Corsi DPI anticaduta: normativa, imbracature e certificazioni

Data pubblicazione: 23 Luglio 2026

La formazione e l'addestramento all'uso dei DPI anticaduta di III categoria sono obbligatori per i lavoratori che devono utilizzare tali dispositivi nello svolgimento delle proprie mansioni. L'obbligo nasce dall'art. 77 c.5 D.Lgs 81/08: con formazione e addestramento adeguati; nella prassi formativa di settore il corso base è spesso strutturato in 8 ore e l'aggiornamento in 4 ore ogni 5 anni, ma tali durate non sono fissate espressamente dal D.Lgs 81/08. I DPI devono essere marcati CE con numero di organismo notificato.

IL PUNTO CHIAVE

Se sei datore di lavoro o RSPP con lavoratori in quota, devi sapere che il solo acquisto dei DPI anticaduta non è sufficiente: l'art. 77 c.5 D.Lgs 81/08 obbliga all'addestramento pratico documentato. Un percorso privo di addestramento pratico specifico non soddisfa il requisito normativo previsto per i DPI di III categoria. La formazione e l'addestramento devono essere assicurati prima dell'utilizzo effettivo dei DPI nelle mansioni che ne richiedono l'uso.

Le cadute dall'alto rappresentano stabilmente una delle principali dinamiche infortunistiche gravi e mortali nei lavori in quota nei settori dell'edilizia, della manutenzione industriale e dei lavori su impianti. Non si tratta di un problema di attrezzature insufficienti: i DPI anticaduta di III categoria esistono, sono disponibili, sono certificati. Il problema è a monte. Spesso manca la formazione concreta - quella che insegna come si indossa correttamente un'imbracatura, come si regola un cordino in funzione dell'altezza di lavoro, come si sceglie il punto di ancoraggio giusto. Un lavoratore con l'imbracatura addosso, ma senza addestramento pratico è protetto sulla carta, non nella realtà.

Questo articolo risponde alle domande che RSPP, datori di lavoro e responsabili della sicurezza affrontano ogni giorno: quali corsi sono obbligatori e per chi, quali dispositivi rientrano nella III categoria, come funziona la certificazione CE per le imbracature, quali sanzioni prevede il D.Lgs 81/08 in caso di inadempimento. Trovi anche una sintesi operativa sulle verifiche periodiche, che una quota significativa delle aziende non effettua con la regolarità richiesta secondo le frequenze prescritte dal fabbricante.

L'esperienza di consulenza nel settore conferma che il cluster DPI anticaduta è tra i più verificati durante le ispezioni dei cantieri in quota. Conoscere la normativa in dettaglio - e documentarla correttamente - è la condizione per gestire questo adempimento senza sorprese.

Tempo di lettura stimato: 12 minuti

INDICE

  1. Cosa sono i DPI anticaduta di III categoria (e perché non basta comprarli)
  2. Obblighi del datore di lavoro: art. 77 D.Lgs 81/08
  3. Corso DPI anticaduta: durata, contenuti e componente pratica obbligatoria
  4. Imbracature di sicurezza: tipologie, norme EN e criteri di scelta
  5. Certificazione CE DPI III categoria: cosa verificare prima dell'acquisto
  6. Verifiche periodiche e registro ispezione: cosa chiede l'ispettore
  7. Sanzioni D.Lgs 81/08 per mancata formazione DPI
  8. Domande frequenti (FAQ)

1. Cosa sono i DPI anticaduta di III categoria (e perché non basta comprarli)

I DPI anticaduta di III categoria sono dispositivi di protezione individuale progettati per proteggere il lavoratore da rischi che possono causare conseguenze letali o gravemente invalidanti. La terza categoria è la più alta nella scala di protezione prevista dal D.Lgs 81/08 (art. 74-79) e dal Regolamento UE 2016/425, che nel 2018 ha abrogato la precedente direttiva 89/686/CEE.

