In sintesi
L'aggiornamento della formazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) costituisce un obbligo formativo periodico previsto dall'art. 37, comma 11, del D.Lgs. 81/08.
In particolare, l'aggiornamento annuale della formazione è previsto nella misura di 4 ore annue per le aziende che occupano fino a 50 lavoratori e di 8 ore annue per le aziende che occupano più di 50 lavoratori.
Fino all'entrata in vigore del Decreto-Legge 31 ottobre 2025, n. 159, convertito nella Legge n. 159 del 29 dicembre 2025 ed efficace dal 30 dicembre 2025, l'obbligo di aggiornamento non era espressamente previsto per le aziende con meno di 15 lavoratori, per le quali le modalità di aggiornamento erano rimesse alla contrattazione collettiva nazionale.
La Legge n. 159/2025 ha colmato tale lacuna normativa, estendendo l'obbligo di aggiornamento della formazione dell'RLS a tutte le imprese, indipendentemente dal numero di lavoratori occupati.
L'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 ha inoltre ampliato la possibilità di ricorrere alla modalità e-learning per la formazione e l'aggiornamento, salvo diverso divieto o specifiche disposizioni previste dal CCNL applicato.
Il punto chiave
Se in azienda è stato eletto un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'aggiornamento annuale non è un'opzione: la mancata formazione rientra tra le violazioni sanzionate dall'art. 55 D.Lgs 81/08, con arresto o ammenda a carico del datore di lavoro. Dal 2025 la modalità e-learning è più accessibile, ma resta condizionata al CCNL applicato. L'azione da compiere subito è verificare la data dell'ultimo corso e programmare l'aggiornamento secondo le modalità e la periodicità previste dalla contrattazione collettiva nazionale applicata.
Due novità hanno riguardato l'RLS nel corso del 2026: un interpello del Ministero del Lavoro che ridefinisce i confini del ruolo, e un Accordo Stato-Regioni - quello del 17 aprile 2025 - che ha già cambiato le regole sulla modalità di erogazione della formazione. Chi si occupa di organizzare l'aggiornamento del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza lavora però spesso ancora sulle indicazioni del 2016, non per disattenzione, ma perché in questo ambito gli aggiornamenti normativi si sovrappongono con una frequenza che rende difficile restare allineati.
Questo articolo fa il punto su cosa è cambiato davvero nel quadro normativo dell'RLS nel 2026, quali competenze la formazione periodica deve garantire oltre al semplice conteggio delle ore, e quali decisioni operative richiede oggi la pianificazione dell'aggiornamento in azienda. Il focus è sulle novità 2026 e sul profilo di competenze richiesto - per il dettaglio operativo su ore, scadenze e modalità di erogazione, l'approfondimento dedicato di SILAQ raccoglie la casistica completa.
Sommario
- Due novità normative ridisegnano il perimetro dell'RLS nel 2026 (cosa cambia davvero, non solo sulla carta)
- L'Accordo Stato-Regioni 17/04/2025 e l'e-learning RLS (la regola si è invertita rispetto al 2016)
- Interpello 2/2026: RLS e Ufficiale di Polizia Giudiziaria (il chiarimento del Ministero del Lavoro)
- Le competenze minime della formazione RLS secondo l'art. 37 comma 11 (il programma che la legge impone)
- Aggiornamento obbligatorio: quante ore e ogni quanto (in sintesi, con l'approfondimento dedicato)
- Le competenze operative dell'RLS oltre l'attestato (cosa serve per esercitare davvero il ruolo)
- Sanzioni per mancata formazione: chi rischia e cosa (la tabella aggiornata)
- Domande frequenti sull'aggiornamento RLS 2026
Tempo di lettura: 11 minuti
Due novità normative ridisegnano il perimetro dell'RLS nel 2026
Molte aziende hanno impostato il piano formativo dell'RLS anni fa e da allora non lo hanno più rivisto, continuando ad applicare regole nel frattempo superate. Nel corso del 2026, però, due elementi normativi sono intervenuti sulla materia: l'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, che ha modificato la modalità di erogazione della formazione, e l'interpello n. 2/2026 del Ministero del Lavoro, che ha chiarito un profilo di incompatibilità di ruolo mai affrontato prima in modo così esplicito.
