Formazione Generale Lavoratori: Piano Settembre e Nuovi Assunti

Data pubblicazione: 3 Settembre 2026
In sintesi

La formazione generale dei lavoratori (4 ore) e quella specifica (4, 8 o 12 ore in base al rischio) sono obbligatorie ai sensi dell'art. 37 D.Lgs 81/08; durata, contenuti minimi e modalità sono disciplinati dall'Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025. La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione, senza più la tolleranza di 60 giorni prevista dal precedente accordo del 2011.

Il punto chiave

Se in azienda si gestisce l'inserimento di nuovo personale o il rientro dalle ferie estive, va tenuto presente un obbligo concreto: dal 2025 nessun lavoratore può iniziare la propria mansione senza aver completato formazione generale e specifica. La mancata formazione è tra le violazioni più contestate nelle ispezioni e comporta anche responsabilità in caso di infortunio. L'azione da compiere entro settembre: mappare chi tra i lavoratori in forza è ancora scoperto e programmare le sessioni prima del rientro a pieno regime.

Settembre porta con sé due movimenti quasi sempre simultanei in azienda: il rientro dalle ferie di chi era già in forza e l'ingresso di chi viene assunto per la stagione o per sostituire chi se n'è andato durante l'estate. Le denunce di infortunio restano un dato che INAIL aggiorna mese per mese - oltre 490.000 nei primi dieci mesi del 2024 - e una parte si concentra proprio nelle prime fasi di attività su una mansione nuova o poco conosciuta. Da aprile 2025 le regole sono cambiate anche sul fronte dei tempi: la formazione dei neoassunti non può più aspettare. Ecco cosa pianificare a settembre, sia per chi rientra sia per chi arriva per la prima volta.

Sommario

  1. Settembre in azienda: il momento giusto per il piano formativo annuale (come impostarlo in poche mosse)
  2. Nuovi assunti: la formazione ora deve essere completata prima di iniziare a lavorare (cosa cambia rispetto a prima)
  3. Quanto durano la formazione generale e quella specifica per un neoassunto? (le ore esatte per livello di rischio)
  4. Chi torna dalle ferie e non ha ancora l'aggiornamento: cosa fare subito
  5. 60 giorni in meno: cosa cambia rispetto al vecchio Accordo Stato-Regioni
  6. Domande frequenti
  7. Il prossimo passo

Tempo di lettura: 9 minuti

1. Settembre in azienda: il momento giusto per il piano formativo annuale

Settembre è il mese in cui la maggior parte delle aziende italiane torna a pieno regime, ed è anche il momento più naturale per verificare lo stato della formazione obbligatoria sulla sicurezza. Chi si occupa di HR o di RSPP lo sa: tra ferie, contratti stagionali chiusi e nuovi ingressi programmati per l'autunno, il rischio concreto è perdere il filo di chi ha già completato la formazione generale e specifica, chi deve aggiornarla e chi invece deve ancora iniziare da zero.

Tradotto in pratica, questo significa costruire - prima del rientro operativo pieno - un elenco aggiornato per ciascun lavoratore: data dell'ultima formazione generale (che vale come credito formativo permanente, quindi non va ripetuta se già erogata), data della formazione specifica collegata alla mansione attuale, ed eventuale scadenza dell'aggiornamento quinquennale.

Un consiglio professionale: partire dal DVR aziendale. L'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 disciplina durata, contenuti minimi e modalità della formazione; la formazione specifica va coerentemente calibrata sui rischi riferiti alle mansioni e alle risultanze della valutazione dei rischi. Chi ha aggiornato il DVR durante l'estate - magari per un nuovo macchinario o un cambio di reparto - deve verificare che anche i piani formativi riflettano quei cambiamenti.

Scenario reale

Un'azienda metalmeccanica lombarda di circa 40 dipendenti si è trovata a settembre con tre neoassunti stagionali e cinque rientri da ferie prolungate. La mappatura dei fabbisogni formativi, fatta a fine agosto, ha permesso di programmare le sessioni prima dell'avvio della produzione a pieno regime, evitando il rischio di adibire personale non formato alle linee di montaggio.