Appartengono a questa categoria, con riferimento ai lavori in quota:

  • imbracature anticaduta (EN 361, EN 813, EN 358)
  • cordini di sicurezza (EN 354)
  • assorbitori di energia (EN 355)
  • connettori - moschettoni e ganci - (EN 362)
  • dispositivi anticaduta retrattili (EN 360)
  • dispositivi di discesa e accesso su fune (EN 341)
  • sistemi di ancoraggio (EN 795, EN 517)

Non basta comprarli. Qui sta l'errore più frequente che si riscontra nei cantieri e nelle aziende che lavorano in quota. Il D.Lgs 81/08 all'art. 77 c.5 è esplicito: l'addestramento è indispensabile per ogni DPI di III categoria. Il datore di lavoro non assolve l'obbligo con la sola fornitura del dispositivo - deve documentare che ogni lavoratore che lo utilizza ha ricevuto formazione teorica e, soprattutto, addestramento pratico specifico.

ATTENZIONE

Molti credono che l'acquisto di DPI certificati CE esaurisca l'obbligo di legge. In realtà l'art. 77 c.5 D.Lgs 81/08 distingue chiaramente tra fornitura e addestramento: sono due adempimenti separati, entrambi obbligatori e documentabili. La marcatura CE attesta la conformità del dispositivo, non la formazione del lavoratore che lo usa.

Corso Utilizzo DPI Anticaduta

8 ore con modulo teorico e pratica obbligatoria. Attestato valido ai sensi del D.Lgs 81/08 art. 77 - rilasciato con riferimento normativo specifico per accertamenti ispettivi.

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2. Obblighi del datore di lavoro: cosa prevede l'art. 77 D.Lgs 81/08

Un elettricista su un tetto, un addetto alla manutenzione di pannelli fotovoltaici, un operaio che lavora su ponteggio. Contesti diversi, obbligo identico: chi utilizza DPI anticaduta di III categoria deve ricevere formazione adeguata e addestramento pratico specifico. Chi ha la responsabilità di garantirlo è il datore di lavoro.

L'art. 77 D.Lgs 81/08 articola gli obblighi su più livelli. Il comma 4 lett. h stabilisce che il datore di lavoro deve assicurare una formazione adeguata e organizzare, se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI. Il comma 5 - specifico per i DPI di III categoria - rende necessario uno specifico addestramento, senza eccezioni legate alla dimensione aziendale o al tipo di contratto del lavoratore.

L'art. 18 c.1 lett. d integra questo obbligo: il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori i necessari e adeguati DPI, sentito il RSPP e il medico competente ove presente. Questo significa che la scelta del DPI deve essere preceduta da una valutazione del rischio specifica - non ci si può limitare a "qualcosa che regge in caso di caduta".

SCENARIO REALE

Nel settore delle telecomunicazioni, un'azienda di installazione antenne ha subito un'ispezione INL a seguito di un incidente su tetto. L'ispettore ha accertato che i lavoratori erano in possesso di imbracature regolarmente acquistate e certificate, ma il registro di addestramento era assente. Risultato: verbale di contestazione per violazione dell'art. 77 c.5 e misura di prescrizione con sospensione dell'attività in quota fino alla regolarizzazione documentale. Il danno reputazionale e il fermo lavori hanno avuto un impatto significativamente superiore al costo di un ciclo formativo completo.

Chi ha subito una verifica ispettiva su questo tema sa che l'ispettore non si limita a chiedere se i lavoratori hanno il corso: verifica il registro, controlla le firme, legge il riferimento normativo indicato nell'attestato. Un documento generico - senza data, senza durata, senza specifiche sulla componente pratica - non soddisfa il requisito.

Per documentare efficacemente l'attività di addestramento è buona prassi predisporre un verbale o registro contenente almeno: data, argomenti trattati (distinguendo teoria e pratica, se entrambe svolte), durata, nominativo e qualifica del formatore/istruttore, lavoratori partecipanti con relativa firma e indicazione dei DPI oggetto dell'addestramento. È inoltre opportuno richiamare l'art. 77, comma 5, del D.Lgs. 81/2008 quando pertinente.