Nessuna delle due novità cambia la sostanza dell'obbligo: l'elezione o designazione dell'RLS avviene secondo le modalità previste dall'art. 47 D.Lgs 81/08, ai sensi dell'art. 47 D.Lgs 81/08, indipendentemente dal numero di dipendenti. Entrambe incidono però su decisioni operative concrete: come organizzare la formazione e chi può ricoprire il ruolo senza generare conflitti di funzione.
Attenzione
L'Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 non disciplinava la formazione RLS, salvo il richiamo alle condizioni dell'e-learning contenuto nell'Allegato V. Dal 24 maggio 2025 l'Accordo del 17 aprile 2025 disciplina i percorsi formativi espressamente ricompresi nel suo ambito; per l'RLS restano fermi l'art. 37, commi 10 e 11, D.Lgs 81/08 e la contrattazione collettiva nazionale, che ha modificato in particolare le regole sull'erogazione in e-learning.
Prima di programmare il prossimo aggiornamento, è opportuno verificare se le procedure interne - piano formativo, elezione dell'RLS, modalità del corso - sono ancora allineate a queste due novità, ed eventualmente adeguarle.
L'Accordo Stato-Regioni 17/04/2025 e l'e-learning RLS
L'Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 subordinava la modalità e-learning per la formazione RLS a un'espressa previsione del CCNL applicato: in assenza di quella previsione, l'e-learning non era ammesso; restavano utilizzabili le altre modalità formative conformi alla disciplina applicabile. L'Accordo del 17 aprile 2025 non riproduce la limitazione dell'Allegato V dell'Accordo del 7 luglio 2016; restano ferme le modalità di svolgimento definite dalla contrattazione collettiva nazionale, ai sensi dell'art. 37, comma 11, D.Lgs 81/08.
È un'inversione della logica di default rispetto al 2016: prima serviva un'autorizzazione esplicita del contratto collettivo per usare l'e-learning, oggi serve un divieto esplicito per escluderlo. Questo non significa che ogni corso online vada bene: restano fermi i requisiti applicabili al soggetto formatore, alla progettazione e all'erogazione del corso, nonché le modalità definite dalla contrattazione collettiva nazionale.
Scenario reale
Un'azienda metalmeccanica con un CCNL che non menziona la modalità di erogazione della formazione RLS ha continuato per anni a organizzare solo corsi in aula, ritenendola l'unica opzione ammessa. Dopo aver verificato l'Accordo Stato-Regioni 2025, può valutare la pianificazione dell'aggiornamento in e-learning dopo aver verificato che la contrattazione collettiva nazionale applicata lo consenta per i turni notturni, senza dover modificare il CCNL applicato.
Corso di aggiornamento RLS
Aggiornamento normativo obbligatorio - Contenuti aggiornati all'Accordo Stato-Regioni 17/04/2025. Edizioni frequenti in aula, videoconferenza sincrona ed e-learning dove il CCNL lo consente.
Interpello 2/2026: RLS e Ufficiale di Polizia Giudiziaria
Il 25 giugno 2026 la Commissione per gli interpelli del Ministero del Lavoro ha risposto a un'istanza della Regione Toscana sulla compatibilità tra il ruolo di RLS, ai sensi degli artt. 47 e seguenti D.Lgs 81/08, e quello di Ufficiale di Polizia Giudiziaria dell'organo di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs 81/08. Il caso concreto riguardava un dipendente di un'Azienda Sanitaria Locale che ricopriva entrambi gli incarichi nella medesima struttura.
La Commissione ha rilevato che questa coincidenza delinea una commistione di ruoli con i principi di imparzialità, terzietà e corretta separazione delle funzioni. Il principio espresso non riguarda solo il caso specifico da cui nasce l'interpello: riguarda la sovrapposizione, nella medesima struttura, tra RLS e Ufficiale di Polizia Giudiziaria con funzioni di organo di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla stessa materia, nella medesima organizzazione.
