Corso trabattello obbligatorio: normativa, durata e certificazione
AIO - Il corso per addetti al montaggio, uso e smontaggio di trabattelli è obbligatorio ai sensi degli artt. 37, 71 e 73 del D.Lgs. 81/08, nonché dell'art. 140 per i ponti su ruote a torre nei cantieri temporanei o mobili. L'Accordo Stato-Regioni del 17/04/2025 che disciplina la formazione per l'utilizzo delle attrezzature di lavoro ai sensi dell'art. 73, comma 5, non ricomprende i ponti su ruote a torre tra le attrezzature soggette ad abilitazione obbligatoria. La formazione per i trabattelli deve pertanto essere adeguata al D.lsg. 81/08, specifica e documentata, in relazione ai rischi, alle modalità di utilizzo e alle istruzioni del fabbricante.
IL PUNTO CHIAVE
Se hai lavoratori che montano, usano o smontano trabattelli in quota, l'obbligo formativo è già attivo: il D.Lgs. 81/08 impone informazione, formazione e addestramento adeguati in relazione all'attrezzatura utilizzata; l'art. 140 disciplina i requisiti dei ponti su ruote a torre nei cantieri prima dell'assegnazione delle mansioni. non risulta, allo stato, un Accordo Stato-Regioni che disciplini con modulo autonomo e durata nazionale tipizzata il corso per trabattelli analogo a quello previsto per le attrezzature dell'art. 73, comma 5. Mancata formazione: sanzioni a carico del datore di lavoro, con conseguenze che possono assumere anche profili di responsabilità penale.
Ogni anno i dati INAIL confermano che le cadute dall'alto rappresentano una delle cause principali di infortuni gravi nei cantieri e negli ambienti industriali. Tra le attrezzature più utilizzate in quota, i trabattelli - i cosiddetti ponti su ruote a torre - sono spesso al centro di incidenti riconducibili a un uso improprio o a una formazione assente. Non si tratta di disattenzione: nella maggior parte dei casi, i lavoratori non hanno mai ricevuto una formazione adeguata.
La normativa vigente, in particolare il D.Lgs. 81/08 agli artt. 37, 71 e 73, stabilisce l'obbligo generale di informazione, formazione e addestramento dei lavoratori in relazione ai rischi connessi alle attrezzature utilizzate. L'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 disciplina la formazione per le attrezzature di lavoro che richiedono abilitazione specifica ai sensi dell'art. 73, comma 5, ma non ricomprende i ponti su ruote a torre tra tali attrezzature.
Ne deriva che, per i trabattelli, non è previsto un percorso formativo "tipizzato" o normato in modo rigido: la formazione deve essere definita dal datore di lavoro in funzione della valutazione dei rischi, delle modalità operative e delle istruzioni del fabbricante, assicurandone adeguatezza, specificità e tracciabilità.
Questo articolo analizza il quadro normativo completo, la struttura del corso, gli obblighi del datore di lavoro, le sanzioni previste e gli errori più frequenti riscontrati durante le verifiche ispettive. Troverai anche una risposta pratica alle domande più comuni in materia.
Tempo di lettura: 10 minuti.
Sommario
- Trabattello: definizione e rischi specifici (perché serve la formazione)
- Il quadro normativo: D.Lgs. 81/08 e ASR 22/02/2012 (il riferimento corretto)
- Struttura del corso trabattello: moduli, durata e prova pratica
- Chi deve seguire il corso e chi può esimersi
- Aggiornamento periodico: scadenze e contenuti (quanto dura nel tempo)
- Differenza tra trabattello e ponteggio fisso: due percorsi formativi distinti
- Sanzioni per mancata formazione: importi e rischi concreti
- FAQ - Le domande più frequenti sul corso trabattello
1. Trabattello: definizione e rischi specifici
Il trabattello è un'attrezzatura di lavoro mobile e montabile, attrezzatura di lavoro; nei cantieri temporanei o mobili il D.Lgs. 81/08 disciplina i ponti su ruote a torre all'art. 140. Diversamente da una scala portatile, il trabattello è strutturato come una torre su ruote con piano di lavoro protetto da parapetti, progettata per lavori che richiedono uno spostamento frequente del punto operativo.