3. Corso DPI anticaduta: durata definita dal fabbricante/organizzazione, pratica obbligatoria e aggiornamento periodico

Otto ore. Questo è il monte ore consolidato nella prassi formativa per il corso base sull'utilizzo dei DPI anticaduta di III categoria. Va precisato subito: la durata di 8 ore non è fissata da una norma specifica con lo stesso carattere cogente previsto per i percorsi formativi disciplinati dagli Accordi Stato-Regioni. L'art. 77 D.Lgs 81/08 stabilisce l'obbligo di formazione e addestramento adeguati, rimettendo al datore di lavoro la determinazione della durata in base alla valutazione del rischio e alla complessità del DPI. La durata standard di 8 ore si è affermata nella prassi del settore come livello generalmente riconosciuto come adeguato e su questa base si strutturano i percorsi formativi erogati dagli enti di formazione.

La struttura tipica del percorso formativo si articola in:

  • Modulo teorico (4 ore): normativa di riferimento (D.Lgs 81/08 art. 74-79 e art. 107, art. 115), cenni sulle statistiche infortuni da caduta dall'alto, analisi e valutazione dei rischi nei lavori in quota, classificazione dei DPI anticaduta e norme EN di riferimento, criteri di idoneità e compatibilità tra componenti del sistema, modalità di manutenzione e verifica periodica
  • Modulo pratico (4 ore): corrette vestizione e regolazione delle imbracature, collegamento e verifica dei connettori, classificazione e scelta degli ancoraggi, esercitazioni su piano inclinato o struttura dedicata, simulazioni di arresto caduta, procedure di emergenza e auto-soccorso

Nella prassi formativa di settore l'aggiornamento è spesso articolato in 4 ore con cadenza quinquennale e riprende sia la componente teorica (aggiornamenti normativi, nuove tipologie di DPI, casistica infortuni recente) sia quella pratica. L'art. 77 D.Lgs 81/08 impone formazione e addestramento adeguati; la periodicità dell'aggiornamento viene di regola definita in sede organizzativa e secondo le buone prassi di settore. La decorrenza del quinquennio si calcola dalla data del corso base o dell'ultimo aggiornamento.

IL CONSIGLIO DELL'ESPERTO

Sul campo si riscontra una tendenza a organizzare la parte pratica in modo formale ma superficiale: qualche minuto con l'imbracatura in mano, firma del registro, corso completato. L'esperienza di consulenza nel settore conferma che questa modalità non regge al confronto con un'ispezione approfondita. Un istruttore qualificato che dedica 4 ore reali alle esercitazioni pratiche - su struttura, con cordini veri, con simulazioni di arresto - produce lavoratori effettivamente preparati. Ed è questo che l'art. 77 intende per addestramento adeguato.

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4. Imbracature di sicurezza: tipologie, norme EN e criteri di scelta

Sul mercato circolano decine di modelli di imbracature. Alcuni progettati per l'edilizia, altri per lavori su fune, altri ancora per spazi confinati. La scelta sbagliata - o peggio, l'acquisto guidato solo dal prezzo - può rendere inutile l'intero sistema di protezione anticaduta. La norma è chiara sulle caratteristiche minime, meno esplicita su come orientarsi tra le tipologie.

Le norme europee EN di riferimento identificano le imbracature in base alla funzione:

  • EN 361 - Imbracature anticaduta: il tipo più diffuso per lavori in quota. Distribuisce le forze di arresto su cosce, bacino e spalle attraverso punti di attacco specifici. Indicata nei sistemi destinati all'arresto della caduta, in funzione della valutazione del rischio e della configurazione del sistema.
  • EN 358 - Imbracature di posizionamento: mantengono il lavoratore in posizione di lavoro tramite cintura e attacchi laterali. Non sono progettate per arrestare una caduta - sono un accessorio di posizionamento, non un anticaduta.
  • EN 813 - Imbracature di sospensione per seduta: per lavorazioni su fune dove il lavoratore resta in sospensione prolungata. Richiedono attrezzatura complementare specifica.
  • EN 361 + EN 358 combinate - Imbracature multifunzione: integrano il punto dorsale anticaduta con attacchi laterali di posizionamento. Frequenti nei lavori di manutenzione industriale e strutturale.