2. Nuovi assunti: la formazione ora deve essere completata prima di iniziare a lavorare

La formazione dei lavoratori neoassunti deve essere effettuata in occasione della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione: questo emerge con chiarezza dal nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (Rep. atti 59/CSR), che ha sostituito quello del 21 dicembre 2011.

Il previgente accordo del 2011 consentiva il completamento del percorso entro 60 giorni dall'assunzione; tale previsione non è stata riprodotta nel nuovo Accordo del 2025. Molte aziende, nella pratica quotidiana, avevano interpretato questa finestra come un margine di tolleranza generale - un'interpretazione che l'art. 37, comma 4 del D.Lgs 81/08 non ha mai autorizzato, perché la norma primaria indicava già la formazione tra gli adempimenti da assolvere alla costituzione del rapporto di lavoro.

Il nuovo Accordo del 2025 non riporta più quella previsione dei 60 giorni. Resta fermo che la formazione deve essere assicurata in occasione della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione, secondo l'art. 37, comma 4, del D.Lgs 81/08.

Attenzione

Su questo punto la lettura non è del tutto univoca in ogni sfumatura interpretativa: alcuni operatori del settore fanno notare che il testo dell'Accordo richiama l'art. 37 comma 4 senza formulare esplicitamente una fase pre-assuntiva autonoma. Nella pratica, però, il principio di fondo - nessuna esposizione al rischio senza formazione - resta lo stesso, e le aziende più prudenti si stanno già muovendo di conseguenza.

Il consiglio dell'esperto

Per i profili con alto turnover stagionale - commercio, logistica, ristorazione - conviene strutturare un percorso formativo standard da attivare il primo giorno di lavoro, non dopo. Aspettare crea un vuoto di conformità che nessuna azienda dovrebbe permettersi, soprattutto ora che il periodo transitorio per i corsi vecchio regime si è chiuso il 24 maggio 2026.

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3. Quanto durano la formazione generale e quella specifica per un neoassunto?

Quanto dura la formazione obbligatoria per un neoassunto? La risposta si divide in due parti fisse: 4 ore di formazione generale, uguali per tutti i settori, più una formazione specifica che varia in base alla classe di rischio individuata secondo il codice ATECO di riferimento - 4 ore per il rischio basso, 8 ore per il rischio medio, 12 ore per il rischio alto.

Questi valori restano invariati rispetto all'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011: l'Accordo del 17 aprile 2025 conferma le stesse durate, prevedendo una verifica finale dell'apprendimento secondo le modalità definite dall'Accordo del 2025 - elemento che in passato non era richiesto in modo uniforme.

La formazione generale, una volta completata, costituisce credito formativo permanente: non va ripetuta anche se il lavoratore cambia azienda. La formazione specifica, invece, segue la mansione e il livello di rischio. Cambia lavoro, cambiano - spesso - anche le ore da rifare: rischio basso, rischio medio o rischio alto.

Attenzione

Molte aziende erogano solo la parte generale al momento dell'assunzione e rimandano la specifica a un momento successivo, magari dopo il periodo di prova. Sul campo si osserva che questa prassi espone a un doppio rischio: la sanzione per formazione incompleta e, in caso di infortunio nel frattempo, una responsabilità aggravata per aver adibito il lavoratore a mansioni rischiose senza la formazione pertinente.

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4. Chi torna dalle ferie e non ha ancora l'aggiornamento: cosa fare subito

Chi rientra dalle ferie con un aggiornamento scaduto o in scadenza va gestito con la stessa urgenza riservata ai neoassunti, anche se qui il quadro normativo è leggermente diverso. L'aggiornamento della formazione lavoratori ha cadenza quinquennale, con una durata minima di 6 ore, erogabile anche in e-learning.

Tradotto in pratica: se le ferie hanno coperto la scadenza dei cinque anni, il lavoratore rientra tecnicamente non conforme, anche se ha sempre lavorato regolarmente prima della pausa estiva. Resta una non conformità che gli organi di vigilanza verificano con attenzione durante le ispezioni.

Un aspetto pratico da considerare: la tracciabilità delle attività formative e della relativa documentazione è un aspetto da presidiare con attenzione anche alla luce del nuovo Accordo 2025. Avere un registro aggiornato - non solo un elenco di attestati sparsi - è ciò che permette di individuare in anticipo, già a fine agosto, chi rientrerà scoperto.

