Leadership in sicurezza: il preposto crea cultura preventiva

Data pubblicazione: 14 Settembre 2026
In sintesi

Il preposto costruisce cultura della sicurezza quando la vigilanza quotidiana prevista dall'art. 19 D.Lgs 81/08 si traduce in comportamenti coerenti sul campo, non solo in adempimenti documentali. I dati del Ministero del Lavoro sulle denunce INAIL 2025 confermano che la sola formazione non riduce gli infortuni senza una leadership operativa costante.

Il punto chiave

Se sei preposto, devi sapere che la tua funzione di garante (art. 19 D.Lgs 81/08) non si esaurisce nel segnalare le anomalie: implica vigilare attivamente e intervenire prima che il rischio si concretizzi. Le violazioni di questo obbligo possono avere anche risvolti penali, come confermano gli orientamenti più recenti della Cassazione. L'azione concreta? Costruire, insieme al datore di lavoro, un metodo di vigilanza tracciabile e quotidiano, non occasionale.

416.900 denunce di infortunio nel 2025 - dato provvisorio della Relazione del Ministero del Lavoro, in leggero aumento rispetto al 2024. Un numero che, letto da chi fa consulenza sul campo, racconta una cosa precisa: la formazione da sola non basta. Le aziende investono in corsi, aggiornano i registri, rispettano le 12 ore previste dal nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 - eppure gli infortuni non scendono nella misura che ci si aspetterebbe.

Il punto è un altro: la sicurezza diventa reale solo quando qualcuno, ogni giorno, la fa rispettare sul campo. Quel qualcuno è il preposto. E il modo in cui esercita il ruolo - con leadership operativa o con semplice adempimento formale - fa la differenza tra un cantiere che previene e uno che subisce.

Sommario

  1. La conformità non basta: perché la sicurezza ha bisogno di leadership (la differenza tra rispettare la norma e farla vivere)
  2. Cosa fa concretamente un preposto che genera cultura, non solo carta (i comportamenti che fanno la differenza sul campo)
  3. Quando la vigilanza manca: cosa insegnano le sentenze 2025-2026 (due casi recenti che ogni preposto dovrebbe conoscere)
  4. 12 ore non bastano da sole: cosa aggiunge la leadership al nuovo ASR 2025 (il corso forma le competenze, la cultura si costruisce dopo)
  5. Come costruire cultura preventiva in azienda: 4 leve operative per il preposto (un metodo replicabile, non un elenco di buone intenzioni)

Tempo di lettura: 10 minuti

La conformità non basta: perché la sicurezza ha bisogno di leadership

La conformità normativa riduce il rischio legale, ma non basta a prevenire l'infortunio se il preposto non esercita una leadership quotidiana sul campo. Un registro compilato. Un corso frequentato. Un attestato archiviato in un cassetto - e intanto, in reparto, la prassi reale è un'altra, fatta di scorciatoie tollerate e controlli superficiali che nessuno formalizza mai.

Chi fa consulenza in questo ambito lo vede spesso: aziende perfettamente in regola sulla carta, con DVR aggiornato e registri di formazione impeccabili, che continuano comunque a registrare infortuni. Il problema - e qui la norma da sola non basta a spiegarlo - non è la mancanza di documenti. È la distanza tra ciò che l'organizzazione dichiara e ciò che accade davvero sul campo, turno dopo turno.

Tradotto in pratica: la sicurezza formale delega l'adempimento a un pezzo di carta; la sicurezza reale la incorpora nelle decisioni quotidiane di chi coordina il lavoro. Ed è qui che entra in gioco il ruolo del preposto - non come esecutore passivo di una checklist, ma come punto di riferimento che i lavoratori osservano per capire cosa conta davvero in azienda.

Scenario reale

Settore portuale-logistico. Un preposto con mansioni operative - impegnato di persona nelle attività di carico - non riesce a vigilare in tempo reale su un collega investito da un carrello elevatore durante le operazioni. La Cassazione (Sez. IV, sent. n. 8289/2025) ha chiarito che, se il preposto è assorbito da compiti operativi, la vigilanza diventa strutturalmente inefficace: occorre un’organizzazione che assicuri la priorità effettiva della vigilanza rispetto alle eventuali mansioni operative.

Un fusibile che salta prima del corto circuito - così si potrebbe descrivere il ruolo del preposto quando funziona davvero. Ma un fusibile, per funzionare, deve essere collegato al circuito giusto: nominato sì, ma soprattutto messo nelle condizioni di esercitare davvero la vigilanza, senza essere distratto da mansioni che glielo impediscono. Per un quadro completo su durata, costi e obblighi formativi legati al ruolo, vale la pena consultare la guida completa al corso preposti, che approfondisce gli aspetti normativi e sanzionatori.