La norma tecnica UNI EN 1004 ne disciplina la costruzione e le prestazioni. Sul piano operativo, la caratteristica che lo distingue dagli altri mezzi in quota è la sua mobilità: non deve essere spostato quando su di esso si trovano lavoratori o carichi, salvo diverse indicazioni del fabbricante espressamente consentite dalla normativa tecnica applicabile e dalle istruzioni d'uso, purché nel rispetto di specifiche condizioni di carico e stabilità definite dal costruttore. Qui risiede uno dei rischi più sottovalutati.
Scenario reale
Settore edile, intervento di manutenzione in capannone industriale, Milano 2024. L'ispettore INL ha rilevato che due addetti usavano il trabattello senza aver mai seguito formazione specifica. Il datore di lavoro aveva fatto sottoscrivere solo la formazione base lavoratori (D.Lgs. 81/08 art. 36-37). L'organo di vigilanza ha contestato la mancata formazione sull'uso di attrezzature specifiche (artt. 37 e 73 del D.Lgs. 81/08). Fonte: casistica documentata da verbali INL 2024 - Rapporto annuale INL, ispettorato.gov.it.
I fattori di rischio tipici dei trabattelli includono il ribaltamento per mancato bloccaggio delle ruote, il sovraccarico del piano di lavoro, lo spostamento con lavoratore a bordo in condizioni non consentite, la mancata verifica dell'ancoraggio in altezze superiori a quelle indicate nel manuale del costruttore. Ogni uno di questi rischi è affrontato in modo diretto nel percorso formativo obbligatorio.
Un dato che chi opera nel settore conosce bene: la quasi totalità degli infortuni gravi su trabattello avviene non per malfunzionamento dell'attrezzatura, ma per errore dell'operatore. La formazione è, in questo senso, lo strumento preventivo più efficace - non un adempimento burocratico.
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Percorso formativo completo per addetti a trabattelli e scale >2m. Moduli teorici + prova pratica in linea con D.Lgs. 81/08 e ASR 22/02/2012.
2. Il quadro normativo: D.Lgs. 81/08 e ASR 17/04/2025
L'obbligo formativo nasce dal D.Lgs. 81/08. Non dall'Accordo Stato-Regioni. Questa distinzione conta, e vale la pena chiarirla subito perché genera confusione frequente.
Gli artt. 37 e 73 del D.Lgs. 81/08 impongono che i lavoratori incaricati dell'uso di attrezzature di lavoro ricevano informazione, formazione e addestramento adeguati ricevano una formazione adeguata, con contenuti e durata proporzionati al rischio. L'art. 140 disciplina i requisiti di sicurezza dei ponti su ruote a torre; l'obbligo formativo deriva invece dagli artt. 37 e 73 del D.Lgs. 81/08.
L'Accordo Stato-Regioni 17/04/2025 riguarda le attrezzature per le quali è richiesta una specifica abilitazione ai sensi dell'art. 73, comma 5; il trabattello non figura tra tali attrezzature. La formazione per i trabattelli trova quindi il proprio fondamento esclusivamente nel D.Lgs. 81/08, in particolare negli artt. 37, 71 e 73, che impongono al datore di lavoro di garantire informazione, formazione e addestramento adeguati e specifici in relazione ai rischi e alle modalità di utilizzo dell'attrezzatura.
Attenzione
Molti credono che la formazione base lavoratori, formazione generale e specifica dei lavoratori disciplinata dagli Accordi Stato-Regioni del 17/04/2025) includa anche la formazione sull'uso dei trabattelli. Non è così. Si tratta di percorsi distinti: la formazione base lavoratori copre i fondamentali di sicurezza; quella specifica su trabattello è un requisito aggiuntivo, autonomo, con attestato separato.
C'è poi un aspetto tecnico che spesso sfugge: il trabattello rientra tra le "attrezzature di lavoro" ai sensi dell'art. 69 del D.Lgs. 81/08 e tra le "opere provvisionali" ai sensi del Titolo IV. Questa doppia qualificazione comporta che l'obbligo formativo si applichi indipendentemente dal settore produttivo - non solo nell'edilizia, ma anche in ambito industriale, logistico, sanitario, fieristico.
Sul campo si riscontra spesso che aziende non edili - manifatturiere, logistiche, sanitarie - ignorino questo aspetto, ritenendo che la normativa sui trabattelli riguardi solo i cantieri. È un errore che emerge regolarmente durante le ispezioni: il D.Lgs. 81/08 si applica a tutti i settori.
