Risposta rapida
I lavori elettrici sono disciplinati dal D.Lgs 81/08 (articoli 80-87) e dalla norma tecnica CEI 11-27, in vigore dal 1° novembre 2025 nella sua sesta edizione. La norma definisce ruoli, qualifiche (PES, PAV, PEI) e procedure operative per chi opera su impianti elettrici e in loro vicinanza; non si applica ai lavori sotto tensione su impianti a tensione superiore a 1.000 V in corrente alternata e 1.500 V in corrente continua, disciplinati dalla CEI 11-15.
IL PUNTO CHIAVE
Se in azienda si interviene su impianti elettrici, la qualifica PES o PAV va attribuita formalmente dal datore di lavoro, sulla base della norma CEI 11-27. Dal 29 maggio 2026 è applicabile solo la sesta edizione del 2025: la formazione teorica è prevista in presenza o in videoconferenza sincrona, mentre l'e-learning asincrono non è previsto. Primo passo concreto: verificare che le qualifiche del personale e gli attestati siano allineati all'edizione vigente.
I numeri parlano chiaro. La banca dati INAIL riporta 1.172 infortuni accertati nel settore delle costruzioni per cause di natura elettrica nel periodo 2019-2023, e gran parte ha coinvolto lavoratori che non facevano gli elettricisti di mestiere. Il rischio elettrico, insomma, non resta confinato agli addetti specializzati. Per questo la gestione dei lavori elettrici riguarda ogni datore di lavoro con impianti in azienda, non solo le imprese del settore. La cornice di regole è duplice: la legge fissa gli obblighi, la norma tecnica spiega come rispettarli nel concreto. Qui trovi il quadro normativo aggiornato, le qualifiche richieste e le procedure di sicurezza da seguire prima di intervenire su un quadro o una linea. Un terreno su cui SILAQ affianca le aziende da tempo.
In questo approfondimento
- Quali norme regolano i lavori elettrici in azienda (legge e norma tecnica a confronto)
- CEI 11-27:2025: cosa cambia dal 29 maggio 2026 (la fine del periodo transitorio)
- PES, PAV e PEI: chi può intervenire e su cosa (le qualifiche e i loro limiti)
- Le procedure di sicurezza prima di operare sull'impianto (la sequenza che salva)
- Formazione e aggiornamento secondo la norma (durata, modalità e scadenze)
Tempo di lettura: ~9 minuti
Quali norme regolano i lavori elettrici in azienda
I lavori elettrici in azienda sono regolati su due piani: il D.Lgs 81/08, che impone gli obblighi di legge, e la norma tecnica CEI 11-27, che definisce le modalità operative per rispettarli. Due livelli distinti, complementari. Uno dice cosa devi garantire, l'altro come farlo.
Il Testo Unico dedica al rischio elettrico gli articoli dall'80 all'87 (Titolo III, Capo III). L'art. 80 chiede al datore di lavoro di valutare tutti i rischi connessi alla presenza di energia elettrica e di adottare le misure per eliminarli o ridurli. L'art. 81 stabilisce che tutti i materiali, i macchinari, le apparecchiature, le installazioni e gli impianti elettrici devono essere progettati, realizzati e costruiti a regola d'arte. L'art. 82 disciplina i lavori sotto tensione, l'art. 83 quelli in prossimità di parti attive, mentre l'art. 86 impone le verifiche e la manutenzione periodica degli impianti.
Qui entra in gioco la CEI 11-27 norma tecnica di riferimento per l'esecuzione dei lavori elettrici e dei lavori non elettrici in vicinanza di impianti elettrici. Deriva dalla CEI EN 50110-1, lo standard europeo, di cui riprende struttura e definizioni. È lei a stabilire chi può fare cosa, con quali competenze e seguendo quali procedure.
Ma cosa si intende, di preciso, per "lavoro elettrico"? La norma lo definisce come un intervento su impianti o apparecchi con accesso alle parti attive - sotto tensione oppure fuori tensione - nell'ambito del quale, senza misure adeguate, si è in presenza di rischio elettrico. Rientrano qui prove e misure, riparazioni, sostituzioni, montaggi e ispezioni. Anche attività apparentemente semplici, come prove, misure, manovre o interventi con accesso a parti attive, possono rientrare nei lavori elettrici.
Attenzione
Molti datori di lavoro credono che basti rispettare il D.Lgs 81/08. In realtà il Testo Unico rimanda esplicitamente alle norme tecniche: ignorare la CEI 11-27 può rendere più difficile dimostrare l'adozione di misure tecniche e organizzative coerenti con la regola dell'arte e con le pertinenti norme tecniche. La conformità formale, da sola, non protegge né i lavoratori né l'azienda.