Scenario reale

In una struttura ricettiva del lago di Como, la responsabile HR ha incrociato a fine agosto le date di assunzione con le scadenze quinquennali di aggiornamento: due addetti alla reception risultavano scoperti dal mese di luglio. Le sessioni, programmate in videoconferenza nella prima settimana di settembre, hanno chiuso il vuoto formativo prima della riapertura a pieno regime della struttura.

5. 60 giorni in meno: cosa cambia rispetto al vecchio Accordo Stato-Regioni

Sessanta giorni in meno di margine, un principio molto più stringente: è la sintesi di cosa cambia con il nuovo Accordo Stato-Regioni per chi gestisce l'inserimento di personale. La differenza tra il testo del 2011 e quello del 2025 non riguarda le ore di formazione - restano identiche - ma la tempistica con cui vanno erogate.

Un aspetto che merita attenzione: il periodo transitorio concesso dal nuovo Accordo per adeguare i percorsi formativi al nuovo regime si è già chiuso il 24 maggio 2026. Chi ha ancora corsi impostati secondo la logica del vecchio accordo - formazione generale al momento dell'ingresso e specifica rimandata a un secondo momento - si trova oggi deve verificare la conformità dei percorsi al nuovo Accordo, tenendo conto della chiusura del regime transitorio il 24 maggio 2026.

L'assegnazione di mansioni senza adeguata formazione può incidere in modo rilevante sulla posizione datoriale, soprattutto in caso di infortunio, per le quali non ha ricevuto adeguata formazione: un principio coerente con l'impostazione più rigida del nuovo Accordo, che riduce i margini di ambiguità residua.

Un consiglio professionale: chi pianifica il calendario formativo di settembre farebbe bene a considerare anche i profili in somministrazione e i contratti atipici, spesso trascurati nelle verifiche interne ma soggetti agli stessi obblighi dei dipendenti diretti. Il catalogo completo dei corsi per lavoratori copre tutti i livelli di rischio e le modalità di erogazione ammesse.

Le sanzioni collegate alla formazione lavoratori

Violazione Sanzione Riferimento normativo Rischio pratico
Mancata formazione generale e/o specifica dei lavoratori Sanzione penale contravvenzionale a carico del datore di lavoro e del dirigente; importi da verificare nel testo vigente e nelle rivalutazioni applicabili Art. 55, comma 5, lett. c) D.Lgs 81/08 Contestata frequentemente durante le ispezioni, in particolare sui neoassunti
Violazione dell'obbligo di formazione periodicamente ripetuta Sanzione da verificare nel testo vigente e nelle rivalutazioni applicabili Art. 55 D.Lgs 81/08 (stessa fattispecie sanzionatoria) È tra i primi dati che l'ispettore verifica sui registri formativi
Adibizione a mansioni senza formazione completata Sanzioni che possono avere anche risvolti penali in caso di infortunio collegato Art. 55 D.Lgs 81/08; profili di responsabilità penale ex art. 590 c.p. in caso di lesioni Aggrava in modo significativo la posizione del datore in sede di accertamento infortunio
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6. Domande frequenti

Un neoassunto può iniziare a lavorare mentre aspetta la formazione specifica?

La regola prudenziale è di completare il percorso prima dell'adibizione alla mansione; sul piano normativo, la formazione deve avvenire in occasione della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione. Attenzione però: prima di avviare un nuovo percorso formativo occorre verificare l’eventuale formazione pregressa del lavoratore e la possibilità di riconoscerla come credito secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni. La formazione generale costituisce credito formativo permanente; per la formazione specifica, invece, il riconoscimento deve essere valutato secondo le regole previste dall’Accordo e in relazione alla coerenza con i rischi della nuova attività e della mansione svolta.

La formazione generale già fatta in un'altra azienda vale ancora?

Sì, la formazione generale costituisce credito formativo permanente e resta valida cambiando datore di lavoro. Attenzione però: va comunque documentata con l'attestato originale, e la formazione specifica relativa alla mansione precedente non si trasferisce automaticamente al nuovo contesto lavorativo.

Quanto dura l'aggiornamento della formazione lavoratori e quando va rifatto?