Attenzione al dettaglio che molti ignorano: non tutti i punti di attacco di un'imbracatura sono equivalenti. Il punto dorsale (D-ring) è certificato EN 361 per l'arresto caduta. I punti laterali (di solito conformi EN 358) sono per il posizionamento e non sopportano le forze di un arresto caduta libera. Usarli in modo intercambiabile è un errore tecnico grave che vanifica la protezione offerta dall'imbracatura.

SCENARIO REALE

Nel settore della manutenzione di impianti fotovoltaici su capannoni industriali, un'azienda lombarda ha sostituito le imbracature EN 361 con modelli EN 358, ritenendoli equivalenti per lavori su tetti con pendenza moderata. L'equivoco è emerso durante un audit preventivo: le imbracature di posizionamento non avevano il punto di attacco dorsale certificato per arresto caduta. La sostituzione con i dispositivi corretti, abbinata a un ciclo formativo aggiornato, ha sanato la non conformità prima che diventasse oggetto di contestazione ispettiva.

Sul piano pratico, chi deve scegliere un'imbracatura parte dalla valutazione del rischio specifica: tipologia di lavoro, quota, presenza di linee vita o punti di ancoraggio, durata della sospensione. L'imbracatura giusta è quella che corrisponde al rischio reale - non quella più economica nel catalogo del distributore.

5. Certificazione DPI III categoria: marcatura CE, organismo notificato e Reg. UE 2016/425

Qual è la differenza tra un DPI con marcatura CE valida e uno che ha solo il marchio stampato sulla confezione? Una domanda che non dovrebbe avere risposta ovvia - eppure nella pratica lo è, e spesso nel senso sbagliato.

Per i DPI di I e II categoria la marcatura CE attesta che il fabbricante ha dichiarato la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza. Per i DPI di III categoria il processo è più stringente: la procedura di certificazione richiede il coinvolgimento obbligatorio di un Organismo notificato (ON), un ente terzo accreditato a livello europeo che verifica e certifica il dispositivo. Per i DPI di III categoria, oltre alla marcatura CE, interviene un organismo notificato nelle procedure di valutazione della conformità e, nei casi previsti dal regolamento, il numero identificativo dell'organismo compare accanto alla marcatura CE.

Il Regolamento UE 2016/425, in vigore dal 21 aprile 2018, ha sostituito la direttiva 89/686/CEE. Ha introdotto requisiti più stringenti per la sorveglianza del mercato e aggiornato le procedure di valutazione della conformità. Tutti i DPI anticaduta in commercio dopo quella data devono rispettare questo regolamento - chi usa dispositivi acquistati prima del 2018 dovrebbe verificare il regime normativo applicabile.

ATTENZIONE

Su questo punto la norma non lascia margini: un DPI anticaduta di III categoria privo del numero di organismo notificato nella marcatura CE non può essere messo a disposizione dei lavoratori. L'acquisto da canali non ufficiali o da fornitori che non documentano la certificazione espone il datore di lavoro a sanzioni ai sensi del D.Lgs 81/08 e al rischio di contestazione in caso di infortunio. Il documento da richiedere al fornitore è la dichiarazione UE di conformità e la documentazione tecnica/commerciale che consenta di identificare la procedura di conformità applicata al DPI.

Un elemento spesso trascurato: la certificazione CE attesta la conformità del dispositivo al momento della immissione sul mercato, non la sua idoneità per sempre. I DPI anticaduta hanno una vita utile definita dal fabbricante - secondo le indicazioni del fabbricante, che possono prevedere limiti temporali di utilizzo o sostituzione, indipendentemente dall'uso effettivo. La data di produzione si trova sull'etichetta del dispositivo: verificarla è un passaggio obbligatorio durante le ispezioni periodiche.