CEI 11-27:2025: cosa cambia dal 29 maggio 2026
Dal 29 maggio 2026 i lavori elettrici si gestiscono secondo un'unica edizione della CEI 11-27: la sesta, del 2025, che ha definitivamente sostituito quella del 2021. È una data spartiacque. Da quel momento la versione precedente non è più utilizzabile.
La sesta edizione è entrata in vigore il 1° novembre 2025. Per consentire la transizione, la 2021 è rimasta valida in parallelo fino al 29 maggio 2026 - finestra ormai chiusa. Chi pianifica formazione o aggiorna procedure oggi deve guardare solo all'edizione 2025, allineata alla CEI EN 50110-1 nella versione del 2024.
La novità con il maggiore impatto pratico riguarda la formazione. La parte teorica per gli addetti ai lavori elettrici può svolgersi in aula o in videoconferenza sincrona, ma non in e-learning. L'autoapprendimento asincrono, in soldoni, non basta più: serve un docente in tempo reale. Una scelta che riconosce quanto, su questi temi, contino l'interazione e la verifica immediata.
La nuova versione della norma sostituisce alcuni degli acronimi utilizzati nella precedente versione, modificando la descrizione dei ruoli:
- GI (Gestore dell'Impianto): responsabile complessivo dell'impianto elettrico durante l'esercizio; pianifica manutenzione e garantisce sicurezza ed efficienza.
- RI (Responsabile dell'Impianto): designato dal GI per la conduzione operativa dell'impianto durante le attività; è un PES.
- GL (Gestore Programmazione Lavoro): organizza e programma i lavori elettrici, verificando formazione e idoneità degli addetti.
- RLE (Responsabile del Lavoro Elettrico): gestisce operativamente le attività sul campo e ne garantisce la sicurezza; coordina l'esecuzione ed è un PES.
- LAV (Lavoratore): esegue le attività operative secondo le indicazioni del RLE.
La norma dedica inoltre maggiore attenzione al rischio da arco elettrico (Arc Flash) e alle distanze di lavoro.
Si tratta di aggiornamenti che non sono meramente formali, ma che contribuiscono a chiarire e rafforzare l'organizzazione delle attività e la distribuzione delle responsabilità nei lavori elettrici.
Percorso formativo conforme D.Lgs 81/08
Corso per Addetti ai Lavori Elettrici PES/PAV
Contenuti allineati alla CEI 11-27:2025. Docenti qualificati, parte teorica in aula o videoconferenza sincrona e addestramento pratico documentato.
PES, PAV e PEI: chi può intervenire e su cosa
La norma CEI 11-27 individua tre qualifiche per chi opera sugli impianti elettrici: PES (Persona Esperta), PAV (Persona Avvertita) e PEI (Persona Idonea ai lavori sotto tensione). Tre profili, tre livelli di responsabilità.
La PES possiede competenze complete: conosce l'impiantistica, la normativa di sicurezza e i pericoli, e sa riconoscere anche le situazioni non ricorrenti. La PAV ha una preparazione parziale e opera entro limiti più stretti, spesso sotto la supervisione di una persona esperta. La PEI, infine, è la qualifica specifica per i lavori sotto tensione su sistemi di Categoria 0 e I. Chi non rientra in nessuna di queste è una persona comune (PEC), che può operare solo nei limiti consentiti e senza svolgere lavori elettrici.
Un punto che sfugge spesso: la qualifica non è un titolo che ci si autoassegna col solo attestato. È il datore di lavoro ad attribuire formalmente la condizione di PES o PAV, valutando istruzione, esperienza maturata sul campo e caratteristiche personali - valutando istruzione, esperienza e affidabilità del lavoratore in rapporto ai compiti da svolgere. Il corso è il presupposto, non il punto d'arrivo.
E per i lavori sotto tensione oltre la bassa tensione? Qui la legge è netta. L'art. 82 del D.Lgs 81/08 li vieta in via generale, ammettendoli solo a condizioni rigorose: per i sistemi di II e III categoria possono operare esclusivamente aziende autorizzate con specifico provvedimento ministeriale. Nessuna delle tre qualifiche, da sola, abilita a lavorare in tensione su media e alta tensione.
Scenario reale
Nel 2025 la Corte di Cassazione penale ha confermato la condanna di un datore di lavoro per un grave infortunio elettrico - ustioni - occorso durante il collegamento di una cella frigorifera. Tra le omissioni contestate: l'assenza di dispositivi di blocco, di sorveglianza e di cartellonistica previsti dalla CEI 11-27. La norma tecnica, in giudizio, ha pesato quanto la legge.
Le procedure di sicurezza prima di operare sull'impianto
Prima di qualsiasi intervento la regola è una: lavorare fuori tensione ogni volta che è possibile. Significa mettere l'impianto in sicurezza seguendo una sequenza precisa, mutuata dalla CEI EN 50110-1 e nota come le cinque regole d'oro. Saltarne una vanifica tutte le altre.