Il consiglio dell'esperto
L'esperienza di consulenza nel settore conferma che il principio dell'interpello 2/2026 va verificato caso per caso in fase di elezione o designazione dell'RLS, in particolare in organizzazioni complesse con funzioni pubblicistiche di vigilanza e controllo esercitate dall'organo di vigilanza che possano generare una commistione di ruoli.
Le competenze minime della formazione RLS secondo l'art. 37 comma 11
I contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei contenuti minimi previsti dalla norma. L'art. 37, comma 11, D.Lgs 81/08 stabilisce che il corso RLS comprende:
a) principi giuridici comunitari e nazionali;
b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
d) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
e) valutazione dei rischi;
f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
g) aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori;
h) nozioni di tecnica della comunicazione.
Questi otto contenuti minimi valgono per tutti i settori. La norma prevede una durata minima di 32 ore, delle quali 12 dedicate ai rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, si aggiungono a questo nucleo comune e devono essere riferite ai rischi specifici esistenti negli ambiti in cui l'RLS esercita la propria rappresentanza.
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Quante ore di aggiornamento servono e ogni quanto va rifatto?
La misura dell'aggiornamento periodico dipende dal numero di lavoratori occupati in azienda: almeno 4 ore annue per le imprese che occupano fino a 50 lavoratori e almeno 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.
Fino all'entrata in vigore del Decreto-Legge 31 ottobre 2025, n. 159, convertito con modificazioni dalla Legge 29 dicembre 2025, n. 198, per le aziende che occupavano meno di 15 lavoratori l'obbligo di aggiornamento periodico dell'RLS non era espressamente disciplinato dall'art. 37, comma 11, del D.Lgs. 81/08 e le relative modalità erano rimesse alla contrattazione collettiva nazionale.
La modifica introdotta dal D.L. n. 159/2025 ha esteso l'obbligo di aggiornamento periodico anche alle imprese che occupano meno di 15 lavoratori. Per tali imprese, l'art. 37, comma 11, del D.Lgs. 81/08 demanda alla contrattazione collettiva nazionale la disciplina delle modalità e della durata dell'aggiornamento, nel rispetto del principio di proporzionalità e tenendo conto della dimensione dell'impresa e del livello di rischio per la salute e la sicurezza derivante dall'attività svolta.
Un errore ricorrente è considerare la scadenza legata all'anno solare: La legge stabilisce una periodicità annuale, senza definire un dies a quo uniforme di dodici mesi; occorre verificare le previsioni della contrattazione collettiva nazionale applicata, non dal 1° gennaio. Un secondo errore è ritenere che due aggiornamenti mancati si possano recuperare con un unico corso di durata doppia: la normativa non prevede questa possibilità, e l'eventuale ritardo deve essere sanato tempestivamente, verificando le previsioni della contrattazione collettiva nazionale applicata, rilevabile in sede ispettiva.
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Le competenze operative dell'RLS oltre l'attestato
Le 32 ore iniziali e gli aggiornamenti annuali costruiscono le basi normative e tecniche del ruolo, ma le attribuzioni previste dall'art. 50 D.Lgs 81/08 richiedono competenze che si esercitano sul campo: accesso ai luoghi di lavoro, consultazione preventiva sulla valutazione dei rischi, partecipazione alla riunione periodica prevista dall'art. 35 nelle aziende con più di 15 lavoratori, capacità di leggere e discutere il Documento di Valutazione dei Rischi con il datore di lavoro e con l'RSPP.
La lettera h) dell'art. 37, comma 11 - le nozioni di tecnica della comunicazione - non è un contenuto accessorio: è la competenza che permette all'RLS di tradurre le segnalazioni dei lavoratori in interlocuzioni efficaci con il datore di lavoro, e di restituire ai lavoratori l'esito delle consultazioni in modo comprensibile.