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4 ore di aggiornamento periodico quinquennale per lavoratori già in possesso del corso base. Modulo teorico + pratico con attestato ai sensi D.Lgs 81/08.

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6. Verifiche periodiche dei DPI anticaduta: registro, frequenza e cosa controlla l'ispettore

Il DPI acquistato, certificato, fornito al lavoratore. Il corso completato, il registro firmato. A questo punto molte aziende considerano chiuso il ciclo. Non è così. L'art. 77 c.2 D.Lgs 81/08 stabilisce che il datore di lavoro deve assicurare la manutenzione dei DPI e il loro buono stato di conservazione, anche attraverso le eventuali verifiche necessarie. Le istruzioni del fabbricante sono vincolanti su frequenza e modalità.

Sul piano operativo, le verifiche si articolano su due livelli:

  • Ispezione visiva prima di ogni utilizzo (responsabilità del lavoratore): controllo visivo di imbracature, cordini, connettori - ricerca di tagli, usura, corrosione, deformazioni. Un lavoratore che non è stato addestrato a fare questa verifica non la fa, o non la fa correttamente.
  • Ispezione periodica approfondita (personale qualificato, tipicamente annuale o secondo indicazioni del fabbricante): verifica funzionale di ogni componente, collaudo dei meccanismi di chiusura, controllo delle cuciture e dei filati delle imbracature, test dei dispositivi retrattili.

Dopo un evento di arresto caduta - anche se il lavoratore è illeso - tutti i componenti del sistema anticaduta vanno ritirati immediatamente dal servizio. Questo vale senza eccezioni: un assorbitore attivato, un cordino che ha assorbito una caduta, un connettore che ha sopportato il carico di arresto non sono più affidabili. In caso di arresto caduta, il dispositivo deve essere gestito secondo le istruzioni del fabbricante e, di regola, ritirato dal servizio fino a verifica o sostituzione.

Il registro di ispezione è il documento che l'ispettore chiede - è tra i documenti frequentemente richiesti in sede ispettiva. Deve contenere: identificazione univoca del DPI (numero seriale o matricola), data di ogni ispezione, esito (conforme / non conforme), firma del verificatore, e per le non conformità, indicazione della misura adottata (ritiro, sostituzione, manutenzione).

L'assenza del registro, o un registro aggiornato solo per il periodo dell'ispezione, sono due delle non conformità più contestate. Sul campo si riscontra che le aziende con ispezioni ravvicinate tendono a produrre registri retroattivi - una pratica che i verbali INL tendono a rilevare e contestare.

7. Sanzioni D.Lgs 81/08 per mancata formazione e DPI non conformi

Le sanzioni in materia di DPI anticaduta derivano da più disposizioni del D.Lgs 81/08, principalmente dagli art. 55-60 che regolano le contravvenzioni del datore di lavoro, del dirigente e del preposto. Gli importi sono soggetti ad aggiornamento periodico tramite rivalutazione ISTAT: per i valori esatti e aggiornati occorre fare riferimento al testo vigente del D.Lgs 81/08. Di seguito la tabella con le principali violazioni.

Violazione Sanzione Riferimento normativo Rischio pratico
Mancata messa a disposizione di DPI conformi e adeguati Arresto 2-4 mesi o ammenda nell'ordine di alcune migliaia di euro Art. 77 c. 3 e 4 + art. 87 D.Lgs 81/08” Tra le prime verifiche ispettive: presenza e documentazione dei DPI.
Mancata informazione/formazione/addestramento in materia di DPI sanzione prevista dal regime applicabile del D.Lgs 81/08, con verifica sul testo vigente Art. 77 c.5 + art. 55 D.Lgs 81/08 Rischio elevato: il verbale ispettivo certifica la mancanza del registro di addestramento.
DPI non conformi ai requisiti di legge Sanzione amministrativa + eventuale sequestro attrezzature violazione degli obblighi di scelta e fornitura dei DPI conformi Contestata in ogni ispezione su cantieri in quota. Comporta fermo lavori.
Mancata manutenzione e mancata osservanza delle istruzioni d'uso e verifica dei DPI sanzioni secondo il testo vigente applicabile D.Lgs 81/08 Art. 77 c.2 D.Lgs 81/08 + norme UNI EN di riferimento L'assenza del registro di ispezione periodica è rilevata sistematicamente.