- Sezionare l'impianto, separandolo da ogni possibile fonte di alimentazione.
- Bloccare gli organi di manovra contro la richiusura accidentale o non concordata.
- Verificare l'effettiva assenza di tensione sulle parti su cui si lavorerà.
- Mettere a terra e in cortocircuito le parti interessate.
- Proteggere e delimitare le eventuali parti attive vicine rimaste in tensione.
E quando il fuori tensione non è praticabile? Il lavoro sotto tensione resta l'eccezione, riservata a personale qualificato (PEI) con dispositivi di protezione di terza categoria - guanti isolanti, visiere, tappeti e attrezzi idonei, secondo procedura e valutazione del rischio. Diverso ancora è il lavoro in prossimità (art. 83): non si tocca l'impianto, ma ci si avvicina a parti attive non protette. Qui contano barriere, distanze di sicurezza e procedure organizzative. È il caso classico della gru o della piattaforma vicino a una linea aerea.
Il filo che lega tutto è sempre lo stesso: la valutazione del rischio elettrico a monte e procedure scritte, conosciute da chi opera. Per il quadro completo delle figure e degli obblighi è utile partire dalla guida SILAQ dedicata agli addetti ai lavori elettrici PES e PAV.
Formazione e aggiornamento secondo la norma
La formazione degli addetti ai lavori elettrici segue i percorsi previsti dalla CEI 11-27, articolati tra una parte teorica e un addestramento pratico. Non sono due fasi intercambiabili. Sono due gambe dello stesso percorso.
La norma struttura i contenuti per livelli - indicati con le sigle 1A e 2A per la teoria, 1B e 2B per la pratica - calibrati sul ruolo da ricoprire e sulle competenze richieste a PES, PAV e PEI. La durata non è un numero fisso uguale per tutti: dipende dal livello, dalla preparazione di base e dall'esperienza pregressa del lavoratore. Per questo la norma definisce i moduli, non un monte-ore universale.
Sulle modalità, invece, l'edizione 2025 è chiara: teoria in aula o in videoconferenza sincrona, addestramento pratico imprescindibile, e-learning escluso. Quanto all'aggiornamento, la norma prevede un richiamo periodico di almeno 4 ore ogni 5 anni, da anticipare quando cambiano le norme di gestione dei lavori - come, appunto, è accaduto con la nuova edizione.
Il consiglio dell'esperto
Sul campo si osserva un errore ricorrente: attestati PES/PAV ancora intestati a edizioni superate della norma. Con la sesta edizione pienamente in vigore, conviene non aspettare la scadenza dei cinque anni. Programmare ora un aggiornamento allineato alla CEI 11-27:2025 mette in pari le qualifiche e documenta la diligenza dell'azienda in caso di verifica.
Aggiornamento normativo obbligatorio
Corso di Aggiornamento Addetti ai Lavori Elettrici PES/PAV
Durata 4 ore, contenuti aggiornati alla CEI 11-27:2025. Utile per rinnovare le qualifiche e recepire le novità dell'ultima edizione della norma.
Cosa rischia chi non rispetta gli obblighi
Le conseguenze di una gestione carente del rischio elettrico non sono solo teoriche. Il D.Lgs 81/08 collega a ciascun obbligo precise sanzioni a carico del datore di lavoro, molte delle quali con possibili risvolti penali. Di seguito un quadro di sintesi.
| Violazione | Sanzione | Riferimento normativo | Rischio pratico |
|---|---|---|---|
| Mancata valutazione del rischio elettrico | Sanzioni a carico del datore di lavoro | Art. 80 D.Lgs 81/08 | È tra i primi documenti richiesti in ispezione |
| Lavori sotto tensione senza i requisiti previsti | Sanzioni con possibili risvolti penali (ammenda) | Art. 82 D.Lgs 81/08 | Verificata in caso di infortunio elettrico |
| Lavori in prossimità senza misure idonee | Sanzioni con possibili risvolti penali (ammenda) | Art. 83 D.Lgs 81/08 | Coinvolge anche attività non elettriche (gru, PLE) |
| Omessa verifica o manutenzione degli impianti | Sanzione pecuniaria | Art. 86 D.Lgs 81/08 | Documentazione controllata a campione |
Gli importi vengono periodicamente rivalutati: per il valore aggiornato fa fede l'ultima rivalutazione applicabile. Più che la cifra, conta il principio: l'inadempienza può avere conseguenze che vanno oltre l'aspetto economico.
Domande frequenti sui lavori elettrici e la norma CEI 11-27
Qual è la norma di riferimento per i lavori elettrici?
