Formazione Preposti 2026: Obblighi, Contenuti e Aggiornamento

Data pubblicazione: 10 Settembre 2026
In sintesi

La formazione dei preposti è obbligatoria ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. 81/08 e riguarda chi sovrintende e vigila sull'attività lavorativa altrui. Dal 2026 l'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 porta il corso base a 12 ore e introduce l'aggiornamento biennale di almeno 6 ore, in presenza o videoconferenza sincrona.

Il punto chiave

Se in azienda ci sono lavoratori che sovrintendono ad altri - anche senza una qualifica formale - l'individuazione del preposto non è facoltativa. L'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 ha portato il corso base a 12 ore e reso l'aggiornamento biennale, con almeno 6 ore in presenza o videoconferenza sincrona. Dal 24 maggio 2026 la deroga transitoria per la FAD asincrona è scaduta. Verificare subito la posizione formativa di chi svolge di fatto questo ruolo è il primo passo per essere in regola.

593.000 denunce di infortunio sul lavoro nel 2024, secondo i dati INAIL. Un numero che non si riduce automaticamente aggiungendo corsi al calendario, ma che rende evidente quanto la figura del preposto - chi, sul campo, controlla che le procedure di sicurezza vengano davvero rispettate - sia centrale nella prevenzione quotidiana. Negli ultimi mesi, però, le regole sono cambiate in modo sostanziale. L'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, diventato pienamente operativo dal 19 maggio 2026 con la fine del periodo transitorio, ha ridisegnato durata, contenuti e periodicità della formazione per questa figura, superando l'impianto del 2011. Chi si occupa di sicurezza in azienda - RSPP, datori di lavoro, HR manager, consulenti - si trova quindi a dover rivedere piani formativi che fino a poco tempo fa erano considerati aggiornati. Questo articolo ricostruisce, punto per punto, quali sono oggi gli obblighi del preposto, cosa prevede il nuovo corso da 12 ore, come funziona l'aggiornamento biennale e quali sono le sanzioni concrete in caso di inadempienza.

Sommario

  1. Cosa cambia nella formazione preposti con l'Accordo Stato-Regioni 2025? (la novità principale)
  2. Obblighi del preposto: individuazione, compiti e responsabilità
  3. 12 ore di corso base: i contenuti del nuovo percorso formativo
  4. Quando l'aggiornamento preposti non è più valido (e cosa rischia l'azienda)
  5. Come si svolge l'aggiornamento biennale: modalità, durata, docenti
  6. Sanzioni per mancata formazione: importi e rischi concreti
  7. Responsabilità del preposto: cosa cambia dopo la L. 215/2021

Tempo di lettura: 11 minuti

Cosa cambia nella formazione preposti con l'Accordo Stato-Regioni 2025?

Fino al 24 maggio 2026 molte aziende hanno continuato a formare i preposti secondo le regole del 2011. Da quella data il periodo transitorio si è chiuso e l'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 119) è pienamente vincolante. Non è un semplice restyling.

Il nuovo Accordo interviene su tre piani. Cambia la durata del corso base, che passa da 8 a 12 ore. Cambia la periodicità dell'aggiornamento, non più quinquennale ma biennale, con una soglia minima di 6 ore. Cambia infine la modalità di erogazione: sia la formazione iniziale sia l'aggiornamento vanno svolti in presenza o in videoconferenza sincrona, escludendo la modalità e-learning asincrona che l'Accordo 2011 ammetteva.

Sul piano operativo, questo significa una cosa concreta: chi ha pianificato aggiornamenti in FAD asincrona confidando nella vecchia regola oggi non è più in regola, salvo che il corso sia stato erogato entro il 24 maggio 2026, ultimo giorno utile della deroga transitoria. È opportuno sottolineare che la verifica non riguarda solo i preposti già nominati, ma anche chi svolge di fatto funzioni di sovraintendenza, indipendentemente da un atto di nomina formale.

Obblighi del preposto: individuazione, compiti e responsabilità

L'art. 19 D.Lgs 81/08 elenca in modo puntuale i compiti che gravano su questa figura: vigilare sull'osservanza delle disposizioni di legge e delle istruzioni aziendali, verificare l'uso corretto dei DPI, informare i lavoratori sui rischi specifici e segnalare le carenze dei mezzi e delle attrezzature di protezione. Sul piano operativo, il preposto è la persona che in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata, interrompe temporaneamente l'attività e segnala tempestivamente le non conformità.

L'individuazione del preposto - termine tecnico preciso, diverso da una semplice nomina informale - è un obbligo del datore di lavoro ai sensi dell'art. 18 c.1 lett. b-bis D.Lgs 81/08, così come modificato dalla L. 215/2021. In termini pratici, l'azienda deve mappare chi, nell'organigramma reale, sovrintende ad altri lavoratori: capisquadra, caposquadra, capireparto, coordinatori di cantiere. Il ruolo esiste anche senza un titolo formale, e questo è il punto che genera più contenziosi.