Una distinzione importante, spesso fraintesa: le sanzioni per mancata fornitura dei DPI (art. 18 c.1 lett. d) e quelle per mancato addestramento (art. 77 c.5) sono contestazioni separate. In caso di ispezione con entrambe le violazioni, i verbali si cumulano. Non è raro trovare cantieri dove il datore di lavoro paga sanzioni multiple per inadempimenti che avrebbe potuto sanare con un unico intervento formativo ben documentato.

Sul piano della responsabilità penale: in caso di infortunio grave o mortale in quota, la mancata formazione sui DPI è un elemento che la giurisprudenza considera sistematicamente nel valutare la colpa del datore di lavoro. Gli orientamenti della Cassazione penale in materia di sicurezza sul lavoro confermano che l'inadempimento formativo pesa significativamente nella determinazione della responsabilità. Su questo punto la norma è inequivocabile e la giurisprudenza è consolidata.

Scheda Tecnica: Checklist DPI Anticaduta Conformità D.Lgs 81/08

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8. Domande frequenti sui corsi DPI anticaduta

Chi è obbligato a seguire il corso DPI anticaduta?

Tutti i lavoratori che svolgono attività a quota superiore a 2 metri rispetto a un piano stabile e che utilizzano DPI di III categoria anticaduta. L'obbligo è del datore di lavoro ai sensi dell'art. 77 c.5 D.Lgs 81/08. Attenzione però: non è sufficiente la sola formazione teorica - l'addestramento pratico è parte integrante del percorso, e la sua assenza equivale a mancata formazione agli occhi dell'organo di vigilanza.

Quanto dura il corso DPI anticaduta?

Il corso base ha una durata consolidata di 8 ore, con modulo teorico e sessione pratica obbligatoria. Nella prassi formativa di settore l'aggiornamento è spesso organizzato ogni 5 anni con una durata di 4 ore, ma l'art. 77 non fissa espressamente tale durata. Attenzione però: la prassi ispettiva verifica la presenza documentata di entrambe le componenti. Un attestato rilasciato senza sessione pratica specificamente indicata nel registro non soddisfa il requisito normativo.

Cosa si intende per DPI di III categoria anticaduta?

Sono dispositivi di protezione individuale progettati per proteggere da rischi gravi o letali - incluse le cadute dall'alto. Appartengono a questa categoria: imbracature anticaduta, cordini, assorbitori di energia, connettori, dispositivi retrattili e sistemi di ancoraggio. Sono disciplinati dal D.Lgs 81/08 (art. 74-79) e dal Regolamento UE 2016/425.

Qual è la differenza tra imbracatura di posizionamento e imbracatura anticaduta?

L'imbracatura di posizionamento (EN 358) serve a mantenere il lavoratore in posizione stabile durante il lavoro. Quella anticaduta (EN 361) è progettata per arrestare una caduta già in atto, distribuendo le forze sul corpo. Attenzione però: molte imbracature combinano entrambe le funzioni ma non tutte sono certificate per entrambi gli usi - verificare sempre la marcatura CE e il certificato di conformità prima dell'acquisto.

Con quale frequenza vanno verificati i DPI anticaduta?

L'art. 77 c.2 D.Lgs 81/08 impone verifiche periodiche secondo le istruzioni del fabbricante. In pratica: ispezione visiva prima di ogni uso da parte del lavoratore, ispezione approfondita periodica (tipicamente annuale) da personale qualificato. Attenzione però: dopo un evento di arresto caduta il dispositivo va ritirato dall'uso anche se visivamente integro.

Il corso DPI anticaduta può essere fatto in e-learning?