L'aggiornamento ha cadenza quinquennale con una durata minima di 6 ore, erogabile anche in e-learning. Attenzione però: la decorrenza si calcola dalla data dell'ultima formazione valida, non dalla data di assunzione; quindi, lavoratori diversi possono avere scadenze diverse anche se assunti nello stesso periodo.

Cosa succede se un lavoratore rientra dalle ferie con l'aggiornamento scaduto?

Il lavoratore risulta tecnicamente non conforme e il datore di lavoro deve programmare tempestivamente il recupero dell'aggiornamento. Attenzione però: la norma non prevede una sospensione automatica del rapporto di lavoro; quindi, la responsabilità di intervenire tempestivamente resta interamente in capo al datore di lavoro.

La formazione specifica per rischio basso può essere fatta in e-learning?

Sì, secondo l'Accordo Stato-Regioni 2025 la formazione generale, la parte specifica per il rischio basso e l'aggiornamento possono essere erogati in e-learning. Attenzione però: la formazione specifica per il rischio medio e alto occorre attenersi alle modalità ammesse dall'Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025.

Chi decide se un'azienda è a rischio basso, medio o alto?

La classe di rischio viene individuata facendo riferimento alla classificazione dei settori di cui all’Allegato IV dell’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, che stabilisce le corrispondenze con i codici ATECO 2007. La formazione specifica deve però essere definita anche sulla base della valutazione dei rischi, tenendo conto dei rischi specifici connessi alle mansioni effettivamente svolte dai lavoratori e del concreto contesto lavorativo.

Attenzione però: all’interno della stessa azienda possono essere presenti più codici ATECO, attività e mansioni caratterizzate da rischi differenti e, di conseguenza, possono coesistere percorsi formativi con livelli di rischio e durate differenti. La formazione deve quindi essere individuata tenendo conto non soltanto della classificazione del settore, ma anche della valutazione dei rischi e delle attività effettivamente svolte dai lavoratori. Inoltre, i lavoratori che, a prescindere dal settore di appartenenza dell’azienda, non svolgano mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi possono frequentare i corsi individuati per il rischio basso, con le relative modalità di erogazione.

La formazione dei lavoratori in somministrazione segue le stesse regole?

Sì, i lavoratori in somministrazione sono soggetti agli stessi obblighi formativi dei dipendenti diretti, e la formazione deve essere assicurata in occasione dell'inizio dell'utilizzazione presso l'azienda utilizzatrice. Attenzione però: la ripartizione delle responsabilità tra agenzia e azienda utilizzatrice va sempre verificata nel contratto di somministrazione, per evitare vuoti tra le parti.

Cosa cambia rispetto al vecchio Accordo Stato-Regioni del 2011 per le durate dei corsi?

Le durate restano sostanzialmente invariate: 4 ore di formazione generale e 4, 8 o 12 ore di formazione specifica in base al rischio. Attenzione però: cambia in modo sostanziale la tempistica di erogazione, manca nel nuovo Accordo la previsione dei 60 giorni contenuta nel previgente accordo, e sono definite le modalità di verifica finale dell'apprendimento.

7. Il prossimo passo

Il prossimo passo, per chi gestisce la formazione a settembre, è semplice da enunciare e più complesso da eseguire: incrociare l'elenco del personale - neoassunti, rientri dalle ferie, cambi di mansione - con le scadenze reali di formazione generale, specifica e aggiornamento, senza fare affidamento sulla memoria o su fogli sparsi.

Con il nuovo Accordo Stato-Regioni del 2025 in vigore dal 24 maggio 2025 e con regime transitorio concluso il 24 maggio 2026, il margine di manovra si è ridotto: la formazione va programmata prima, non recuperata dopo. Un piano formativo strutturato, con un registro presenze aggiornato e un DVR allineato alle mansioni reali, permette di arrivare a ottobre con un'azienda in regola - e con lavoratori più preparati ad affrontare i rischi del proprio ruolo.

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SILAQ è esperta in sicurezza sul lavoro dal 1986.

Le informazioni contenute in questo articolo hanno finalità divulgativa e non sostituiscono una consulenza personalizzata. Per l'applicazione al caso specifico si raccomanda di rivolgersi a un consulente qualificato.

Ultimo aggiornamento: 21/07/2026 | Prossima revisione: entro 3 mesi

Redazione SILAQ - Team Formazione e Compliance, esperti D.Lgs 81/08 dal 1986