La norma tecnica di riferimento è la CEI 11-27 "Lavori su impianti elettrici", richiamata dal D.Lgs 81/08 (art. 81) e derivata dalla CEI EN 50110-1. Definisce qualifiche, ruoli e procedure operative. Attenzione però: la norma da sola non sostituisce la legge. È il D.Lgs 81/08 a imporre l'obbligo di valutare il rischio elettrico e di adottare misure idonee; la CEI 11-27 spiega come darvi attuazione concreta.
La CEI 11-27 è obbligatoria per legge?
Formalmente la CEI 11-27 è una norma tecnica volontaria. Nella pratica, però, il D.Lgs 81/08 richiede misure tecniche e organizzative coerenti con le pertinenti norme tecniche; applicare la CEI 11-27 è il riferimento operativo più riconosciuto per dimostrare la regola dell'arte nei lavori elettrici. alle pertinenti norme tecniche: applicare la CEI 11-27 è il modo riconosciuto per dimostrare la conformità. Attenzione però: in sede giudiziaria il mancato rispetto della norma tecnica viene valutato come omissione delle cautele dovute, come confermato anche dalla giurisprudenza recente di Cassazione.
Chi attribuisce la qualifica PES o PAV?
La qualifica di Persona Esperta (PES) o Persona Avvertita (PAV) viene attribuita formalmente dal datore di lavoro, in base alla CEI 11-27, valutando istruzione, esperienza e caratteristiche personali del lavoratore. Attenzione però: il solo attestato del corso non basta. Il corso fornisce le conoscenze, ma la nomina formale e la valutazione complessiva del lavoratore restano una responsabilità in capo al datore di lavoro.
Si può ancora fare il corso PES/PAV in e-learning?
No. Con la CEI 11-27:2025, pienamente applicabile dal 29 maggio 2026, la formazione teorica per gli addetti ai lavori elettrici può svolgersi solo in aula o in videoconferenza sincrona, mentre la teoria può svolgersi in aula o in videoconferenza sincrona; l'e-learning asincrono non è previsto dalla nuova edizione. Attenzione però: resta sempre obbligatorio anche l'addestramento pratico, che affianca la parte teorica e non può essere sostituito da nessuna modalità a distanza.
Ogni quanto va aggiornata la formazione PES/PAV?
La norma CEI 11-27 prevede un aggiornamento periodico di almeno 4 ore ogni 5 anni per gli addetti ai lavori elettrici. Attenzione però: l'aggiornamento va anticipato quando cambiano le norme di gestione dei lavori elettrici. L'entrata in vigore della sesta edizione è proprio uno di questi casi: conviene verificare che le qualifiche aziendali siano allineate senza attendere la scadenza quinquennale.
Qual è la differenza tra PES, PAV e PEI?
PES è la persona esperta, con competenze complete; PAV è la persona avvertita, con preparazione parziale e operatività più limitata; PEI è la persona idonea ai lavori sotto tensione su sistemi di Categoria 0 e I. Attenzione però: nessuna di queste qualifiche abilita a lavori sotto tensione su media e alta tensione (II e III categoria), riservati per legge ad aziende autorizzate dal Ministero (art. 82 D.Lgs 81/08).
Cosa significa lavorare "in prossimità" di parti in tensione?
Il lavoro in prossimità, disciplinato dall'art. 83 del D.Lgs 81/08, riguarda le attività svolte vicino a parti attive non protette, senza contatto diretto con l'impianto. Attenzione però: non riguarda solo gli elettricisti. Coinvolge spesso lavori non elettrici - movimentazione con gru, piattaforme elevabili, ponteggi vicino a linee aeree - ed è una delle cause più frequenti di infortuni gravi rilevate da INAIL nelle costruzioni.
Il prossimo passo
Tutto, alla fine, ruota attorno a un'idea semplice: i lavori elettrici sono sicuri quando legge e norma tecnica viaggiano insieme. Il D.Lgs 81/08 fissa il dovere di valutare il rischio, la CEI 11-27 indica chi può operare, con quali qualifiche e seguendo quali procedure. Con la sesta edizione ormai pienamente in vigore, il punto da cui partire è concreto: fotografare la situazione attuale dell'azienda. Chi ha qualifiche PES, PAV o PEI? Gli attestati sono allineati all'edizione 2025? Le procedure operative sono scritte e conosciute? Rispondere a queste domande, oggi, vale più di qualsiasi adempimento fatto in fretta dopo un controllo.
Per una valutazione personalizzata sulle qualifiche e sulla formazione elettrica della tua azienda, il team SILAQ è a disposizione.
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Le informazioni contenute in questo articolo hanno carattere divulgativo e non sostituiscono la consulenza professionale. Normativa aggiornata al 09/06/2026.
A cura del team consulenza SILAQ - specialisti D.Lgs 81/08 dal 2018. Redazione SILAQ - Team Formazione e Compliance.
Ultimo aggiornamento: 09/06/2026 · Prossima revisione: entro settembre 2026.