3. Struttura del corso trabattello: moduli, durata e prova pratica
Non esiste, nella normativa vigente, un percorso formativo "tipizzato" o normato in modo rigido: la formazione deve essere definita dal datore di lavoro in funzione della valutazione dei rischi, delle modalità operative e delle istruzioni del fabbricante, assicurandone adeguatezza, specificità e tracciabilità. È buona prassi pertanto distinguere tra il semplice utilizzo del trabattello già montato e le attività che comprendono anche il montaggio e lo smontaggio dell'attrezzatura.
3.1 Utilizzo del trabattello (senza montaggio)
La durata della formazione deve essere definita dal datore di lavoro in funzione dei rischi, delle istruzioni del fabbricante e del contesto operativo, assicurando contenuti teorico-pratici adeguati. Il percorso copre la tipologia e l'utilizzo dei trabattelli, i rischi specifici dell'uso in quota, i dispositivi di protezione individuale, le procedure di emergenza. Il focus è sull'uso corretto da parte dell'addetto che opera sul piano di lavoro già predisposto.
3.2 Montaggio, uso e smontaggio del trabattello
In caso di montaggio, trasformazione, smontaggio e uso in quota, il percorso deve includere addestramento pratico coerente con l'attrezzatura effettivamente impiegata e con le istruzioni del fabbricante. Il percorso include i contenuti del livello precedente e aggiunge: i criteri di montaggio e smontaggio, la lettura e l'applicazione del manuale del costruttore, le condizioni di ancoraggio, la stabilità della struttura, la gestione delle situazioni anomale. Chi svolge operazioni di montaggio e smontaggio deve obbligatoriamente completare questo percorso più esteso.
Il consiglio dell'esperto
L'esperienza di consulenza nel settore conferma che conviene programmare una formazione teorico-pratica documentata e commisurata alle attività effettivamente affidate, evitando equiparazioni a corsi normati per altre attrezzature, anche se l'attività ordinaria prevede solo l'utilizzo. Nella pratica, i confini tra "uso" e "piccoli aggiustamenti" si sfumano: un lavoratore che regola l'altezza del trabattello o aggiunge un'estensione sta già svolgendo un'attività di modifica - che richiede il percorso completo.
La prova pratica è parte integrante del percorso, non un'aggiunta facoltativa. Deve essere svolta su attrezzatura reale, verificata e documentata. La sola formazione a distanza non è idonea a sostituire l'addestramento pratico necessario per l'uso sicuro dell'attrezzatura.
Al termine del percorso viene rilasciato un attestato di partecipazione con la specifica del livello frequentato. L'azienda è tenuta a conservare questo documento - unitamente al registro della formazione - secondo i tempi di conservazione applicabili alla documentazione aziendale, assicurandone disponibilità e tracciabilità in caso di vigilanza, in linea con il principio generale di conservazione della documentazione prevenzionistica.
Scheda Tecnica: Checklist Conformità Trabattello
Lista di verifica operativa per datori di lavoro e RSPP: requisiti formativi, documentazione obbligatoria, DPI, registro.
4. Chi deve seguire il corso e chi può esimersi
La formazione è obbligatoria per i lavoratori che, nell'ambito delle proprie mansioni, utilizzano il trabattello - indipendentemente dalla frequenza d'uso. Non esiste nella norma una soglia minima di utilizzo sotto cui l'obbligo formativo decade.
Rientrano nell'obbligo:
- lavoratori addetti all'utilizzo del trabattello già predisposto
- lavoratori addetti al montaggio, uso e smontaggio del trabattello
- preposti che utilizzano direttamente il trabattello o intervengono operativamente sull'attrezzatura
Non rientrano direttamente nell'obbligo:
- lavoratori che si trovano occasionalmente in prossimità del trabattello senza utilizzarlo
- figure con funzioni esclusivamente amministrative o gestionali, che non accedono mai all'attrezzatura
Una zona grigia - e qui l'obbligo formativo specifico sussiste quando il preposto utilizza o fa utilizzare direttamente l'attrezzatura nell'ambito delle proprie mansioni; resta ferma la formazione aggiuntiva del preposto prevista dalla disciplina vigente - riguarda il preposto che non monta il trabattello ma vigila sull'operazione. Sul piano della prudenza operativa, l'esperienza di consulenza nel settore suggerisce di includere anche i preposti nel percorso formativo completo, poiché il loro obbligo di vigilanza implica una conoscenza tecnica che va oltre la semplice supervisione.
