e l’organizzazione della prevenzione e protezione in azienda.

La formazione specifica, invece, è strettamente correlata alla mansione e al contesto lavorativo e approfondisce i rischi effettivamente presenti nell’attività svolta, l’uso delle attrezzature di lavoro, i dispositivi di protezione individuale (DPI) e le procedure aziendali di prevenzione e gestione delle emergenze.

Attenzione però: Erogare solo la formazione generale è una non conformità, anche se il lavoratore ha ricevuto l'attestato - la firma sul registro senza la componente specifica non soddisfa il requisito normativo.

Il prossimo passo

Mappare gli obblighi formativi è il primo passo. Il secondo - quello che fa la differenza tra una gestione documentale robusta e una vulnerabile - è costruire un sistema che garantisca la conformità nel tempo, non solo all'assunzione.

Un piano formativo aziendale efficace ha tre caratteristiche: è completo (copre ogni figura e ogni obbligo normativo applicabile), è tracciabile (ogni percorso ha data, ore, firma, attestato e riferimento normativo), ed è scadenziato (l'aggiornamento viene pianificato con anticipo, non rincorso). Chi gestisce 10 lavoratori in un'azienda metalmeccanica ha obblighi formativi diversi da chi gestisce 50 in un'azienda logistica - e il quadro si complica ulteriormente con il nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 che ha modificato requisiti per preposti, dirigenti e datori di lavoro RSPP.

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Disclaimer

Ultimo aggiornamento: 01/05/2026 · Prossima revisione prevista: 01/08/2026

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