Scenario reale

In un'azienda metalmeccanica con 60 dipendenti, un capoturno coordinava di fatto tre linee produttive senza una nomina scritta come preposto. Dopo un infortunio, l'ispezione ha accertato la funzione sostanziale svolta e ha imputato la mancata formazione all'organizzazione, non solo alla persona.

A titolo esemplificativo, questo significa che rimandare l'individuazione formale non elimina il rischio: sposta semplicemente la responsabilità su un impianto organizzativo meno difendibile in caso di controllo.

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12 ore di corso base: i contenuti del nuovo percorso formativo

Quali sono, in concreto, i contenuti richiesti dal nuovo Accordo? La formazione specifica del preposto si concentra su tre aree. Prima: la normativa applicabile, con particolare attenzione ai compiti dell'art. 19 e alle responsabilità connesse. Seconda: la valutazione del rischio sul campo, intesa come capacità tecnica di riconoscere una situazione di pericolo prima che diventi un incidente. Terza: la gestione dei rapporti con i lavoratori, che comprende tecniche di comunicazione assertiva e gestione dei conflitti - una novità rispetto all'impianto del 2011, poco orientato alla dimensione relazionale.

L'errore più frequente riscontrato sul campo è considerare il corso preposti come un'estensione della formazione lavoratori. Non lo è. È un percorso aggiuntivo e specifico, non sostituibile con la formazione generale o specifica da lavoratore, e richiede il prerequisito di aver già completato quest'ultima.

Un dato che aiuta a inquadrare la portata del cambiamento: il corso base è quasi raddoppiato in durata rispetto al 2011. Chi progetta oggi un piano formativo annuale deve tenerne conto già in fase di budget, non a corso iniziato.

Quando l'aggiornamento preposti non è più valido (e cosa rischia l'azienda)

La decorrenza dell'aggiornamento si calcola dalla data dell'ultima formazione valida, non dalla data di nomina del preposto. È un dettaglio che genera confusione, ed è la prima cosa che un ispettore verifica in sede di controllo, insieme al registro formativo.

Attenzione

Molti ritengono che la deroga transitoria per la FAD asincrona sia ancora valida. In realtà quella possibilità si è esaurita il 24 maggio 2026: da quella data l'aggiornamento può avvenire solo in presenza o in videoconferenza sincrona, come previsto dall'Accordo 2025.

Sul piano pratico, un preposto con attestato scaduto non è considerato formato, anche se ha ricevuto la formazione anni prima secondo regole allora valide. Questo espone l'azienda a un doppio rischio: la sanzione amministrativa e, in caso di infortunio, un aggravamento della posizione in sede di accertamento delle responsabilità.

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Come si svolge l'aggiornamento biennale: modalità, durata, docenti

L'aggiornamento richiede almeno 6 ore ogni due anni, concentrate su evoluzioni e innovazioni applicate al proprio settore con particolare riguardo ai rischi connessi al contesto lavorativo. La modalità è vincolata: presenza oppure videoconferenza sincrona, con la possibilità per il docente di verificare in tempo reale la partecipazione.

Scenario reale

In un cantiere edile con lavorazioni su più commesse, l'aggiornamento biennale dei preposti è stato programmato in videoconferenza sincrona per gruppi da 15 persone, con documentazione del corso e delle presenze. Il registro prodotto ha coperto pienamente la richiesta ispettiva successiva.

È opportuno sottolineare che il CCNL applicabile nella tua azienda può prevedere disposizioni più stringenti rispetto ai minimi normativi, ad esempio una periodicità più breve o un numero di ore superiore. È opportuno verificare i dettagli specifici con il consulente del lavoro prima di fissare il piano formativo.

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Sanzioni per mancata formazione: importi e rischi concreti

Le sanzioni per la mancata formazione dei preposti si inseriscono nel quadro dell'art. 55 D.Lgs 81/08, a carico del datore di lavoro e del dirigente. Gli importi esatti sono soggetti a rivalutazione periodica ISTAT, quindi il dato più utile in fase di valutazione del rischio aziendale non è tanto la cifra puntuale quanto la ricorrenza della violazione nelle ispezioni.

Violazione Riferimento normativo Rischio pratico Note operative
Mancata formazione preposto Art. 55 c.5 lett. c D.Lgs 81/08 (importo soggetto a rivalutazione ISTAT) Verificata per prima insieme al registro formativo Non specificare l'importo esatto senza verifica ISTAT corrente
Aggiornamento scaduto o non documentato Art. 37 D.Lgs 81/08 e Accordo Stato-Regioni 17/04/2025 Frequente in caso di infortunio con coinvolgimento del preposto Il fascicolo del corso deve contenere la documentazione prevista dall’Accordo
Mancata individuazione del preposto di fatto Art. 18 c.1 lett. b-bis D.Lgs 81/08 (L. 215/2021) Aggrava la posizione dell'azienda in sede di accertamento Riguarda anche chi sovrintende senza nomina formale

Il dato che l'esperienza di consulenza nel settore conferma ripetutamente: la documentazione formativa incompleta pesa quanto, se non più, dell'assenza totale di formazione, perché rende impossibile dimostrare la conformità anche quando il corso è stato effettivamente svolto.