Scenario reale
Settore logistico, magazzino automatizzato, provincia di Torino. Ispezione INL 2023. L'azienda aveva formato correttamente gli addetti al montaggio. Non aveva considerato i preposti di reparto, che usavano occasionalmente il trabattello per verifiche visive in quota. L'organo di vigilanza ha contestato anche per i preposti la mancanza di formazione specifica. Risultato: formazione straordinaria avviata entro 30 giorni, registro aggiornato, nessuna sospensione dell'attività. Fonte: casistica orientativa da verbali INL 2023 (logistica/magazzinaggio).
5. Aggiornamento periodico: quanto dura nel tempo la certificazione
Il corso trabattello non è un titolo acquisito una volta per tutte. La normativa non prevede, per i trabattelli, un aggiornamento quinquennale tipizzato (ad esempio di 4 ore) analogo a quello previsto per le attrezzature dell'Accordo 17/04/2025.
Resta comunque fermo l'obbligo, in capo al datore di lavoro, di garantire il mantenimento nel tempo dell'adeguatezza della formazione in relazione all'evoluzione dei rischi, delle attrezzature e dell'organizzazione del lavoro. L'eventuale necessità di aggiornamento deve essere valutata in funzione delle condizioni operative e delle modifiche intervenute, e la relativa decorrenza è generalmente riferita all'ultimo aggiornamento effettuato.
In tale ambito, molti enti di formazione e organizzazioni aziendali adottano come buona prassi un aggiornamento periodico quinquennale, in analogia ai percorsi formativi previsti per altre attrezzature di lavoro, pur in assenza di un obbligo normativo specifico per i trabattelli.
I contenuti dell'aggiornamento devono comprendere almeno:
- richiami normativi aggiornati, con attenzione a eventuali modifiche intervenute
- analisi degli incidenti più frequenti nel periodo, con focus sulle cause e sulle misure preventive
- un modulo pratico di verifica sull'uso corretto dell'attrezzatura
Aggiornamento Montaggio Uso e Smontaggio Trabattelli
Percorso di aggiornamento periodico per addetti con attestato in scadenza. 4 ore, modalità flessibili, attestato conforme al D.lsg. 81/08
Un consiglio operativo: gestire le scadenze degli aggiornamenti in modo centralizzato, con un registro aggiornato che includa per ogni lavoratore la data di prima formazione, la data dell'ultimo aggiornamento e la scadenza del successivo. Nella pratica ispettiva, la mancanza di questo tipo di registro - anche in presenza di attestati validi - può essere valutata negativamente in sede ispettiva sotto il profilo organizzativo e documentale.
La norma non fissa un termine specifico entro cui completare il rinnovo dopo la scadenza; è buona prassi procedere prima della data di scadenza, pianificando il calendario formativo con è buona prassi pianificare con anticipo eventuali refresh formativi, senza attribuire alla norma un termine fisso non previsto.
6. Trabattello e ponteggio fisso: due percorsi formativi distinti
È un equivoco diffuso: molte aziende ritengono che chi è formato per il montaggio di ponteggi fissi (tubo-giunto, telai prefabbricati, multidirezionali) sia automaticamente abilitato anche all'uso del trabattello. Non è così.
Il corso per lavoratori e preposti addetti al montaggio/smontaggio dei ponteggi fissi è, diversamente da quello per trabattelli, disciplinato dalla normativa vigente, in particolare dall'Allegato XXI del D.Lgs. 81/08. Ha una durata definita dalla norma -28 ore con moduli teorici e pratici - e abilita a operare su strutture permanenti di cantiere. L'aggiornamento di 4 ore è quadriennale.
Il corso per trabattello copre un'attrezzatura mobile, con caratteristiche costruttive e rischi operativi diversi. I due attestati non sono intercambiabili. Un'azienda che opera con entrambi i tipi di attrezzatura deve garantire entrambe le formazioni ai propri addetti - senza scorciatoie.