Scenario reale
In un'azienda del terziario con più sedi, l'RLS neoeletto aveva frequentato le 32 ore iniziali ma non aveva mai partecipato a una riunione periodica ex art. 35. Solo dopo un affiancamento mirato da parte dell'RSPP ha potuto esercitare pienamente il diritto di consultazione preventiva sul DVR, previsto dall'art. 50.
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Corso RLS 32 ore
Percorso formativo conforme D.Lgs 81/08 - Docenti qualificati, attestato valido a livello nazionale, verifiche documentate secondo l'Accordo Stato-Regioni 2025.
Le sanzioni per mancata formazione: chi rischia e cosa
La mancata formazione RLS è una violazione che ricade sul datore di lavoro: è quest'ultimo ad avere l'obbligo di assicurare la formazione iniziale e l'aggiornamento periodico, ai sensi dell'art. 37, comma 10, D.Lgs 81/08. L'art. 55, comma 5, lettera c), sanziona il datore di lavoro e il dirigente per la violazione dell'art. 37, commi 1, 7, 9 e 10; il testo non prevede una sanzione penale specifica a carico dell'RLS per la mancata frequenza del corso.
| Violazione | Riferimento normativo | Sanzione | Rischio pratico |
|---|---|---|---|
| Mancata formazione iniziale RLS (32 ore) | Art. 37 c.10 - Art. 55 c.5 lett. c) D.Lgs 81/08 | Arresto o ammenda (importo da verificare sull'ultima rivalutazione ISTAT vigente) | L'RLS non può esercitare le funzioni; possibile verbale ispettivo immediato |
| Mancato aggiornamento annuale | Art. 37 c.11 - Art. 55 c.5 lett. c) D.Lgs 81/08 | Arresto o ammenda (importo da verificare sull'ultima rivalutazione ISTAT vigente) | Non conformità rilevabile a ogni controllo INL, anche a distanza di anni |
| Formazione fuori orario di lavoro o a carico del lavoratore | Art. 37 c.12 D.Lgs 81/08 | Sanzione amministrativa | Obbligo di rimborso ore/costi al lavoratore, contestazione in sede ispettiva |
| Corso svolto in difformità dalle condizioni applicabili al soggetto formatore o alla modalità di erogazione | Accordo Stato-Regioni 17/04/2025 | Formazione considerata come non effettuata | Si applicano le sanzioni per mancata formazione, anche se il corso risulta svolto sulla carta |
Gli importi sanzionatori sono soggetti a rivalutazione periodica: prima di comunicarli internamente, è opportuno verificare le tabelle sanzionatorie INL/INAIL vigenti alla data della verifica, anziché fare riferimento a cifre non aggiornate.
Riferimento normativo essenziale
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Domande frequenti sull'aggiornamento RLS 2026
Cosa succede se l'aggiornamento RLS viene fatto in ritardo?
Non è necessario ripetere il corso iniziale di 32 ore: è sufficiente effettuare l'aggiornamento non appena possibile, ai sensi dell'art. 37, comma 11, D.Lgs 81/08. Ma attenzione: l'eventuale ritardo deve essere sanato tempestivamente, verificando la disciplina prevista dalla contrattazione collettiva nazionale applicata per mancata formazione, anche se il ritardo è di pochi giorni.
L'RLS può fare l'aggiornamento in e-learning senza limiti dal 2025?
L'Accordo Stato-Regioni 17/04/2025 ha rimosso il vincolo che subordinava l'e-learning a un'espressa previsione del CCNL, non riproducendo la limitazione contenuta nell'Allegato V dell'Accordo del 7 luglio 2016. Ma attenzione: se il CCNL applicato esclude esplicitamente l'e-learning per questa formazione, quella previsione contrattuale prevale.
Ogni quanto scade l'attestato RLS?
L'attestato del corso RLS non ha una scadenza formale prevista dal D.Lgs 81/08. Ma attenzione: il rispetto dell'aggiornamento dipende dalle modalità e dalla periodicità definite dalla contrattazione collettiva nazionale, con l'effetto pratico di una scadenza anche in assenza di una norma che lo dichiari espressamente.