La parte teorica del corso può essere erogata a distanza. La componente pratica -vestizione, regolazione, simulazioni su struttura - deve essere svolta obbligatoriamente in presenza. Un attestato rilasciato senza sessione pratica documentata non ha valore ai fini ispettivi. L'addestramento richiesto per i DPI di III categoria deve essere specifico e pratico; l'eventuale formazione teorica può essere organizzata con modalità compatibili con il quadro normativo applicabile.

Cosa rischia il datore di lavoro che non fornisce il corso DPI anticaduta?

Le sanzioni vanno verificate sul testo vigente del D.Lgs 81/08, con particolare attenzione al regime sanzionatorio applicabile agli obblighi sui DPI per la mancata formazione e addestramento sui DPI di III categoria includono ammende nell'ordine di alcune migliaia di euro e, nei casi più gravi, sanzioni con possibili risvolti penali. In caso di infortunio, la mancata documentazione dell'addestramento aggrava significativamente la posizione del datore di lavoro.

Come si sceglie la marcatura CE corretta per un DPI anticaduta?

Per i DPI di III categoria la marcatura CE deve essere seguita dal numero identificativo dell'Organismo notificato che ha certificato il dispositivo (Reg. UE 2016/425). Attenzione però: per i DPI di III categoria occorre verificare marcatura, dichiarazione UE di conformità e documentazione relativa alla valutazione della conformità, compreso il ruolo dell'organismo notificato nei casi previsti. È un errore frequente nei cantieri, rilevato sistematicamente durante le ispezioni.

Cosa deve contenere il registro di addestramento DPI?

Data, argomenti trattati (distinti per teoria e pratica), durata in ore, nominativo e qualifica dell'istruttore, firma del partecipante, riferimento esplicito all'art. 77 c.5 D.Lgs 81/08. È un documento frequentemente richiesto durante le ispezioni su cantieri in quota. Attenzione però: un registro incompleto - senza firma o senza riferimento normativo - può risultare inidoneo a documentare correttamente l'adempimento ai fini dell'accertamento ispettivo.

Qual è la differenza tra cordino fisso e cordino con assorbitore di energia?

Il cordino fisso trasmette tutta la forza d'impatto al corpo in caso di caduta. Il cordino con assorbitore (EN 355) riduce la forza di arresto trasmessa al sistema e all'utilizzatore entro i limiti progettuali previsti. Attenzione però: usare un cordino fisso dove è necessario l'assorbitore annulla la protezione del sistema anticaduta - un errore tecnico frequente nelle dotazioni aziendali non aggiornate.

Il prossimo passo: da dove partire per mettersi in regola

Riassumendo in modo diretto: l'obbligo di formazione e addestramento sui DPI anticaduta di III categoria è tra gli adempimenti più verificati nei cantieri e nei luoghi di lavoro in quota. Non è un adempimento burocratico accessorio - è un requisito che l'art. 77 D.Lgs 81/08 collega direttamente alla prevenzione degli infortuni più gravi.

Se sei RSPP o datore di lavoro, il percorso da seguire è strutturato: verifica quali lavoratori operano in quota, identifica i DPI di III categoria in uso, controlla che il registro di addestramento sia completo e aggiornato, pianifica l'aggiornamento quinquennale per chi ha già effettuato il corso base. Se i documenti non ci sono o sono incompleti, l'intervento prioritario è la formazione - non la sostituzione dei DPI.

Sul piano normativo, tieni a mente la distinzione tra fornitura e addestramento: sono due obblighi separati, entrambi contestabili autonomamente. Un datore di lavoro che fornisce DPI eccellenti senza documentare l'addestramento è esposto alle stesse sanzioni di chi non li fornisce affatto.

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Disclaimer: I contenuti di questo articolo hanno finalità informativa e non costituiscono consulenza legale. La normativa in materia di sicurezza sul lavoro è soggetta ad aggiornamenti: verificare sempre le fonti ufficiali o rivolgersi a un consulente qualificato.

A cura del team consulenza SILAQ - specialisti D.Lgs 81/08 dal 1986

Ultimo aggiornamento: 03/07/2026 | Prossima revisione: entro novembre 2026

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