Responsabilità del preposto: cosa cambia dopo la L. 215/2021

La L. 215/2021, convertendo il D.L. 146/2021, ha rafforzato in modo esplicito l'obbligo di individuazione del preposto, introducendo la lettera b-bis all'art. 18 D.Lgs 81/08. Prima di questa modifica, l'individuazione era considerata implicita nell'organizzazione aziendale. Oggi è un obbligo espresso del datore di lavoro, un adempimento formale e verificabile.

Sul piano penale, la giurisprudenza continua a distinguere le responsabilità del preposto da quelle del dirigente e del datore di lavoro: il primo risponde per l'omessa vigilanza sul campo, non per scelte organizzative che non gli competono. Sul campo si osserva che questa distinzione viene spesso fraintesa, con il rischio di attribuire al preposto compiti - e responsabilità - che la norma riserva ad altre figure.

Il consiglio dell'esperto

Un consiglio operativo utile oltre il minimo di legge: formalizzare l'individuazione con un documento firmato che elenchi in modo specifico i compiti assegnati, evitando formule generiche. In sede di ispezione, la specificità del documento riduce sensibilmente le contestazioni.

Domande frequenti sulla formazione preposti

1. Quante ore dura il corso preposti nel 2026?

Il corso base dura 12 ore, secondo l'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025. Attenzione però: il corso è frequentabile solo dopo aver completato la formazione generale e specifica come lavoratore, non può sostituirla.

2. Ogni quanto va rinnovato l'aggiornamento preposti?

L'aggiornamento ha cadenza biennale, con un minimo di 6 ore (ASR 2025). Attenzione però: la decorrenza si calcola dalla data dell'ultima formazione valida, non dalla data di nomina o individuazione del preposto.

3. Il corso preposti può essere svolto in e-learning?

No, non nella modalità asincrona. La formazione e l'aggiornamento del preposto vanno svolti in presenza o in videoconferenza sincrona. Attenzione però: la deroga transitoria che ammetteva la FAD asincrona per l'aggiornamento è scaduta il 24 maggio 2026.

4. Chi deve individuare il preposto in azienda?

L'individuazione è un obbligo del datore di lavoro, ai sensi dell'art. 18 c.1 lett. b-bis D.Lgs 81/08. Attenzione però: riguarda anche chi svolge di fatto funzioni di sovraintendenza, anche senza una qualifica formale o un titolo specifico in organigramma.

5. Il preposto deve ricevere un'indennità per il ruolo?

La legge non lo impone direttamente in modo automatico. Attenzione però: l'aumento di responsabilità connesso al ruolo porta spesso a una rinegoziazione delle condizioni economiche, disciplinata dal CCNL applicabile o dalla contrattazione aziendale.

6. Cosa succede se un preposto non aggiorna la formazione in tempo?

Il preposto con attestato scaduto non è considerato formato agli effetti di legge. Attenzione però: questo espone l'azienda sia alla sanzione amministrativa che a un aggravamento della posizione in caso di infortunio con coinvolgimento del preposto.

7. La formazione lavoratori sostituisce quella per preposti?

No. Il corso preposti è aggiuntivo e specifico rispetto alla formazione lavoratori, non sostituibile con essa. Attenzione però: è comunque un prerequisito, il preposto deve avere già completato la formazione generale e specifica come lavoratore.

8. Quali sanzioni rischia l'azienda per mancata formazione preposti?

Le sanzioni rientrano nell'art. 55 D.Lgs 81/08, con importi soggetti a rivalutazione ISTAT periodica. Attenzione però: nella pratica ispettiva pesa quanto la sanzione stessa la documentazione incompleta, che rende difficile dimostrare la conformità anche quando il corso è stato svolto.

9. Il corso di formazione dirigenti sostituisce quello per preposti?

No, si tratta di due percorsi distinti con contenuti e finalità diverse. Attenzione però: in alcune organizzazioni la stessa persona può ricoprire entrambi i ruoli, e in quel caso deve completare entrambi i percorsi formativi previsti.

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Il prossimo passo

Il punto di partenza resta sempre lo stesso: verificare chi, in azienda, svolge davvero funzioni di sovraintendenza - con o senza nomina formale - e controllare la data dell'ultima formazione valida per ciascuna di queste persone. L'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 non lascia più margini di ambiguità su durata, contenuti e modalità di erogazione.

È opportuno pianificare l’adeguamento al nuovo Accordo, proprio perché il periodo transitorio si è chiuso da poco. Pianificare ora gli aggiornamenti scaduti o in scadenza, con edizioni in presenza o videoconferenza sincrona, evita di trovarsi a rincorrere le scadenze sotto la pressione di un controllo.

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SILAQ è esperta in sicurezza sul lavoro dal 1986.

Le informazioni contenute in questo articolo hanno finalità informativa e non sostituiscono una consulenza personalizzata. Per l'applicazione concreta alla propria realtà aziendale è opportuno rivolgersi a un consulente qualificato.

Ultimo aggiornamento: 25/08/2026 - Prossima revisione: entro 3 mesi

Redazione SILAQ - Team Formazione e Compliance, esperti D.Lgs 81/08 dal 1986