Cosa fa concretamente un preposto che genera cultura, non solo carta

Un preposto che genera cultura preventiva comunica in modo diretto e costante, dà l'esempio nei comportamenti quotidiani e tratta ogni quasi-incidente come un'informazione da usare, non come un problema da nascondere.

Tre comportamenti, in particolare, ricorrono in chi esercita davvero questo ruolo. Il primo è la comunicazione bidirezionale: non impartisce solo ordini, ma raccoglie segnalazioni - anche quelle scomode - e le fa arrivare a chi decide. Il secondo è la coerenza tra parole e azioni: se il preposto stesso salta un DPI "perché fa più in fretta", il messaggio che passa ai lavoratori è più forte di qualsiasi cartello affisso in reparto. Il terzo è la gestione dei quasi-incidenti come apprendimento e non come colpa da attribuire - un principio mutuato dai sistemi di gestione della sicurezza più maturi (ISO 45001), che distingue le organizzazioni che riducono davvero gli infortuni da quelle che si limitano a contarli.

Un errore frequente, sul campo: confondere l'autorità formale con l'autorevolezza reale. La prima deriva dalla nomina; la seconda si costruisce nel tempo, comportamento dopo comportamento - e non tutti i preposti nominati riescono a costruirla.

Il consiglio dell'esperto

Un accorgimento che sul campo fa la differenza: dedicare cinque minuti a inizio turno a un briefing operativo - non burocratico, ma concreto - sui rischi specifici della giornata. Le aziende che lo adottano riportano, secondo l'esperienza di consulenza nel settore, una maggiore prontezza dei lavoratori nel segnalare anomalie prima che degenerino.

Ma questi comportamenti si insegnano in un'aula di 12 ore? In parte sì - il nuovo ASR 2025 ha rafforzato proprio i moduli su comunicazione e gestione delle non conformità. Il resto, però, si costruisce sul campo, giorno dopo giorno.

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Quando la vigilanza manca: cosa insegnano le sentenze 2025-2026

Le sentenze più recenti della Cassazione confermano che il preposto risponde penalmente quando la vigilanza sul campo è assente, anche se la formazione formale è stata svolta regolarmente.

Il caso è del 1° ottobre 2025 (Cass. Pen., Sez. IV, sent. n. 32520/2025): un capo cantiere di un'impresa edile viene condannato per omessa vigilanza dopo che un lavoratore, durante la pulizia di un edificio comunale, cade da una scala a pioli e riporta lesioni gravi. La Corte respinge il ricorso e ribadisce un principio netto: il preposto non può limitarsi a impartire istruzioni - deve controllare che vengano rispettate e intervenire subito quando non lo sono.

L'art. 19, comma 1, lettera a) del D.Lgs 81/08 stabilisce esattamente questo: sovrintendere e vigilare sull'osservanza degli obblighi di legge da parte dei lavoratori. Non una raccomandazione, un vincolo normativo diretto. E la responsabilità - qui la giurisprudenza è ormai consolidata - sussiste anche quando il lavoratore agisce con imprudenza, a meno che la condotta non sia "abnorme", cioè totalmente imprevedibile e slegata dal rischio che il preposto doveva governare.

Su questo punto, però, la linea tra errore prevedibile e condotta abnorme non è sempre netta: la giurisprudenza valuta caso per caso, e proprio questa incertezza dovrebbe spingere i preposti a documentare la vigilanza svolta, non solo a esercitarla.

Attenzione

Molti credono che una nomina scritta metta al riparo da ogni responsabilità. In realtà la posizione di garanzia del preposto (art. 19 D.Lgs 81/08) nasce dal ruolo effettivamente svolto, non dal pezzo di carta: chi coordina di fatto altri lavoratori è preposto anche senza nomina formale, con le stesse responsabilità.

Due sentenze, un solo messaggio: la carta non vigila. Le persone sì.

12 ore non bastano da sole: cosa aggiunge la leadership al nuovo ASR 2025

Il corso preposti dura ora 12 ore - il doppio delle 8 previste dal precedente Accordo del 2011 - ma il nuovo ASR 17 aprile 2025 rafforza le competenze tecniche, non genera automaticamente la leadership operativa che la cultura preventiva richiede.