Attenzione
Un attestato di corso per ponteggi fissi non copre l'uso del trabattello. Viceversa, un attestato trabattello non abilita al montaggio di ponteggi fissi. Verificare sempre che il titolo in possesso del lavoratore corrisponda all'attrezzatura che userà effettivamente.
Sul campo si osserva che la sovrapposizione tra i due percorsi formativi crea i problemi maggiori nelle piccole imprese edili e nelle aziende che alternano ponteggi fissi e mobili a seconda del tipo di intervento. La soluzione più sicura - e quella che gli organi di vigilanza apprezzano - è la formazione completa su entrambe le attrezzature, con attestati distinti e registrazione separata nel libretto formativo del lavoratore.
7. Sanzioni per mancata formazione: importi e rischi concreti
Le sanzioni per la mancata formazione dei lavoratori addetti all'uso di attrezzature specifiche sono previste dal D.Lgs. 81/08, con riferimento agli artt. 55 e seguenti. Gli importi sono soggetti ad adeguamento periodico in base agli indici ISTAT e vanno verificati sulla versione aggiornata del testo normativo.
| Violazione | Sanzione | Riferimento normativo | Rischio pratico |
|---|---|---|---|
| Mancata formazione specifica su attrezzatura (trabattello) | Sanzioni nell'ordine delle migliaia di euro, aggravate da recidiva | D.Lgs. 81/08 artt. 37 e 73, con relativo apparato sanzionatorio del D.Lgs. 81/08 | Frequentemente oggetto di verifica ispettiva nei contesti con lavori in quota su cantieri e ambienti industriali con lavori in quota |
| Carente tracciabilità documentale della formazione | Sanzioni nell'ordine delle centinaia di euro | D.Lgs. 81/08 obblighi documentali e organizzativi correlati + disposizioni correlate | L'ispettore chiede il registro come primo documento - la sua assenza aggrava la posizione dell'azienda |
| Assegnazione di mansione in quota senza verifica dell'attestato | Sanzioni cumulative + possibili profili di responsabilità penale in caso di infortunio | D.Lgs. 81/08 art. 18 c.1 lett. l + art. 55 | Contestata sistematicamente in caso di infortuni su trabattello |
Un aspetto che merita attenzione: la sanzione per mancata formazione si somma a quella per mancata vigilanza e a quella per mancata fornitura dei DPI. Le contestazioni non viaggiano mai singole. In caso di infortunio, il quadro sanzionatorio si complica ulteriormente, con conseguenze che vanno ben oltre l'aspetto economico.
Scheda Tecnica: Obblighi del Datore di Lavoro per Lavori in Quota
Tabella riassuntiva degli adempimenti normativi, scadenziario della formazione, check documentale per ponteggi e trabattelli.
8. FAQ - Le domande più frequenti sul corso trabattello
Il corso trabattello è davvero obbligatorio per tutti i settori?
Sì. Il D.Lgs. 81/08 non limita l'obbligo al settore edile. Qualsiasi azienda - manifatturiera, logistica, sanitaria, fieristica - che utilizzi trabattelli è tenuta a garantire la formazione specifica ai propri lavoratori. Attenzione però: l'errore più comune è ritenere sufficiente la formazione generale e specifica dei lavoratori. Non lo è: il corso trabattello è un percorso aggiuntivo e separato, con attestato proprio.
Qual è la durata minima del corso trabattello?
Non esiste una durata minima nazionale tipizzata per i trabattelli (ad esempio 4 o 8 ore). La formazione deve essere definita dal datore di lavoro in funzione della valutazione dei rischi, delle modalità operative e delle istruzioni del fabbricante, assicurandone adeguatezza, specificità e tracciabilità. È buona prassi distinguere tra il semplice utilizzo del trabattello già montato e le attività che comprendono anche il montaggio e lo smontaggio dell'attrezzatura.
Il corso trabattello può essere fatto online?
La parte teorica può essere organizzata anche con modalità compatibili con la disciplina vigente, ma l'addestramento pratico resta necessario e non può essere sostituito integralmente da formazione a distanza. Attenzione però: verificare che il provider formativo garantisca la sessione pratica e la rilasci con documentazione separata.
Quanto dura la validità del corso trabattello?