Un CCNL può prevedere un aggiornamento più lungo delle 4 o 8 ore minime?
Sì. Le durate minime di aggiornamento previste direttamente dall'art. 37, comma 11, D.Lgs 81/08 sono un minimo; la contrattazione collettiva nazionale può stabilire durate superiori: la contrattazione collettiva nazionale può stabilire durate superiori. Ma attenzione: verificare sempre il CCNL applicato prima di programmare il corso, perché il minimo di legge non esaurisce necessariamente l'obbligo contrattuale.
L'interpello 2/2026 impedisce a un RLS di ricoprire altri incarichi in azienda?
L'interpello riguarda specificamente l'incompatibilità tra il ruolo di RLS e quello di Ufficiale di Polizia Giudiziaria dell'organo di vigilanza nella stessa struttura, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs 81/08. Ma attenzione: l'interpello non formula una regola generale per altri incarichi aziendali; eventuali situazioni diverse richiedono una valutazione autonoma.
Chi paga il corso di aggiornamento RLS?
La formazione, comprese le ore di aggiornamento, è interamente a carico del datore di lavoro e deve svolgersi durante l'orario di lavoro, ai sensi dell'art. 37, comma 12, D.Lgs 81/08. Ma attenzione: erogare il corso fuori orario o addebitarne il costo al lavoratore costituisce violazione dell'art. 37, comma 12, D.Lgs 81/08; il regime sanzionatorio va verificato nel caso concreto.
Le 12 ore sui rischi specifici vanno ripetute a ogni aggiornamento?
Le 12 ore sui rischi specifici del comparto fanno parte della formazione iniziale di 32 ore, non dell'aggiornamento annuale. Ma attenzione: se cambiano in modo significativo i rischi presenti in azienda, un aggiornamento mirato su quei rischi specifici è comunque opportuno, anche oltre il minimo previsto.
Cosa cambia per le aziende sotto i 15 lavoratori dopo l'Accordo 2025?
Per queste aziende le modalità dell'obbligo di aggiornamento restano rimesse alla contrattazione collettiva applicata, come previsto dall'art. 37, commi 10 e 11, D.Lgs 81/08: l'Accordo Stato-Regioni 2025 non introduce un monte ore specifico per questa fascia dimensionale. Ma attenzione: occorre verificare le modalità definite dalla contrattazione collettiva nazionale applicata, che va verificato sul CCNL applicato.
Il prossimo passo
Le due novità normative del 2026 non cambiano l'impianto di fondo dell'obbligo formativo RLS, ma cambiano il modo corretto di gestirlo: verificare se il piano formativo aziendale fa ancora riferimento all'Accordo Stato-Regioni del 2016, controllare la data dell'ultimo aggiornamento effettuato alla luce della periodicità e delle modalità previste dalla contrattazione collettiva nazionale applicata, e valutare - nei contesti organizzativi più complessi - se l'RLS in carica ricopre anche funzioni di controllo che potrebbero generare una commistione di ruoli alla luce dell'interpello 2/2026.
Chi opera in questo ambito sa che la parte più critica non è quasi mai la formazione iniziale, ben visibile e difficilmente trascurata, ma la continuità dell'aggiornamento annuale nel tempo, quando l'attenzione organizzativa si sposta su altre priorità. Un consiglio professionale: pianificare l'aggiornamento con adeguato anticipo rispetto alla periodicità prevista dalla contrattazione collettiva nazionale applicata.
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Le informazioni contenute in questo articolo hanno finalità divulgativa e non costituiscono consulenza legale. Per situazioni specifiche si consiglia di consultare un professionista abilitato. I riferimenti normativi sono verificati alla data indicata di seguito; si consiglia di verificare l'eventuale pubblicazione di modifiche legislative successive.
SILAQ è esperta in sicurezza sul lavoro dal 1986.
Redazione SILAQ - Team Formazione e Compliance, esperti D.Lgs 81/08 dal 1986
Ultimo aggiornamento: 01/09/2026 · Prossima revisione: entro il 30/11/2026