Dal 24 maggio 2026, terminato il periodo transitorio di 12 mesi, tutti i corsi devono essere conformi al nuovo impianto: quattro moduli obbligatori, dedicati al rapporto tra salute e sicurezza e contesto normativo, all’organizzazione e gestione della sicurezza, alla valutazione dei rischi e al controllo delle misure, alla comunicazione e alle relazioni - erogati solo in aula o in videoconferenza sincrona (l'e-learning è escluso, per la prima volta in modo esplicito). L'aggiornamento, poi, non è più quinquennale ma biennale, sei ore minimo, tramite il corso di aggiornamento preposti.

Un cambio di paradigma, si potrebbe dire - e in parte lo è. Ma un consiglio professionale va detto con altrettanta chiarezza: 12 ore restano un punto di partenza, non un traguardo. Per ruoli ad alto rischio (cantieri, ambienti confinati, lavori in quota) l'esperienza di consulenza nel settore conferma che serve un rinforzo pratico continuo - simulazioni, roleplay su casi reali, debriefing dopo ogni quasi-incidente - che il monte ore obbligatorio, da solo, non riesce a garantire.

Sul fronte dei contenuti, il modulo comunicazione introdotto dall'ASR 2025 va esattamente nella direzione della leadership: tecniche di comunicazione assertiva, gestione delle non conformità, brief e debrief operativi. È la prima volta che una norma italiana sulla formazione preposti tocca esplicitamente competenze comportamentali, non solo tecnico-normative. Un segnale, non un punto d'arrivo.

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Come costruire cultura preventiva in azienda: 4 leve operative per il preposto

Costruire cultura preventiva richiede quattro leve operative concrete: comunicazione quotidiana, coerenza comportamentale, gestione degli errori come apprendimento e riconoscimento dei comportamenti corretti.

Prima leva: comunicazione quotidiana, non occasionale. Un briefing di cinque minuti a inizio turno pesa più di una circolare interna letta una volta e archiviata.

Seconda leva: coerenza tra ciò che il preposto dice e ciò che fa. Prima che ai lavoratori.

Terza leva, forse la più trascurata: trattare l'errore o il quasi-incidente come fonte di informazione, non come colpa da punire. Le organizzazioni che puniscono ogni segnalazione ottengono un risultato paradossale: i lavoratori smettono di segnalare, e il rischio diventa invisibile fino a quando non si trasforma in infortunio.

Quarta leva: riconoscere pubblicamente i comportamenti corretti, non solo correggere quelli sbagliati. Un consiglio operativo, anche qui: non serve un sistema premiante complesso, basta menzionare in una riunione settimanale chi ha segnalato un rischio prima che diventasse un problema.

Zone grigie? Ce ne sono. Su quanto debba essere formalizzato questo processo - protocollo scritto o prassi informale condivisa - la prassi aziendale italiana non è ancora uniforme, e la scelta dipende molto da dimensione e settore dell'organizzazione.

Sanzioni e rischi pratici collegati

Violazione Sanzione (ordine di grandezza) Riferimento normativo Rischio pratico
Omessa vigilanza sull'osservanza delle disposizioni di sicurezza Sanzioni amministrative e penali nell'ordine di alcune migliaia di euro, con possibili risvolti penali in caso di infortunio Art. 19 c.1 lett. a) e art. 56 D.Lgs 81/08 È il rilievo più frequente nei procedimenti successivi a un infortunio
Mancata individuazione del preposto o mancata attribuzione di autorità/mezzi idonei Sanzioni amministrative a carico del datore di lavoro, importi nell'ordine delle centinaia/migliaia di euro Art. 18 c.1 lett. b-bis D.Lgs 81/08 (L. 215/2021) Contestata spesso insieme a carenze nel DVR
Formazione preposto non conforme al nuovo ASR 2025 (es. e-learning residuo, moduli incompleti) Sanzioni amministrative a carico del datore di lavoro Art. 37 D.Lgs 81/08 + ASR 17/04/2025 Dal 25/05/2026 i nuovi corsi devono rispettare l’ASR 17/04/2025; resta fermo il riconoscimento della formazione pregressa previsto dall’Accordo.
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L'aggiornamento dei preposti cambia ritmo e contenuti con il nuovo ASR 2025, e le organizzazioni non ancora conformi rischiano di scoprirlo durante un'ispezione. La checklist raccoglie in un unico documento le scadenze di aggiornamento, le competenze richieste e i profili di responsabilità da verificare per ogni preposto in organico.

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Domande frequenti

Cosa distingue un preposto "leader" da un preposto che si limita agli adempimenti?

Il preposto che genera cultura vigila attivamente, comunica in modo diretto e tratta ogni segnalazione come un'informazione utile, non come un problema da nascondere (art. 19 D.Lgs 81/08). Attenzione però: questi comportamenti non sono misurabili con un attestato - servono osservazione sul campo e, quando possibile, indicatori interni (segnalazioni ricevute, quasi-incidenti gestiti) per verificarli nel tempo.