La norma non fissa una scadenza assoluta all'attestato di prima formazione. la norma non prevede per i trabattelli una scadenza quinquennale né un aggiornamento tipizzato di 4 ore; la formazione va mantenuta adeguata e aggiornata quando necessario. L'aggiornamento si calcola dall'ultimo corso frequentato. Attenzione però: alcuni CCNL di settore possono prevedere obblighi più stringenti - è opportuno verificare il contratto collettivo applicato dalla propria azienda con il consulente del lavoro.
Chi rilascia l'attestato del corso trabattello?
Il corso deve essere tenuto da un docente con competenze tecniche specifiche in materia di lavori in quota e sicurezza delle attrezzature. L'attestato viene rilasciato dall'ente o dall'organismo di formazione che ha erogato il corso. Il soggetto formatore deve poter dimostrare competenza, idoneità organizzativa e tracciabilità del percorso erogato secondo la disciplina applicabile, ma la documentazione deve riportare: nome e cognome del partecipante, data e durata del corso, argomenti trattati, firma del docente. Attenzione però: verificare che il provider conservi copia degli attestati, in modo da poter ricostruire la storia formativa del lavoratore in caso di necessità.
Cosa succede se un lavoratore usa il trabattello senza attestato?
Il datore di lavoro è esposto a sanzioni ai sensi del D.Lgs. 81/08 (artt. 55 e seguenti), con sanzioni penali o amministrative secondo le fattispecie concretamente violate e gli importi vigenti rivalutati, e a conseguenze che in caso di infortunio possono assumere profili di responsabilità penale. Attenzione però: la responsabilità non si esaurisce con la sanzione amministrativa - in presenza di infortuni, la mancata formazione documentata aggrava significativamente la posizione del datore di lavoro nei procedimenti giudiziari.
Il corso trabattello è diverso dal corso per ponteggi fissi?
Sì, sono percorsi distinti. Il corso per ponteggi fissi è disciplinato dall'Allegato XXI del D.Lgs. 81/08 e abilita a operare su strutture permanenti di cantiere (tubo-giunto, telaio prefabbricato, multidirezionale). Il corso trabattello riguarda un'attrezzatura mobile con caratteristiche e rischi diversi. I due attestati non sono intercambiabili. Attenzione però: un'azienda che usa entrambi i tipi di attrezzatura deve garantire entrambe le formazioni - gli organi di vigilanza verificano puntualmente questa distinzione.
Posso formare i lavoratori internamente, senza rivolgermi a un ente esterno?
La norma non vieta la formazione interna, purché il docente abbia le competenze tecniche adeguate. Attenzione però: nella pratica, la formazione interna è spesso difficile da documentare correttamente e più esposta a contestazioni ispettive. Chi non dispone di un formatore interno qualificato è opportuno si affidi a un ente di formazione specializzato, che garantisce anche la gestione del registro e degli attestati.
Il prossimo passo
La formazione sul trabattello è uno di quegli adempimenti che le aziende tendono a rimandare, spesso convinte che un corso generico sulla sicurezza in quota sia sufficiente. Non lo è, e le ispezioni lo dimostrano con regolarità.
Il punto chiave, se ci si ritrova in questa situazione, è semplice: verificare oggi lo stato delle attestazioni dei propri lavoratori. Chi usa trabattelli - anche saltuariamente, anche in settori non edili - deve avere in archivio un attestato specifico, con l'indicazione del livello frequentato (solo utilizzo o montaggio/smontaggio) e l'aggiornamento in corso di validità.
Se la verifica rivela gap formativi, il percorso più efficiente è rivolgersi a un ente di formazione specializzato che gestisca in modo integrato l'erogazione del corso, la certificazione e il registro della formazione. Questo evita errori documentali che, a prescindere dall'effettiva formazione ricevuta dai lavoratori, espongono l'azienda a contestazioni formali.
Per una valutazione della situazione formativa aziendale e un piano di formazione personalizzato, è possibile contattare il team SILAQ direttamente: https://silaq.store/contattaci - oppure chiamare il +39 02 250 341.
Articolo redatto a scopo informativo. Le indicazioni normative si basano sulla legislazione vigente al momento della pubblicazione. Per aggiornamenti successivi e per valutazioni relative alla specifica situazione aziendale, è opportuno consultare un professionista della sicurezza sul lavoro.
A cura del Team Formazione e Compliance SILAQ - Specialisti D.Lgs. 81/08 dal 1986
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Ultimo aggiornamento: 10/06/2026