Il preposto risponde penalmente anche se la formazione è stata fatta regolarmente?

Sì. La Cassazione (Sez. IV, sent. n. 32520/2025) ha confermato che la responsabilità per omessa vigilanza sussiste indipendentemente dalla formazione svolta, se nei fatti la vigilanza non viene esercitata. Attenzione però: la condotta del lavoratore esonera il preposto solo se è "abnorme", cioè totalmente imprevedibile - un'eccezione interpretata restrittivamente dai giudici.

Quante ore dura ora il corso preposti con il nuovo ASR 2025?

Il corso base passa da 8 a 12 ore, con aggiornamento biennale di almeno 6 ore (in precedenza quinquennale). Attenzione però: dal 24 maggio 2026 l'e-learning non è più ammesso per nessuno dei due percorsi - solo aula o videoconferenza sincrona.

Basta nominare formalmente un preposto per essere in regola?

No. L'art. 18 c.1 lett. b-bis D.Lgs 81/08 richiede di individuare il preposto e garantirgli autorità e mezzi idonei a esercitare il ruolo, non solo un atto di nomina. Attenzione però: chi svolge di fatto funzioni di coordinamento è considerato preposto anche senza nomina scritta, con le stesse responsabilità.

Come si capisce se la cultura della sicurezza sta davvero migliorando in azienda?

Non esiste un indicatore unico normato, ma segnali operativi utili sono: aumento delle segnalazioni spontanee di quasi-incidenti, riduzione del tempo tra segnalazione e intervento, partecipazione attiva ai briefing. Attenzione però: un calo delle segnalazioni non significa automaticamente meno rischio - può anche indicare che i lavoratori hanno smesso di segnalare.

Il preposto può rifiutare compiti operativi che gli impediscono di vigilare?

La Cassazione (Sez. IV, sent. n. 8289/2025) ha chiarito che, se il preposto è assorbito da mansioni operative, la vigilanza diventa strutturalmente inefficace: è compito dell'organizzazione aziendale evitare questa sovrapposizione. Attenzione però: l’eventuale responsabilità del preposto va valutata in concreto, nei limiti delle sue attribuzioni, competenze e possibilità effettive di intervento.

L'aggiornamento biennale riguarda tutti i preposti, anche quelli formati prima del 2025?

Sì. I preposti il cui ultimo corso di formazione o aggiornamento risultava concluso da oltre due anni alla data di entrata in vigore dell’Accordo dovevano aggiornarsi entro il 24 maggio 2026; per gli altri si applica la periodicità biennale. Attenzione però: restano validi i percorsi formativi svolti in vigenza dell’Accordo del 2011, cui è riconosciuto credito formativo totale, secondo le disposizioni dell’ASR 2025, cambia solo il ritmo di aggiornamento richiesto.

La leadership del preposto si può inserire nel DVR o nei sistemi di gestione ISO 45001?

Sì, e l'esperienza di consulenza nel settore la considera una buona prassi: i comportamenti di vigilanza e comunicazione possono diventare indicatori di processo nel sistema di gestione. Attenzione però: il D.Lgs 81/08 non lo richiede esplicitamente - resta una scelta organizzativa volontaria, non un obbligo formale.

Il prossimo passo

Il punto di partenza resta la vigilanza prevista dall'art. 19 D.Lgs 81/08: senza quella, nessuna leadership può attecchire. Ma il punto di arrivo - la cultura preventiva che riduce davvero gli infortuni, non solo le non conformità sulla carta - richiede qualcosa che nessun corso di 12 ore può esaurire da solo: comunicazione costante, coerenza comportamentale, gestione intelligente degli errori.

Ecco cosa conviene fare adesso: verificare che ogni preposto in organico abbia completato la formazione conforme al nuovo ASR 2025 e, soprattutto, che abbia gli strumenti organizzativi per esercitare la vigilanza senza essere distratto da altri compiti. Le due cose insieme, non separatamente.

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SILAQ è esperta in sicurezza sul lavoro dal 1986.

Le informazioni contenute in questo articolo hanno carattere informativo e non sostituiscono la consulenza di un professionista qualificato. Normativa aggiornata al 25/08/2026.

Ultimo aggiornamento: 25/08/2026 - Prossima revisione: entro il 25/11/2026

A cura del team consulenza SILAQ - specialisti D.Lgs 81/08 - SILAQ, esperta in sicurezza sul lavoro dal 1986.

Redazione SILAQ - Team Formazione e Compliance